Condanna per la messa in vendita di vino con indicazioni mendaci, la confisca non è obbligatoria

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Cassazione penale, sentenza n. 5788 del 7 febbraio 2018 (udienza del 14 dicembre 2017 – riferimenti normativi: articoli 517 e 517 bis del codice penale)

Nel caso di condanna per la messa in vendita di prodotto vinoso con segni mendaci, la confisca non è obbligatoria e il prodotto può essere restituito, a condizione che l’etichetta ingannevole venga sostituita con le indicazioni corrette.

In occasione della condanna del titolare di una casa vinicola per la commercializzazione di vino con indicazioni mendaci ai sensi degli articoli 517 e 517 bis del codice penale, il giudice disponeva la restituzione del prodotto, anziché la confisca come richiesto dal pubblico ministero. Questi proponeva, allora, ricorso, sostenendo che si era in presenza di un caso di confisca obbligatoria.
Va premesso che non è chiaro in cosa sia consistita esattamente la condotta illecita. Dalla sentenza si evince soltanto che difettavano le indicazioni circa il trattamento a cui il vino era stato sottoposto e non se ne conosceva l’effettiva origine o provenienza. Il richiamo all’articolo 517 bis del codice penale impone, inoltre, di supporre che si trattasse di vino comune spacciato come prodotto a denominazione d’origine protetta.
Il ricorso si è concentrato esclusivamente sul tema “confisca ovvero restituzione” del prodotto.
La questione non è per niente banale poiché, specie nel caso di sequestro di ingenti partite di prodotto irregolare, l’implicazione economica della decisione può essere perfino più rilevante e dannosa della condanna penale, spesso attestata per questi reati su pene esigue (nel caso in esame pari a 5.000 euro di ammenda).
A sostegno del ricorso, l’organo dell’accusa aveva citato l’autorevole giurisprudenza secondo cui la confiscabilità del prodotto del reato deve essere valutata con riguardo al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria e non è consentito, viceversa, ipotizzarne una diversa destinazione successiva per giustificarne la restituzione. In proposito, la Cassazione ha obiettato che tale principio non intacca la correttezza della decisione di restituire per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, perché non si è in presenza di una ipotesi di confisca obbligatoria, legata alla natura intrinsecamente criminosa del prodotto. Il vino sequestrato, infatti, non era pericoloso per la salute. In secondo luogo, la regolarizzazione del prodotto era attuabile con la semplice modifica dell’etichettatura. Tanto sarebbe stato sufficiente a soddisfare gli interessi protetti dagli articoli 515 e 517 bis del codice penale, che hanno per oggetto il leale esercizio del commercio a tutela sia dei consumatori sia dei produttori onesti.
La decisione appare corretta e di buon senso. È di buon senso, cioè ragionevole e proporzionata, perché risponde al principio di non aggravare repressivamente la posizione dell’imputato (attraverso la confisca) quando l’obiettivo di tutela può essere raggiunto altrimenti (attraverso la regolarizzazione dell’etichetta). È inoltre, giuridicamente corretta perché l’articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice consente la restituzione dei beni sequestrati, previa esecuzione di speciali prescrizioni, quale può essere la sostituzione dell’etichettatura mendace.

 

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