L’esposizione alla luce del sole in periodo estivo e per un tempo significativo di bottiglie in Pet contenenti acqua minerale integra la contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Il caso in commento ha riguardato la detenzione per la successiva vendita di confezioni di acqua minerale nel piazzale antistante al deposito dell’imputato, esponendole alla luce del sole nel mese di giugno.
La sentenza ha ricordato che il reato contestato (cattivo stato di conservazione di alimenti o bevande) è di pericolo presunto, nel senso che non occorre un effettivo deterioramento del prodotto, essendo sufficiente che esso sia conservato in condizioni igienico-sanitarie non corrette, tali da creare anche soltanto il rischio della sua alterazione, senza necessità che quest’ultima si realizzi in concreto. Ciò perché la disposizione penale tutela il cosiddetto “ordine alimentare”, compromesso dall’inosservanza delle regole precauzionali, anche soltanto frutto dell’esperienza, volte a preservare l’assoluta integrità del prodotto. Ne consegue, altresì, che la prova del reato non necessita dell’esecuzione di analisi di laboratorio che confermino il suo effettivo deterioramento.
Più in particolare, la pronuncia ha ricordato che fin dal decreto ministeriale del 20 gennaio 1927 si era posta la necessità di evitare la possibile compromissione dell’alimento ad opera di fattori esogeni e ha richiamato le precedenti decisioni che hanno riconosciuto l’esistenza del reato proprio nel caso dell’esposizione alla luce del sole di bottiglie di acqua minerale. Infatti, “l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto”.
Si tratta di principio consolidato, che neppure la difesa dell’imputato ha contestato nella sua generale applicabilità. È stato, però, obiettato che tale principio non si attagliava al caso in oggetto in quanto le testimonianze avevano provato che le confezioni di acqua erano state solo temporaneamente spostate dal deposito in cui si trovavano per il mero tempo utile allo stivaggio di altra merce e dove sarebbero state immediatamente dopo ricollocate. La Corte ha, per contro, replicato che le bottiglie erano comunque venute a trovarsi in condizioni a rischio per un tempo “significativo” in periodo estivo in una località siciliana, area geografica particolarmente calda.
L’aspetto di interesse della decisione, per altro verso scontata alla luce della giurisprudenza precedente, consiste proprio nell’avere posto l’accento sul fatto che a integrare il reato non basta una qualsiasi, anche del tutto momentanea, conservazione del prodotto in condizioni irregolari, ma è pur sempre necessario che essa si protragga per un periodo apprezzabile. In mancanza, il fatto resta inoffensivo, cioè privo di quei connotati che pongano effettivamente a rischio la salubrità del prodotto. Tale conclusione, peraltro solo implicita nel discorso dei giudici, discende in primo luogo dai principi generali in materia penale. In secondo luogo, trova conferma nella disciplina di settore, solo che si pensi – per esempio – alla tolleranza ammessa negli scostamenti di temperatura nelle fasi di carico e scarico delle merci.
Seguendo un diverso filo di ragionamento, che porta alle medesime conclusioni, si potrebbe anche dire che l’estemporanea detenzione di un alimento in condizioni non conformi non costituisce ancora una vera e propria “conservazione” del prodotto in quelle condizioni, a integrare la quale occorre, invece, che essa si prolunghi per un periodo che abbia un minimo di rilevanza rispetto all’interesse protetto, ossia la salute dei consumatori.
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Bottiglie d’acqua in Pet, se esposte alla luce del sole per un tempo significativo è cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 39037 del 28 agosto 2018 (udienza del 10 maggio 2018 – riferimenti normativi: articoli 5 e 6 della legge 283/1962)
L’esposizione alla luce del sole in periodo estivo e per un tempo significativo di bottiglie in Pet contenenti acqua minerale integra la contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Il caso in commento ha riguardato la detenzione per la successiva vendita di confezioni di acqua minerale nel piazzale antistante al deposito dell’imputato, esponendole alla luce del sole nel mese di giugno.
La sentenza ha ricordato che il reato contestato (cattivo stato di conservazione di alimenti o bevande) è di pericolo presunto, nel senso che non occorre un effettivo deterioramento del prodotto, essendo sufficiente che esso sia conservato in condizioni igienico-sanitarie non corrette, tali da creare anche soltanto il rischio della sua alterazione, senza necessità che quest’ultima si realizzi in concreto. Ciò perché la disposizione penale tutela il cosiddetto “ordine alimentare”, compromesso dall’inosservanza delle regole precauzionali, anche soltanto frutto dell’esperienza, volte a preservare l’assoluta integrità del prodotto. Ne consegue, altresì, che la prova del reato non necessita dell’esecuzione di analisi di laboratorio che confermino il suo effettivo deterioramento.
Più in particolare, la pronuncia ha ricordato che fin dal decreto ministeriale del 20 gennaio 1927 si era posta la necessità di evitare la possibile compromissione dell’alimento ad opera di fattori esogeni e ha richiamato le precedenti decisioni che hanno riconosciuto l’esistenza del reato proprio nel caso dell’esposizione alla luce del sole di bottiglie di acqua minerale. Infatti, “l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto”.
Si tratta di principio consolidato, che neppure la difesa dell’imputato ha contestato nella sua generale applicabilità. È stato, però, obiettato che tale principio non si attagliava al caso in oggetto in quanto le testimonianze avevano provato che le confezioni di acqua erano state solo temporaneamente spostate dal deposito in cui si trovavano per il mero tempo utile allo stivaggio di altra merce e dove sarebbero state immediatamente dopo ricollocate. La Corte ha, per contro, replicato che le bottiglie erano comunque venute a trovarsi in condizioni a rischio per un tempo “significativo” in periodo estivo in una località siciliana, area geografica particolarmente calda.
L’aspetto di interesse della decisione, per altro verso scontata alla luce della giurisprudenza precedente, consiste proprio nell’avere posto l’accento sul fatto che a integrare il reato non basta una qualsiasi, anche del tutto momentanea, conservazione del prodotto in condizioni irregolari, ma è pur sempre necessario che essa si protragga per un periodo apprezzabile. In mancanza, il fatto resta inoffensivo, cioè privo di quei connotati che pongano effettivamente a rischio la salubrità del prodotto. Tale conclusione, peraltro solo implicita nel discorso dei giudici, discende in primo luogo dai principi generali in materia penale. In secondo luogo, trova conferma nella disciplina di settore, solo che si pensi – per esempio – alla tolleranza ammessa negli scostamenti di temperatura nelle fasi di carico e scarico delle merci.
Seguendo un diverso filo di ragionamento, che porta alle medesime conclusioni, si potrebbe anche dire che l’estemporanea detenzione di un alimento in condizioni non conformi non costituisce ancora una vera e propria “conservazione” del prodotto in quelle condizioni, a integrare la quale occorre, invece, che essa si prolunghi per un periodo che abbia un minimo di rilevanza rispetto all’interesse protetto, ossia la salute dei consumatori.
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