Cassazione penale, sentenza n. 4581 del 31 gennaio 2018 (udienza del 19 ottobre 2017 – riferimento normativo: articolo 5, lettera c), della legge 283/1962)
Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 – e non quello di cui alla successiva lettera d) – la detenzione per la vendita e comunque l’impiego nella preparazione di alimenti di sostanze alimentari derivate dalla lavorazione del latte contenenti aflatossine M1 oltre il limite massimo consentito.
Come noto, le aflatossine sono micotossine che possono venire riscontrate nel latte animale, a seguito della contaminazione dei cereali utilizzati nella mangimistica zootecnica. Essendo riconosciuta la cancerogenicità della variante B1 e, con qualche dubbio, della variante M1, il regolamento (CE) 1881/2006 ha fissato dei valori limite nel latte come in altri alimenti. Il riscontrato superamento della soglia nei campioni effettuati sulla cagliata lavorata in un caseificio ha condotto alla contestazione, e poi alla condanna, per violazione dell’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962, che riguarda, appunto, il superamento dei limiti di carica microbica.
Probabilmente, la circostanza che le aflatossine rinvenute fossero di tipo M1, e non B1, ha portato alla suddetta qualificazione giuridica, preferendola a quella di cui all’articolo 444 del codice penale, anch’essa possibile, come subito vedremo.
Il tema su cui si è concentrata la decisione ha, però, riguardato principalmente il diverso aspetto dell’elemento soggettivo del reato. In altri termini, è stato sostenuto dalla difesa che l’imputato non poteva essere giudicato in colpa in ragione della scelta rigorosa dei fornitori, della corretta conservazione dei prodotti e delle procedure di autocontrollo.
Si può ammettere, in linea di principio, che una simile linea difensiva, se probatoriamente convalidata, potrebbe valere a scagionare l’imputato. Ma proprio sul piano fattuale non è stata condivisa dalla Cassazione, che ha osservato come dalla documentazione in atti non risultavano compiuti controlli analitici, in quanto troppo costosi.
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Aflatossine M1, detenzione per la vendita o l’impiego di cagliata con valori oltre i limiti
Cassazione penale, sentenza n. 4581 del 31 gennaio 2018 (udienza del 19 ottobre 2017 – riferimento normativo: articolo 5, lettera c), della legge 283/1962)
Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 – e non quello di cui alla successiva lettera d) – la detenzione per la vendita e comunque l’impiego nella preparazione di alimenti di sostanze alimentari derivate dalla lavorazione del latte contenenti aflatossine M1 oltre il limite massimo consentito.
Come noto, le aflatossine sono micotossine che possono venire riscontrate nel latte animale, a seguito della contaminazione dei cereali utilizzati nella mangimistica zootecnica. Essendo riconosciuta la cancerogenicità della variante B1 e, con qualche dubbio, della variante M1, il regolamento (CE) 1881/2006 ha fissato dei valori limite nel latte come in altri alimenti. Il riscontrato superamento della soglia nei campioni effettuati sulla cagliata lavorata in un caseificio ha condotto alla contestazione, e poi alla condanna, per violazione dell’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962, che riguarda, appunto, il superamento dei limiti di carica microbica.
Probabilmente, la circostanza che le aflatossine rinvenute fossero di tipo M1, e non B1, ha portato alla suddetta qualificazione giuridica, preferendola a quella di cui all’articolo 444 del codice penale, anch’essa possibile, come subito vedremo.
Il tema su cui si è concentrata la decisione ha, però, riguardato principalmente il diverso aspetto dell’elemento soggettivo del reato. In altri termini, è stato sostenuto dalla difesa che l’imputato non poteva essere giudicato in colpa in ragione della scelta rigorosa dei fornitori, della corretta conservazione dei prodotti e delle procedure di autocontrollo.
Si può ammettere, in linea di principio, che una simile linea difensiva, se probatoriamente convalidata, potrebbe valere a scagionare l’imputato. Ma proprio sul piano fattuale non è stata condivisa dalla Cassazione, che ha osservato come dalla documentazione in atti non risultavano compiuti controlli analitici, in quanto troppo costosi.
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