La vendita come olio extravergine di oliva di olio con valori spettrofotometrici non conformi integra il reato di cui all’articolo 5, lettera a), punito dal successivo articolo 6, della legge 283/1962.
Nella specie, il legale rappresentante di un’azienda deteneva per la successiva commercializzazione olio extravergine di oliva risultato non essere conforme in quanto il valore spettrofotometrico accertato in sede di analisi di laboratorio era superiore al limite previsto per l’olio extravergine di oliva e si presentava come olio lampante, non edibile e non ammesso al consumo diretto, ma soltanto destinabile ad usi industriali diversi da quelli alimentari. Ne è derivata la condanna a 20.000 euro di ammenda per violazione dell’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962.
Il caso non presenta aspetti particolarmente significativi, ma si presta ugualmente ad alcune considerazioni anche di ordine più generale.
Intanto, va ricordato – cosa, peraltro, ben nota – che la disposizione richiamata vieta la produzione e commercializzazione di sostanze alimentari non genuine, cioè difformi per caratteristiche intrinseche da quelle stabilite dalla normativa di settore. Si tratta di una norma che fa il paio, nella sua versione colposa, con l’articolo 516 del codice penale, che punisce la medesima condotta, ove commessa con dolo.
Nel nostro caso non è chiarissimo se l’imputato fosse produttore ovvero si fosse limitato a commercializzare l’olio irregolare, di produzione altrui. L’addebito mosso farebbe propendere per la seconda ipotesi, anche perché difficilmente il produttore avrebbe potuto sottrarsi a una contestazione dolosa. Certamente, la frode è più evidente nel caso in cui sia spacciato per olio di oliva dell’olio di semi o una miscela dei due. Ma anche la differenza qualitativa e organolettica tra olio di oliva, per giunta extravergine, e olio lampante è tale da indirizzare anch’essa verso la frode. Si potrebbe allora immaginare che l’imputata abbia comprato dell’olio di terzi e l’abbia poi ricondizionato a proprio marchio, non curandosi, colposamente, di verificarne la composizione.
Per la sua importanza economica, l’olio è uno dei prodotti agroalimentari più protetti, anche quanto alla sua origine italiana, e uno di quelli più sistematicamente contraffatti. È, per esempio, ricorrente nella casistica giudiziaria la commercializzazione di presunto olio extravergine di oliva del tutto privo delle qualità sue proprie, apparentemente prodotto da fantomatiche aziende, perlopiù pugliesi, in realtà del tutto inesistenti, dietro la quale spesso si celano attività criminali organizzate.
La legge 14 gennaio 2013, n. 9, la cosiddetta “salva olio”, è intervenuta con decisione a contrasto delle frodi oleicole. Accanto a svariate norme che disciplinano la filiera degli oli di oliva e la trasparenza nei confronti del consumatore, va rimarcato, sul piano penalistico, il contenuto dell’articolo 6, che ha inciso sull’articolo 4 della legge 350/2003 (sul “Made in Italy”). Ora, mentre il comma 49-bis di tale disposizione stabilisce un illecito (soltanto) amministrativo (seppure di elevatissima afflittività pecuniaria) per le fallaci indicazioni sull’italianità che accompagnino i prodotti agroalimentari, qualora si tratti di oli di oliva vergini va applicata la sanzione penale di cui all’articolo 517 del codice penale, proprio in virtù dell’introduzione di un comma 49-quater ad opera della legge 9/2013.
Una curiosità processuale da segnalare è che la difesa ha proposto ricorso anche contro la concessione della sospensione condizionale della pena, deliberata dal giudice senza che fosse stata richiesta. L’iniziativa può apparire paradossale, ma in realtà non lo è, poiché il condannato può preferire di pagare la pena pecuniaria (anche se consistente) piuttosto che “bruciarsi” una condizionale. E, infatti, la Cassazione ha annullato la sentenza su questo punto, riconoscendo l’interesse dell’imputato.
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Olio lampante venduto come extravergine
Cassazione penale, sentenza n. 56036 del 27 dicembre 2017 (udienza del 27 giugno 2017 – riferimenti normativi: articoli 5 e 6 della legge 283/1962)
La vendita come olio extravergine di oliva di olio con valori spettrofotometrici non conformi integra il reato di cui all’articolo 5, lettera a), punito dal successivo articolo 6, della legge 283/1962.
Nella specie, il legale rappresentante di un’azienda deteneva per la successiva commercializzazione olio extravergine di oliva risultato non essere conforme in quanto il valore spettrofotometrico accertato in sede di analisi di laboratorio era superiore al limite previsto per l’olio extravergine di oliva e si presentava come olio lampante, non edibile e non ammesso al consumo diretto, ma soltanto destinabile ad usi industriali diversi da quelli alimentari. Ne è derivata la condanna a 20.000 euro di ammenda per violazione dell’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962.
Il caso non presenta aspetti particolarmente significativi, ma si presta ugualmente ad alcune considerazioni anche di ordine più generale.
Intanto, va ricordato – cosa, peraltro, ben nota – che la disposizione richiamata vieta la produzione e commercializzazione di sostanze alimentari non genuine, cioè difformi per caratteristiche intrinseche da quelle stabilite dalla normativa di settore. Si tratta di una norma che fa il paio, nella sua versione colposa, con l’articolo 516 del codice penale, che punisce la medesima condotta, ove commessa con dolo.
Nel nostro caso non è chiarissimo se l’imputato fosse produttore ovvero si fosse limitato a commercializzare l’olio irregolare, di produzione altrui. L’addebito mosso farebbe propendere per la seconda ipotesi, anche perché difficilmente il produttore avrebbe potuto sottrarsi a una contestazione dolosa. Certamente, la frode è più evidente nel caso in cui sia spacciato per olio di oliva dell’olio di semi o una miscela dei due. Ma anche la differenza qualitativa e organolettica tra olio di oliva, per giunta extravergine, e olio lampante è tale da indirizzare anch’essa verso la frode. Si potrebbe allora immaginare che l’imputata abbia comprato dell’olio di terzi e l’abbia poi ricondizionato a proprio marchio, non curandosi, colposamente, di verificarne la composizione.
Per la sua importanza economica, l’olio è uno dei prodotti agroalimentari più protetti, anche quanto alla sua origine italiana, e uno di quelli più sistematicamente contraffatti. È, per esempio, ricorrente nella casistica giudiziaria la commercializzazione di presunto olio extravergine di oliva del tutto privo delle qualità sue proprie, apparentemente prodotto da fantomatiche aziende, perlopiù pugliesi, in realtà del tutto inesistenti, dietro la quale spesso si celano attività criminali organizzate.
La legge 14 gennaio 2013, n. 9, la cosiddetta “salva olio”, è intervenuta con decisione a contrasto delle frodi oleicole. Accanto a svariate norme che disciplinano la filiera degli oli di oliva e la trasparenza nei confronti del consumatore, va rimarcato, sul piano penalistico, il contenuto dell’articolo 6, che ha inciso sull’articolo 4 della legge 350/2003 (sul “Made in Italy”). Ora, mentre il comma 49-bis di tale disposizione stabilisce un illecito (soltanto) amministrativo (seppure di elevatissima afflittività pecuniaria) per le fallaci indicazioni sull’italianità che accompagnino i prodotti agroalimentari, qualora si tratti di oli di oliva vergini va applicata la sanzione penale di cui all’articolo 517 del codice penale, proprio in virtù dell’introduzione di un comma 49-quater ad opera della legge 9/2013.
Una curiosità processuale da segnalare è che la difesa ha proposto ricorso anche contro la concessione della sospensione condizionale della pena, deliberata dal giudice senza che fosse stata richiesta. L’iniziativa può apparire paradossale, ma in realtà non lo è, poiché il condannato può preferire di pagare la pena pecuniaria (anche se consistente) piuttosto che “bruciarsi” una condizionale. E, infatti, la Cassazione ha annullato la sentenza su questo punto, riconoscendo l’interesse dell’imputato.
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