Stabilisca la Corte di Giustizia se gli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 1151/2012, recante la disciplina sulle denominazioni di origine protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all’interno dell’Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, secondo il diritto nazionale (articolo 4 della legge 116/2014), sia stabilita una restrizione nell’attività di produzione della Mozzarella di bufala campana Dop da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop Mozzarella di bufala campana.
Sia a livello nazionale che euro unitario, i prodotti alimentari che si qualificano per l’origine della materia prima e per specifiche modalità produttive ricevono – attraverso apposita registrazione – una tutela speciale nell’interesse e a vantaggio dei consumatori, dei produttori e, più in generale, dell’economia di certi territori.
Per potersi fregiare della denominazione protetta, che costituisce un forte richiamo promozionale, incrementandone i consumi interni e le esportazioni, devono essere rispettati i relativi “disciplinari”, che impongono quelle regole restrittive che servono a identificare la Dop, attribuendole un valore aggiunto rispetto alle produzioni generiche. Tali restrizioni si giustificano in quanto costituiscono la garanzia di qualità del prodotto. Da questo punto di vista, il soggetto che intenda produrre all’interno di quel circuito non ha né titolo né ragione di contestare quelle regole, rivendicando la libertà di iniziativa economica e lamentando la sperequazione rispetto ai produttori di alimenti dello stesso tipo, ma generici.
Ma fino a che punto imposizioni disciplinari di tal genere sono legittime all’interno dell’ordinamento nazionale o euro unitario?
È questo il tema nuovo che affronta il massimo consesso della Giustizia amministrativa, pur non risolvendolo completamente.
Il caso nasce da due produttori di Mozzarella di bufala Campana Dop, che hanno impugnato il decreto n. 76262 del 9 settembre 2014 del Ministero delle Politiche agricole e forestali (oggi Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, attuativo dell’articolo 4 del decreto legge 91/2014 (convertito con la legge 116/2014). Tale decreto prevede che la produzione casearia Dop avvenga in spazi fisicamente separati da quella in cui si svolge la lavorazione di prodotti non Dop. L’intento dichiarato è quello di evitare qualsiasi contatto, anche accidentale, tra la materia prima di eccellenza e quella ordinaria. Sembra essere sotteso anche un intento recondito, cioè quello di impedire che in sede di controllo degli organi ispettivi, in presenza di promiscuità di latte per la Dop e di latte non destinabile alla Dop, il produttore possa millantare che ciascuna materia prima verrebbe destinata alla produzione sua propria.
Orbene, il ricorso lamentava l’eccessiva, e quindi ingiustificata, onerosità del divieto, in quanto esso determinerebbe uno svantaggio rispetto ai produttori di altre Dop e delle imprese che usano latte bufalino “declassato” e ne ha denunciato l’illegittimità.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo ragionevole la disposizione ministeriale in quanto volta al rafforzamento della tutela del prodotto di eccellenza. Successivamente, il Consiglio di Stato, giudicando sull’appello contro la suddetta decisione, ha tra l’altro affrontato le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 4 sollevate dai ricorrenti.
L’asserita disparità di trattamento tra produttori è stata negata, osservando che non ricorre la violazione dell’articolo 3 della Costituzione allorché le situazioni a confronto non siano comparabili. Infatti, proprio la loro disomogeneità ne impone una disciplina diversa. Neppure risulta intaccato il principio di libertà di iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione), poiché esso va bilanciato con la tutela dei consumatori e del marchio Dop. È stata infine ritenuta legittima la sanzione accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento in caso di violazione, in quanto giudicata non sproporzionata rispetto ai valori in gioco da tutelare.
Rimaneva, però, ancora inevasa la deduzione dei ricorrenti di violazione della normativa euro unitaria. Di ciò si è occupata l’ordinanza in commento.
I giudici si sono dichiarati consapevoli dell’importanza che viene attribuita ai prodotti a denominazione di origine protetta dalla normativa di Bruxelles e hanno pure segnalato che il divieto di commistione delle lavorazioni destinate alle produzioni Dop e non Dop non si estrinseca più, come nella precedente normativa, nell’imposizione che esse si svolgano in stabilimenti separati (come sembravano ritenere i ricorrenti), essendo ormai sufficiente che avvengano in “spazi” separati. Ciò nonostante, in quanto richiesto dagli appellanti e senza ulteriore motivazione, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, nei termini indicati in epigrafe.
Restiamo naturalmente in attesa della decisione della Corte. Se ci è consentito un pronostico, si può dubitare che la questione venga accolta perché, a fronte della marcata valorizzazione delle produzioni a Dop da parte della normativa di Bruxelles e della giurisprudenza della stessa Corte europea, nella specie viene posto un vincolo non solo giustificato (per le ragioni anzidette), ma anche relativamente blando.
In verità, a ben vedere, vi è un ulteriore profilo da considerare contro l’accoglimento. Il rinvio pregiudiziale riguarda, infatti, un divieto che non esiste, ossia quello di lavorare nello stesso stabilimento latte destinabile alla Dop e latte non destinabile alla Dop, poiché – come del resto ha sottolineato lo stesso Consiglio di Stato – tanto l’articolo 4 della legge quanto il decreto ministeriale si limitano a prevedere la separazione di locali, che ben potrebbero trovarsi all’interno del medesimo stabilimento.
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Mozzarella di bufala campana Dop e lavorazione in “spazi” separati, la parola passa alla Corte di Giustizia UE
Consiglio di Stato, Sezione III, ordinanza n. 5003 del 22 agosto 2018 (udienza del 12 luglio 2018 – riferimenti normativi: articolo 4 della legge. 116/2014)
Stabilisca la Corte di Giustizia se gli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 1151/2012, recante la disciplina sulle denominazioni di origine protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all’interno dell’Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, secondo il diritto nazionale (articolo 4 della legge 116/2014), sia stabilita una restrizione nell’attività di produzione della Mozzarella di bufala campana Dop da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop Mozzarella di bufala campana.
Sia a livello nazionale che euro unitario, i prodotti alimentari che si qualificano per l’origine della materia prima e per specifiche modalità produttive ricevono – attraverso apposita registrazione – una tutela speciale nell’interesse e a vantaggio dei consumatori, dei produttori e, più in generale, dell’economia di certi territori.
Per potersi fregiare della denominazione protetta, che costituisce un forte richiamo promozionale, incrementandone i consumi interni e le esportazioni, devono essere rispettati i relativi “disciplinari”, che impongono quelle regole restrittive che servono a identificare la Dop, attribuendole un valore aggiunto rispetto alle produzioni generiche. Tali restrizioni si giustificano in quanto costituiscono la garanzia di qualità del prodotto. Da questo punto di vista, il soggetto che intenda produrre all’interno di quel circuito non ha né titolo né ragione di contestare quelle regole, rivendicando la libertà di iniziativa economica e lamentando la sperequazione rispetto ai produttori di alimenti dello stesso tipo, ma generici.
Ma fino a che punto imposizioni disciplinari di tal genere sono legittime all’interno dell’ordinamento nazionale o euro unitario?
È questo il tema nuovo che affronta il massimo consesso della Giustizia amministrativa, pur non risolvendolo completamente.
Il caso nasce da due produttori di Mozzarella di bufala Campana Dop, che hanno impugnato il decreto n. 76262 del 9 settembre 2014 del Ministero delle Politiche agricole e forestali (oggi Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, attuativo dell’articolo 4 del decreto legge 91/2014 (convertito con la legge 116/2014). Tale decreto prevede che la produzione casearia Dop avvenga in spazi fisicamente separati da quella in cui si svolge la lavorazione di prodotti non Dop. L’intento dichiarato è quello di evitare qualsiasi contatto, anche accidentale, tra la materia prima di eccellenza e quella ordinaria. Sembra essere sotteso anche un intento recondito, cioè quello di impedire che in sede di controllo degli organi ispettivi, in presenza di promiscuità di latte per la Dop e di latte non destinabile alla Dop, il produttore possa millantare che ciascuna materia prima verrebbe destinata alla produzione sua propria.
Orbene, il ricorso lamentava l’eccessiva, e quindi ingiustificata, onerosità del divieto, in quanto esso determinerebbe uno svantaggio rispetto ai produttori di altre Dop e delle imprese che usano latte bufalino “declassato” e ne ha denunciato l’illegittimità.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo ragionevole la disposizione ministeriale in quanto volta al rafforzamento della tutela del prodotto di eccellenza. Successivamente, il Consiglio di Stato, giudicando sull’appello contro la suddetta decisione, ha tra l’altro affrontato le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 4 sollevate dai ricorrenti.
L’asserita disparità di trattamento tra produttori è stata negata, osservando che non ricorre la violazione dell’articolo 3 della Costituzione allorché le situazioni a confronto non siano comparabili. Infatti, proprio la loro disomogeneità ne impone una disciplina diversa. Neppure risulta intaccato il principio di libertà di iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione), poiché esso va bilanciato con la tutela dei consumatori e del marchio Dop. È stata infine ritenuta legittima la sanzione accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento in caso di violazione, in quanto giudicata non sproporzionata rispetto ai valori in gioco da tutelare.
Rimaneva, però, ancora inevasa la deduzione dei ricorrenti di violazione della normativa euro unitaria. Di ciò si è occupata l’ordinanza in commento.
I giudici si sono dichiarati consapevoli dell’importanza che viene attribuita ai prodotti a denominazione di origine protetta dalla normativa di Bruxelles e hanno pure segnalato che il divieto di commistione delle lavorazioni destinate alle produzioni Dop e non Dop non si estrinseca più, come nella precedente normativa, nell’imposizione che esse si svolgano in stabilimenti separati (come sembravano ritenere i ricorrenti), essendo ormai sufficiente che avvengano in “spazi” separati. Ciò nonostante, in quanto richiesto dagli appellanti e senza ulteriore motivazione, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, nei termini indicati in epigrafe.
Restiamo naturalmente in attesa della decisione della Corte. Se ci è consentito un pronostico, si può dubitare che la questione venga accolta perché, a fronte della marcata valorizzazione delle produzioni a Dop da parte della normativa di Bruxelles e della giurisprudenza della stessa Corte europea, nella specie viene posto un vincolo non solo giustificato (per le ragioni anzidette), ma anche relativamente blando.
In verità, a ben vedere, vi è un ulteriore profilo da considerare contro l’accoglimento. Il rinvio pregiudiziale riguarda, infatti, un divieto che non esiste, ossia quello di lavorare nello stesso stabilimento latte destinabile alla Dop e latte non destinabile alla Dop, poiché – come del resto ha sottolineato lo stesso Consiglio di Stato – tanto l’articolo 4 della legge quanto il decreto ministeriale si limitano a prevedere la separazione di locali, che ben potrebbero trovarsi all’interno del medesimo stabilimento.
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