Le carni provenienti da macellazione “halal” non possono essere etichettate come “biologiche”

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Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 26 gennaio 2019, nella causa C-497/17 (riferimenti normativi: regolamento (CE) 834/2007 e regolamento (CE) 1099/2009)

Il regolamento (CE) 834/2007, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, va interpretato nel senso che non autorizza l’apposizione del logo biologico dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento (CE) 1099/2009, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.

Nell’ambito di una controversia amministrativa tra un’associazione privata e il Ministero francese dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, la Corte di Giustizia è stata investita in via pregiudiziale del quesito interpretativo sulla legittimità dell’uso della dicitura “agricoltura biologica” per prodotti di carne bovina certificati “halal”. Innanzitutto, il giudice europeo espone il quadro normativo di riferimento ed evidenzia che l’articolo 3 del regolamento (CE) 834/2007 prevede che la produzione biologica rispetti il benessere degli animali. Il successivo articolo 5 stabilisce che l’agricoltura biologica si basa sul principio specifico di «mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie». L’articolo 14, infine, dispone che «agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione».
Il precedente regolamento (CE) 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento, premesso che tale operazione «può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali» a causa del correlativo stress, mira a ridurre al minimo tali, in parte inevitabili, inconvenienti attraverso una dettagliata serie di prescrizioni. Tra queste spicca l’imposizione dello stordimento quale strumento idoneo a «indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l’animale viene abbattuto». La perdita di coscienza e di sensibilità deve essere mantenuta fino alla morte dell’animale.
All’esito di questa panoramica normativa la Corte europea enuncia la necessità di i due regolamenti siano letti in maniera coordinata e ne deduce che la macellazione rituale, pure di per sé ammessa, costituisce una deroga alle disposizioni sopra riportate al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, ma che tale pratica non è efficace quanto lo stordimento a preservare il benessere animale durante la macellazione.
La conclusione è, pertanto, che la macellazione senza stordimento previo non è compatibile con la disciplina europea della produzione biologica, sicché carni provenienti da macellazione “halal” (come nel caso di specie) non possono essere etichettate come “biologiche”.

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