La conservazione in un esercizio al dettaglio di baccalà a temperatura superiore a quella indicata in etichetta dal produttore non integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Il tribunale assolveva dal reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 il rivenditore di baccalà detenuto a temperatura (+6 °C) non corrispondente a quella indicata dal produttore sulla confezione (tra 0 °C e +4 °C). Il procuratore della Repubblica impugnava la sentenza in Cassazione, richiamando la normativa regolamentare europea, nota come “Pacchetto Igiene”, che attribuisce all’operatore del settore alimentare (Osa) la responsabilità di garantire la salubrità de prodotto lungo la filiera.
La Cassazione ha, innanzitutto, ricordato che i regolamenti comunitari – nella specie i regolamenti (CE) 852, 853, 854 e 882 del 2004 – sono obbligatori e direttamente applicabili all’interno degli Stati nazionali, senza necessità di disposizioni di attuazione. Ha anche riconosciuto che, in particolare, il regolamento (CE) 852/2004 detta regole per il mantenimento della catena del freddo. Ha, però, osservato che il regolamento (CE) 853/2004, in materia di igiene degli alimenti di origine animale, non è applicabile al commercio al dettaglio (articolo 1, paragrafo 5, punto a), salve le deroghe espressamente stabilite dal provvedimento.
È anche vero, ricorda sempre la Corte, che tale regolamento prevede – anche per il commercio al dettaglio – la conservazione dei prodotti ittici alla temperatura del ghiaccio fondente, ma soltanto per il pesce fresco, categoria nella quale non rientra il baccalà, che è pesce sottoposto a salagione proprio per aumentarne la conservabilità.
Entro questi confini si può condividere l’argomentazione dei giudici, sebbene suoni distonica e poco comprensibile la premessa che nel caso in esame non appaia configurabile una “significativa violazione” della normativa comunitaria. Ciò che, comunque, lascia più perplessi è un’altra affermazione di principio, perlomeno alla luce della – fors’anche rigoristica, ma – costante interpretazione che la giurisprudenza ha fornito del “cattivo stato di conservazione”.
La Corte afferma, infatti, che non può “farsi derivare dalle prescrizioni contenute sull’etichetta apposta sulla confezione del prodotto una specifica portata prescrittiva sulla conservazione di quanto ivi contenuto, valendo queste solo come consigli o indicazioni di massima”. Il tema non è banale perché, in fin dei conti, nel passo citato si obietta che non può il privato (il produttore) stabilire un precetto (il range di temperatura) tale che la sua violazione comporti una sanzione penale, che deve sempre discendere dalla legge.
Ora, in realtà, cercando di evitare il tecnicismo giuridico, le cose non stanno esattamente in questo modo, poiché far discendere una valenza prescrittiva dalle indicazioni di etichetta significa soltanto adottare un criterio di salubrità igienico-alimentare che non deve necessariamente scaturire da disposizioni normative, ma può benissimo derivare dalle buone prassi. Ciò è esattamente quanto espresso dalle Sezioni Unite: “La lettera b dell’articolo 5, con l’espressione “cattivo stato di conservazione”, fornisce una nozione aperta di facile comprensione che rimanda anche a concetti generalmente condivisi dalla collettività, la quale, a parametro del proprio giudizio, prima ancora che atti normativi, pone regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale” (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 443 del 9 gennaio 2002). E si aggiunge che il reato è integrato quando le sostanze alimentari “pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate” ([…], latte lasciato a temperature inadeguate), dove appunto si richiama la non conformità di temperatura come violazione sanzionabile.
Ma, allora, se il produttore, che in qualità di Osa ha la responsabilità della garanzia di salubrità dell’alimento, una volta effettuata – come deve – la valutazione del rischio relativo alla conservabilità del prodotto durante la sua shelf life, stabilisce una certa temperatura di conservazione, ciò avviene esattamente nell’ambito di tutela descritto dalla sentenza sopra citata. In altri termini, viene in tal modo fissata una cautela che deve essere rispettata per evitare difetti di conservazione.
In definitiva, la sentenza in commento ha accostato la corretta soluzione di un caso pratico a principi assai meno convincenti, tanto sul piano di ripetuti della giurisprudenza quanto sul piano degli interessi protetti dalla disciplina in oggetto.
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Baccalà detenuto ad una temperatura superiore a quella indicata in etichetta: non è cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 348 del 7 gennaio 2019 (udienza del 27 novembre 2018 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962)
La conservazione in un esercizio al dettaglio di baccalà a temperatura superiore a quella indicata in etichetta dal produttore non integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Il tribunale assolveva dal reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 il rivenditore di baccalà detenuto a temperatura (+6 °C) non corrispondente a quella indicata dal produttore sulla confezione (tra 0 °C e +4 °C). Il procuratore della Repubblica impugnava la sentenza in Cassazione, richiamando la normativa regolamentare europea, nota come “Pacchetto Igiene”, che attribuisce all’operatore del settore alimentare (Osa) la responsabilità di garantire la salubrità de prodotto lungo la filiera.
La Cassazione ha, innanzitutto, ricordato che i regolamenti comunitari – nella specie i regolamenti (CE) 852, 853, 854 e 882 del 2004 – sono obbligatori e direttamente applicabili all’interno degli Stati nazionali, senza necessità di disposizioni di attuazione. Ha anche riconosciuto che, in particolare, il regolamento (CE) 852/2004 detta regole per il mantenimento della catena del freddo. Ha, però, osservato che il regolamento (CE) 853/2004, in materia di igiene degli alimenti di origine animale, non è applicabile al commercio al dettaglio (articolo 1, paragrafo 5, punto a), salve le deroghe espressamente stabilite dal provvedimento.
È anche vero, ricorda sempre la Corte, che tale regolamento prevede – anche per il commercio al dettaglio – la conservazione dei prodotti ittici alla temperatura del ghiaccio fondente, ma soltanto per il pesce fresco, categoria nella quale non rientra il baccalà, che è pesce sottoposto a salagione proprio per aumentarne la conservabilità.
Entro questi confini si può condividere l’argomentazione dei giudici, sebbene suoni distonica e poco comprensibile la premessa che nel caso in esame non appaia configurabile una “significativa violazione” della normativa comunitaria. Ciò che, comunque, lascia più perplessi è un’altra affermazione di principio, perlomeno alla luce della – fors’anche rigoristica, ma – costante interpretazione che la giurisprudenza ha fornito del “cattivo stato di conservazione”.
La Corte afferma, infatti, che non può “farsi derivare dalle prescrizioni contenute sull’etichetta apposta sulla confezione del prodotto una specifica portata prescrittiva sulla conservazione di quanto ivi contenuto, valendo queste solo come consigli o indicazioni di massima”. Il tema non è banale perché, in fin dei conti, nel passo citato si obietta che non può il privato (il produttore) stabilire un precetto (il range di temperatura) tale che la sua violazione comporti una sanzione penale, che deve sempre discendere dalla legge.
Ora, in realtà, cercando di evitare il tecnicismo giuridico, le cose non stanno esattamente in questo modo, poiché far discendere una valenza prescrittiva dalle indicazioni di etichetta significa soltanto adottare un criterio di salubrità igienico-alimentare che non deve necessariamente scaturire da disposizioni normative, ma può benissimo derivare dalle buone prassi. Ciò è esattamente quanto espresso dalle Sezioni Unite: “La lettera b dell’articolo 5, con l’espressione “cattivo stato di conservazione”, fornisce una nozione aperta di facile comprensione che rimanda anche a concetti generalmente condivisi dalla collettività, la quale, a parametro del proprio giudizio, prima ancora che atti normativi, pone regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale” (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 443 del 9 gennaio 2002). E si aggiunge che il reato è integrato quando le sostanze alimentari “pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate” ([…], latte lasciato a temperature inadeguate), dove appunto si richiama la non conformità di temperatura come violazione sanzionabile.
Ma, allora, se il produttore, che in qualità di Osa ha la responsabilità della garanzia di salubrità dell’alimento, una volta effettuata – come deve – la valutazione del rischio relativo alla conservabilità del prodotto durante la sua shelf life, stabilisce una certa temperatura di conservazione, ciò avviene esattamente nell’ambito di tutela descritto dalla sentenza sopra citata. In altri termini, viene in tal modo fissata una cautela che deve essere rispettata per evitare difetti di conservazione.
In definitiva, la sentenza in commento ha accostato la corretta soluzione di un caso pratico a principi assai meno convincenti, tanto sul piano di ripetuti della giurisprudenza quanto sul piano degli interessi protetti dalla disciplina in oggetto.
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