Somministrazione di sostanze vietate ad animali da allevamento

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Cassazione penale, sentenza n. 16505 del 13 aprile 2018 (udienza del 28 marzo 2018 – riferimenti normativi: articolo 440 del codice penale; articolo 5 della legge 283/1962)

La contravvenzione di cui all’articolo 5, lettere a) e g), della legge 283/1962 resta consumata non nel momento in cui le sostanze vietate sono state materialmente somministrate o aggiunte alle sostanze alimentari (nel caso in esame, ai bovini), ma in quello, potenzialmente successivo, in cui è stato effettuato l’accertamento dell’esistenza di sostanze alimentari (e cioè sempre la carne dei bovini di cui si è detto) adulterate con la precedente somministrazione di sostanze non consentite, esistenza che, nel caso in esame, è stata accertata, appunto, con il prelievo dei peli dell’animale.

Il caso trattato dalla Corte ha riguardato un trattamento illecito di bovini da ingrasso, “condito” della corruzione di un pubblico ufficiale, veterinario dell’Asl. Dalla narrativa della sentenza non emergono tutti i precisi elementi fattuali della vicenda, che può però essere ricostruita in base alle sue tracce contenute in motivazione.
In poche parole, l’allevatore in questione, avendo somministrato sostanze vietate agli animali, aveva suggerito al veterinario di “fare qualcosa” dopo che erano stati effettuati i campionamenti di reperti biologici, che certamente avrebbero svelato il trattamento. Ciò aveva portato, da parte del veterinario, alle condotte di falsificazione e soppressione (non meglio precisate) di cui parla la Corte, che non aveva però evidentemente impedito di riscontrare l’uso illecito di sostanze farmacologicamente attive, mentre nel contempo aveva permesso che i bovini in questione fossero commercializzati, anziché abbattuti, come invece avrebbe dovuto accadere.
Si apprende anche che l’originaria imputazione era ben più grave, quanto al trattamento illecito degli animali, di quella poi ritenuta dal giudice. Era stato contestato, infatti, il delitto di cui all’articolo 440 del codice penale, per la cui integrazione occorre non solo l’adulterazione della sostanza alimentare, ma anche che la medesima sia oggettivamente pericolosa per la salute pubblica. Tale evenienza ricorre in presenza della somministrazione di una sostanza che sia potenzialmente in grado di arrecare danno alla salute dei consumatori in ragione della sua natura chimica e/o del quantitativo rinvenuto. Sarà, quindi, sempre necessario un accertamento analitico del tipo di sostanza utilizzata e la sua quantificazione.
Evidentemente nella specie la sostanza rinvenuta non è stata considerata, sulla base delle conoscenze scientifiche, tale da destare allarme in termini di pericolo per la salute pubblica. Ne è derivata la “derubricazione” del delitto nella contravvenzione di cui agli articoli 5, lettere a) e g), e 6 della legge 283/1962.
In proposito, si può osservare, in primo luogo, che, sebbene la disposizione si riferisca alle sostanze alimentari, per consolidata giurisprudenza anche l’animale in vita rientra nella categoria quando esso sia comunque destinato al consumo, come certo avviene nel caso di un bovino d’allevamento, che è destinato alla macellazione per il successivo consumo.
In secondo luogo, il richiamo della lettera a) dell’articolo 5 si spiega con la presenza di sostanze estranee alla naturale composizione delle carni. Tali sostanze sono, poi, state equiparate ad additivi vietati. Di qui la concorrente qualificazione del fatto anche ai sensi della lettera g). La condotta rientrante nella lettera a) (come pure quella rientrante nella lettera h), relativa all’uso di fitofarmaci, qui non contestata) comporta un innalzamento della pena pecuniaria rispetto a tutte le altre fattispecie contemplate dall’articolo 5.
È, poi, interessante il ragionamento dei giudici per escludere che il reato fosse prescritto. La difesa sosteneva che il reato di cui all’articolo 5 della legge 283/1962 si realizzerebbe già con la somministrazione della sostanza vietata, anziché al momento dell’accertamento. La Cassazione ha respinto il ricorso, osservando che una cosa è la somministrazione della sostanza, e il momento in cui avviene, altra cosa è invece la condotta descritta dalla fattispecie contravvenzionale, e il momento in cui viene riscontrata la non conformità, condotta che consiste nella detenzione per farne commercio del prodotto alimentare irregolare. Non c’è dubbio che tale condotta si protrae per tutto il tempo che la sostanza alimentare viene detenuta, ben oltre il momento della somministrazione, sanzionata autonomamente come illecito amministrativo a tenore della disciplina sul farmaco veterinario.
L’esclusione del reato di cui all’articolo 440 del codice penale nel giudizio di secondo grado ha comportato l’eliminazione delle pesanti pene accessorie discendenti da quella violazione. Non, però, della pubblicazione della sentenza di condanna. Infatti, l’articolo 6 della legge 283/1962 la commina in caso di “frode tossica”. Semmai, qui la criticità è di altro tipo. Infatti, a rigore sembra difficile ascrivere il fatto in oggetto a una frode “tossica” nel momento in cui si esclude la pericolosità della sostanza per la salute pubblica. Occorre, però, segnalare che la giurisprudenza dà alla nozione di “frode tossica” una valenza estensiva, in realtà poco coerente con il dettato letterale della disposizione.
L’aspetto della corruzione del pubblico ufficiale ci interessa solo per osservare, da una parte, come talvolta si creino viziosi rapporti tra controllato e controllore, soprattutto nei centri più piccoli, sia per gli effetti confiscatori che ne sono derivati, rimarcando che la confisca ha attinto l’ingente somma di € 450.000 (il che la dice anche lunga sulla portata degli interessi economici in questo campo di attività d’impresa).
La difesa ha provato a sostenere che la confisca avrebbe dovuto riguardare una somma più contenuta, al netto dei costi di allevamento (mangimi eccetera). La Cassazione ha respinto l’argomento del profitto netto alla luce di una sentenza delle Sezioni Unite, che hanno precisato che il profitto del reato consiste appunto in quanto si ricava dalla commissione dello stesso, senza che siano possibili deduzioni di costi, per il semplice fatto che il profitto confiscabile è l’intero ricavo illecito derivante dal reato. Nel caso di specie, il provento della corruzione, che aveva consentito di commerciare gli animali “inquinati”, invece di abbatterli.

 

 

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