Cassazione penale, sentenza n. 9133 del 28 febbraio 2018 (udienza del 12 dicembre 2017 – riferimenti normativi: articoli 438, 439, 440, 44 4 e 452 del codice penale)
La diffusione tra numerose persone di disturbi gastrointestinali a causa dell’ingestione di acque distribuite dall’acquedotto comunale e contaminate da virus e batteri rientra nella fattispecie di cui all’articolo 440 del codice penale, nella forma colposa di cui all’articolo 452 del codice penale.
Il procedimento a cui ha posto il sigillo finale la Cassazione con una pronuncia di prescrizione del reato ha riguardato l’epidemia di patologie gastroenteriche accusate da almeno 1.500 abitanti di una cittadina affacciata sul lago di Garda, causata dall’assunzione delle acque distribuite dall’acquedotto comunale e contaminate da virus e batteri, tra cui Clostridium perfringens e Norovirus.
Era stato accertato che tale massivo inquinamento microbiologico era dovuto, in primo luogo, alla cattiva manutenzione della rete e dei filtri, tale da favorire la proliferazione batterica. Aveva, poi, concorso all’evento l’inadeguata e insufficiente procedura di potabilizzazione delle acque.
Si era, inoltre, potuta stabilire l’esistenza di un effettivo rapporto causale tra la contaminazione delle acque e le patologie insorte, in quanto gli esami di laboratorio avevano stabilito l’identità di genotipo dei ceppi virali indentificati nell’acqua e nelle feci degli ammalati, unitamente all’omologia delle sequenze geniche dei virus.
Esclusa la responsabilità del presidente della società di gestione dell’acquedotto, in ragione della natura formale e istituzionale (in rappresentanza del Comune) della sua figura, la condanna aveva colpito in primo grado i due direttori operativi ai sensi degli articoli 444 (“Commercio di sostanze alimentari nocive”) e 438 (“Epidemia”) del codice penale, entrambe nella forma colposa di cui all’articolo 452 del codice penale.
Deceduto uno degli imputati, il difensore dell’altro ricorreva in Cassazione opponendo, tra l’altro, l’erroneità della qualificazione giuridica dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte ha accolto il motivo di impugnazione, traendo l’occasione per mettere a registro il corretto perimetro delle disposizioni sanzionatorie evocate nel procedimento.
La prima questione riguarda la nozione giuridica di “epidemia”, che non viene definita dal codice penale, ma che secondo l’interpretazione comune si manifesta con l’insorgenza di una malattia in un certo numero di persone, accompagnata dal pericolo di propagazione della medesima ad altri individui per la forza trasmissiva dei germi patogeni che la veicolano. La Corte sottolinea che la tipicità della disposizione penale richiede non che insorga un fenomeno epidemico purchessia, a prescindere dalle cause che possono averlo determinato, ma propriamente che l’epidemia sia dovuta alla “diffusione di germi patogeni”, il che – si afferma (non è ben chiaro perché) – non sarebbe avvenuto nella fattispecie.
Non miglior sorte è toccata all’addebito di cui all’articolo 444 del codice penale. È stato, infatti, osservato che tale norma non si applica alle acque, neppure a quelle potabili, perché non rientranti nella nozione di “sostanze destinate all’alimentazione”, come si desumerebbe dal raffronto con gli articoli 439 e 440 del codice penale, che tengono distinti i due oggetti. Diversamente, si dice per inciso, l’articolo 444 del codice penale è applicabile alle acque minerali.
Tali conclusioni non hanno, però, condotto all’assoluzione piena dell’imputato, in quanto la Cassazione ha proceduto alla “riqualificazione” del fatto, ossia all’individuazione di un’altra norma penale che si attagliasse proprio al fatto obiettivamente accertato in giudizio.
Le due disposizioni potenzialmente applicabili sono apparse ai giudici di legittimità proprio gli articoli 439 (“Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”) e 440 (“Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”) del codice penale. Si trattava, a questo punto, di stabilire quale si rapportasse meglio al caso.
La Corte ha spiegato che le due disposizioni si differenziano in quanto l’avvelenamento comporta un rischio sanitario elevato, pur non dovendo necessariamente condurre a un evento letale, mentre quando il rischio sanitario è più contenuto trova spazio l’altra disposizione, che infatti è punita meno gravemente. D’altra parte, la contaminazione microbiologica delle acque corrisponde al “corrompimento” previsto dall’articolo 440 del codice penale. È, dunque, quest’ultima la norma applicabile, ovviamente nella forma colposa (articolo 452 del codice penale), in quanto i disturbi gastroenterici si erano risolti in pochi giorni. Tale esito interpretativo ha comportato la dichiarazione di prescrizione del reato.
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Epidemia, avvelenamento e adulterazione di acque destinate all’alimentazione
Cassazione penale, sentenza n. 9133 del 28 febbraio 2018 (udienza del 12 dicembre 2017 – riferimenti normativi: articoli 438, 439, 440, 44 4 e 452 del codice penale)
La diffusione tra numerose persone di disturbi gastrointestinali a causa dell’ingestione di acque distribuite dall’acquedotto comunale e contaminate da virus e batteri rientra nella fattispecie di cui all’articolo 440 del codice penale, nella forma colposa di cui all’articolo 452 del codice penale.
Il procedimento a cui ha posto il sigillo finale la Cassazione con una pronuncia di prescrizione del reato ha riguardato l’epidemia di patologie gastroenteriche accusate da almeno 1.500 abitanti di una cittadina affacciata sul lago di Garda, causata dall’assunzione delle acque distribuite dall’acquedotto comunale e contaminate da virus e batteri, tra cui Clostridium perfringens e Norovirus.
Era stato accertato che tale massivo inquinamento microbiologico era dovuto, in primo luogo, alla cattiva manutenzione della rete e dei filtri, tale da favorire la proliferazione batterica. Aveva, poi, concorso all’evento l’inadeguata e insufficiente procedura di potabilizzazione delle acque.
Si era, inoltre, potuta stabilire l’esistenza di un effettivo rapporto causale tra la contaminazione delle acque e le patologie insorte, in quanto gli esami di laboratorio avevano stabilito l’identità di genotipo dei ceppi virali indentificati nell’acqua e nelle feci degli ammalati, unitamente all’omologia delle sequenze geniche dei virus.
Esclusa la responsabilità del presidente della società di gestione dell’acquedotto, in ragione della natura formale e istituzionale (in rappresentanza del Comune) della sua figura, la condanna aveva colpito in primo grado i due direttori operativi ai sensi degli articoli 444 (“Commercio di sostanze alimentari nocive”) e 438 (“Epidemia”) del codice penale, entrambe nella forma colposa di cui all’articolo 452 del codice penale.
Deceduto uno degli imputati, il difensore dell’altro ricorreva in Cassazione opponendo, tra l’altro, l’erroneità della qualificazione giuridica dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte ha accolto il motivo di impugnazione, traendo l’occasione per mettere a registro il corretto perimetro delle disposizioni sanzionatorie evocate nel procedimento.
La prima questione riguarda la nozione giuridica di “epidemia”, che non viene definita dal codice penale, ma che secondo l’interpretazione comune si manifesta con l’insorgenza di una malattia in un certo numero di persone, accompagnata dal pericolo di propagazione della medesima ad altri individui per la forza trasmissiva dei germi patogeni che la veicolano. La Corte sottolinea che la tipicità della disposizione penale richiede non che insorga un fenomeno epidemico purchessia, a prescindere dalle cause che possono averlo determinato, ma propriamente che l’epidemia sia dovuta alla “diffusione di germi patogeni”, il che – si afferma (non è ben chiaro perché) – non sarebbe avvenuto nella fattispecie.
Non miglior sorte è toccata all’addebito di cui all’articolo 444 del codice penale. È stato, infatti, osservato che tale norma non si applica alle acque, neppure a quelle potabili, perché non rientranti nella nozione di “sostanze destinate all’alimentazione”, come si desumerebbe dal raffronto con gli articoli 439 e 440 del codice penale, che tengono distinti i due oggetti. Diversamente, si dice per inciso, l’articolo 444 del codice penale è applicabile alle acque minerali.
Tali conclusioni non hanno, però, condotto all’assoluzione piena dell’imputato, in quanto la Cassazione ha proceduto alla “riqualificazione” del fatto, ossia all’individuazione di un’altra norma penale che si attagliasse proprio al fatto obiettivamente accertato in giudizio.
Le due disposizioni potenzialmente applicabili sono apparse ai giudici di legittimità proprio gli articoli 439 (“Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”) e 440 (“Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”) del codice penale. Si trattava, a questo punto, di stabilire quale si rapportasse meglio al caso.
La Corte ha spiegato che le due disposizioni si differenziano in quanto l’avvelenamento comporta un rischio sanitario elevato, pur non dovendo necessariamente condurre a un evento letale, mentre quando il rischio sanitario è più contenuto trova spazio l’altra disposizione, che infatti è punita meno gravemente. D’altra parte, la contaminazione microbiologica delle acque corrisponde al “corrompimento” previsto dall’articolo 440 del codice penale. È, dunque, quest’ultima la norma applicabile, ovviamente nella forma colposa (articolo 452 del codice penale), in quanto i disturbi gastroenterici si erano risolti in pochi giorni. Tale esito interpretativo ha comportato la dichiarazione di prescrizione del reato.
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