Le foto scattate dalla Polizia giudiziaria valgono come prova

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Cassazione penale, sentenza n. 2576 del 21 gennaio 2019 (udienza del 6 novembre 2018 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962)

Le foto scattate durante un’ispezione (nel caso, igienico-sanitaria dei Nas) dello stato dei luoghi da parte della Polizia giudiziaria e allegate al verbale di ispezione e di sequestro devono considerarsi atti irripetibili, come tali non più riproducibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale.

Un panificatore veniva condannato in quanto impiegava nella preparazione di prodotti da forno farine insudiciate ed invase da parassiti quali blatte e farfalline della farina. Il difensore interponeva ricorso, eccependo che i testimoni non avevano precisato dove erano collocati i sacchi della farina, se nei luoghi destinati alla panificazione o in altri locali del panificio. La condanna, inoltre, si era basata erroneamente anche sulle fotografie, che però non erano state sottoposte ai testi (in visione) per la loro conferma.
La Corte affronta, dunque, il tema di quanto deve essere dimostrato in dibattimento a supporto di una condanna per l’articolo 5 della legge 283/1962. In proposito, occorre segnalare che mentre per alcune fattispecie, quelle in particolare che riguardano l’intrinseco dell’alimento (come previste dalle lettere a, c, g, e h), è inevitabile procedere ad analisi di laboratorio che attestino la non conformità del prodotto, in altri casi, in particolare quelli disciplinati dalla lettera b) (cattivo stato di conservazione) e d) (insudiciamento o invasione di parassiti), è sufficiente quanto riferito dal testimone, di regola organo di Polizia giudiziaria, ovvero risultante da atti di Polizia giudiziaria compiuti al momento dell’accesso (come i verbali di ispezione).
È proprio questo il caso giudicato dalla Corte, la quale ha affermato, conformemente alla disciplina codicistica, che tali atti, in quanto cristallizzano la situazione di fatto che integra il reato, sono irrepetibili e come tali direttamente inseribili nel fascicolo del dibattimento a disposizione del giudice per fini di prova.
Aggiunge la Cassazione che anche il compendio fotografico, che accompagna il verbale ispettivo, gode della medesima natura. Pertanto, l’apparato fotografico è anch’esso suscettibile di diretta valutazione da parte del giudice, senza altro pretendere. Si precisa, altresì, che “non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all’evidenza mal conservati”.
La Corte respinge anche il motivo inerente alla mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale. La pena irrogata, pari a 2.000 euro, era superiore, infatti, al minimo edittale, il che stava a significare che il giudice aveva insindacabilmente valutato che il fatto non rientrasse nella disciplina della non punibilità del reato.

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