La commercializzazione di cereali contenenti micotossine integra il reato di cui all’articolo 444 del codice penale.
In un caso sostanzialmente analogo a quello precedente, l’imputazione è stata formulata sulla base del ben più grave reato di commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 del codice penale). Nella specie, si è trattato del sequestro di una partita di cereali contaminati, immessa sul mercato della filiera alimentale umana, ma destinata in origine ad essere utilizzata come mangime per animali. La scelta dell’addebito appare coerente con il fatto che la fumonisina rinvenuta ha potenzialità tossiche sulla salute.
La difesa ha opposto che la partita sequestrata non era destinata all’alimentazione umana; pertanto, il reato ipotizzato non era contestabile. La Cassazione si è, al contrario, ritenuta paga della motivazione del giudice cautelare, che aveva messo in evidenza che i cereali in questione risultavano ceduti a molini della filiera “food” e che molti dei documenti di trasporto non riportavano la dicitura “materia prima per mangimi”.
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Commercializzazione di cereali con micotossine: è commercio di sostanze altamente nocive
Cassazione penale, sentenza n. 4582 del 31 gennaio 2018 (udienza del 4 ottobre 2017 – riferimento normativo: articolo 444 del codice penale)
La commercializzazione di cereali contenenti micotossine integra il reato di cui all’articolo 444 del codice penale.
In un caso sostanzialmente analogo a quello precedente, l’imputazione è stata formulata sulla base del ben più grave reato di commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 del codice penale). Nella specie, si è trattato del sequestro di una partita di cereali contaminati, immessa sul mercato della filiera alimentale umana, ma destinata in origine ad essere utilizzata come mangime per animali. La scelta dell’addebito appare coerente con il fatto che la fumonisina rinvenuta ha potenzialità tossiche sulla salute.
La difesa ha opposto che la partita sequestrata non era destinata all’alimentazione umana; pertanto, il reato ipotizzato non era contestabile. La Cassazione si è, al contrario, ritenuta paga della motivazione del giudice cautelare, che aveva messo in evidenza che i cereali in questione risultavano ceduti a molini della filiera “food” e che molti dei documenti di trasporto non riportavano la dicitura “materia prima per mangimi”.
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