La messa in vendita di prodotti ittici contaminati da mercurio in quantità superiore al limite ammesso integra il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962.
La responsabilità dell’importatore di prodotti alimentari è esclusa soltanto quando egli abbia adottato tutte le cautele atte a evitare la commercializzazione di un prodotto non conforme, tra cui l’effettuazione di analisi a campione.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione e l’amministratore delegato di una società di importazione dall’estero di prodotti ittici furono condannati alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui agli articoli 5, lettera d), e 6 della legge 283/1962 per aver detenuto per la vendita 312 chilogrammi di pesce spada in tranci congelati contenenti mercurio oltre il limite consentito, come accertato a seguito del campionamento dell’Asl e dell’esito delle analisi di laboratorio condotte dall’Istituto zooprofilattico sperimentale, che riscontrò in prima istanza un valore pari a 1,4 mg di mercurio per chilogrammo. L’analisi di revisione, chiesta dalla società, accertò un valore addirittura superiore (2,5 mg/kg).
Confrontandosi con i motivi di ricorso dedotti dalla difesa, la Cassazione ha affrontato i seguenti argomenti:
· la rilevanza di asserite irregolarità nel prelievo da parte degli organi accertatori;
· l’assenza di una delega espressa a soggetti subordinati per il controllo della conformità dei prodotti commercializzati;
·i profili di colpa addebitabili agli imputati, anche in relazione alle omissioni in cui essi erano incorsi.
Alcuni di questi aspetti sono stati risolti dalla Corte sul piano procedurale ovvero per il fatto di non poter sindacare nuovamente le prove dei fatti accertati dal giudice di merito, aspetto che qui non interessa. La sentenza offre, comunque, lo spunto per esplorare nel contesto normativo di riferimento le questioni sottopostele.
In primo luogo, conviene ricordare che le analisi sui prodotti alimentari possono distinguersi in due diverse categorie, a seconda che riguardino alimenti deperibili di cui si ricercano non conformità di tipo microbiologico e analisi ripetibili, in quanto non rientranti nella tipologia precedente. Il regime probatorio, ossia la procedura da seguire nell’uno e nell’altro caso, è differente. Tale differenza si sostanzia nel prevedere, nel primo caso, un’anticipazione del contraddittorio con l’interessato, che invece nel secondo caso è posticipato alla fase della revisione, ove richiesta dalla parte. In caso di mancata richiesta di revisione sono utilizzabili processualmente i risultati delle analisi di prima istanza.
Trattandosi di prodotto congelato per il quale si ricercava la non conformità di un parametro chimico, ci troviamo di fronte a un caso di analisi ripetibili. E, in effetti, la società richiese l’analisi di revisione, che confermò – aggravandolo – l’esito delle prime analisi. Quindi, dal punto di vista delle analisi nulla poteva essere eccepito dagli imputati. E, infatti, il ricorso si appuntava sul diverso profilo della presunta irregolarità del campionamento.
La Corte ha ricordato, in proposito, la giurisprudenza consolidata, secondo cui le disposizioni (amministrative) inerenti al campionamento hanno carattere ordinatorio, sicché la loro violazione non può essere dedotta nel processo penale sotto specie di nullità del prelievo e delle conseguenti analisi. Viene peraltro ricordato che – avendo le regole procedurali sul campionamento lo scopo di garantire la rappresentatività statistica del campione – esse possono influire sull’attendibilità delle successive analisi di laboratorio. Nel nostro caso non era, però, neppure stato dedotto alcun elemento concreto che potesse determinare un’incidenza di questo genere, sicché la Corte ha chiuso il discorso su questo punto, dichiarando infondato il motivo di impugnazione.
Il secondo tema oggetto di scrutinio è stato quello della delega sostanziale di funzioni a personale dipendente. La difesa ha sostenuto che, pur in mancanza di una delega scritta, le dimensioni stesse dell’azienda e la ripartizione in plurimi settori di competenza avrebbero dovuto orientare verso la non attribuibilità penale del fatto agli imputati.
Conviene ricordare che, diversamente da quanto stabilito legislativamente in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008), che sancisce le stringenti condizioni alle quali è valida la delega di funzioni come trasferimento ad altri degli obblighi antinfortunistici e della relativa responsabilità in caso di violazione, nulla è stabilito a proposito delle aziende alimentari. Pertanto, le regole in materia sono quelle desumibili dall’elaborazione, non sempre uniforme, dei giudici. Così, mentre talvolta si è affermata la necessità della forma scritta per la validità della delega, tal altra si è ritenuto sufficiente una delega di fatto. Inoltre, sebbene normalmente si convenga che la delega è operante solo in realtà imprenditoriali che la giustificano in ragione delle dimensioni aziendali, in altri casi si è optato per dare rilevanza alla differente competenza, anche nelle aziende di piccole dimensioni, tra il socio operativo (vero e proprio Osa responsabile) e il socio che si occupa soltanto dei profili amministrativi della società.
Nel nostro caso, la Corte ha negato che la responsabilità del reato potesse essere riversata sul personale dipendente sia per la mancanza di una delega sia perché le modalità dei rapporti con il fornitore estero erano risultate di spettanza dei vertici aziendali. E così si passa all’ultimo tema sviluppato dai giudici, ossia quello della condotta che gli imputati avrebbero dovuto tenere per andare esenti da responsabilità. Si è detto che costoro, invece di effettuare autonome analisi di laboratorio sul prodotto importato, avevano deciso di fare esclusivo affidamento su quelle trasmesse dal fornitore, ciò rappresentando una scelta non riferibile alle concrete possibilità di intervento dei lavoratori dipendenti e, viceversa, frutto di un’opzione aziendale riconducibile direttamente agli imputati.
La Corte ha citato la consolidata giurisprudenza secondo cui non sussiste colpa per non conformità dell’alimento messo in commercio “ogni volta che l’adozione delle opportune misure prudenziali non sia praticabile o perché il prodotto sia contenuto in una confezione sigillata o perché la facile deperibilità dell’alimento non consenta l’esecuzione dei controlli sulla sua composizione in quanto, nelle more di questi, il prodotto diverrebbe inevitabilmente non più commestibile”. È evidente che nella specie non ricorreva in particolare l’urgente necessità di esitare al commercio il prodotto, che era congelato e, quindi, non deperibile. Ne conseguiva che gli imputati non avevano messo in atto tutte le precauzioni possibili per evitare che il prodotto irregolare fosse avviato al consumo. Al contrario, questi, quantomeno periodicamente, avrebbero dovuto eseguire controlli a campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquistati per la rivendita.
Non è chiaro se il prodotto fosse o meno confezionato, probabilmente no. In ogni caso, diversamente da quanto avviene in questo per il rivenditore al dettaglio di prodotto confezionato che non è responsabile per i vizi intrinseci (articolo 19 della legge 283/1962), l’importatore risponde della non conformità, anche se il prodotto è confezionato (articolo 12 della legge 283/1962). Tale regola, di per sé molto rigida, si spiega con il fatto che l’autorità non ha modo di controllare direttamente, e tantomeno sanzionare in caso di irregolarità, un soggetto che, trovandosi all’estero, è posto al di fuori della sua giurisdizione. Occorre, quindi, che la legge preveda un garante della sicurezza alimentare all’interno dei confini nazionali, individuato nell’importatore.
La Cassazione ha concluso come segue, riepilogando i profili di responsabilità a carico degli imputati: “a) la società […] avrebbe dovuto comunque eseguire in modo autonomo i controlli e gli esami sui prodotti importati dall’estero (nel caso in esame la Spagna); b) la decisione di non eseguire detti controlli facendo affidamento alle analisi eseguite dalla stessa società estera (non importa se tramite laboratori a quest’ultima esterni) appartiene ai vertici societari e non manda esenti da colpa gli odierni ricorrenti”.
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Prodotti ittici non conformi e responsabilità dell’importatore
Cassazione penale, sentenza n. 19604 del 26 aprile 2017 (udienza del 28 febbraio 2017 – riferimento normativo: articolo 5, lettera d), della legge 283/1962)
La messa in vendita di prodotti ittici contaminati da mercurio in quantità superiore al limite ammesso integra il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962.
La responsabilità dell’importatore di prodotti alimentari è esclusa soltanto quando egli abbia adottato tutte le cautele atte a evitare la commercializzazione di un prodotto non conforme, tra cui l’effettuazione di analisi a campione.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione e l’amministratore delegato di una società di importazione dall’estero di prodotti ittici furono condannati alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui agli articoli 5, lettera d), e 6 della legge 283/1962 per aver detenuto per la vendita 312 chilogrammi di pesce spada in tranci congelati contenenti mercurio oltre il limite consentito, come accertato a seguito del campionamento dell’Asl e dell’esito delle analisi di laboratorio condotte dall’Istituto zooprofilattico sperimentale, che riscontrò in prima istanza un valore pari a 1,4 mg di mercurio per chilogrammo. L’analisi di revisione, chiesta dalla società, accertò un valore addirittura superiore (2,5 mg/kg).
Confrontandosi con i motivi di ricorso dedotti dalla difesa, la Cassazione ha affrontato i seguenti argomenti:
· la rilevanza di asserite irregolarità nel prelievo da parte degli organi accertatori;
· l’assenza di una delega espressa a soggetti subordinati per il controllo della conformità dei prodotti commercializzati;
·i profili di colpa addebitabili agli imputati, anche in relazione alle omissioni in cui essi erano incorsi.
Alcuni di questi aspetti sono stati risolti dalla Corte sul piano procedurale ovvero per il fatto di non poter sindacare nuovamente le prove dei fatti accertati dal giudice di merito, aspetto che qui non interessa. La sentenza offre, comunque, lo spunto per esplorare nel contesto normativo di riferimento le questioni sottopostele.
In primo luogo, conviene ricordare che le analisi sui prodotti alimentari possono distinguersi in due diverse categorie, a seconda che riguardino alimenti deperibili di cui si ricercano non conformità di tipo microbiologico e analisi ripetibili, in quanto non rientranti nella tipologia precedente. Il regime probatorio, ossia la procedura da seguire nell’uno e nell’altro caso, è differente. Tale differenza si sostanzia nel prevedere, nel primo caso, un’anticipazione del contraddittorio con l’interessato, che invece nel secondo caso è posticipato alla fase della revisione, ove richiesta dalla parte. In caso di mancata richiesta di revisione sono utilizzabili processualmente i risultati delle analisi di prima istanza.
Trattandosi di prodotto congelato per il quale si ricercava la non conformità di un parametro chimico, ci troviamo di fronte a un caso di analisi ripetibili. E, in effetti, la società richiese l’analisi di revisione, che confermò – aggravandolo – l’esito delle prime analisi. Quindi, dal punto di vista delle analisi nulla poteva essere eccepito dagli imputati. E, infatti, il ricorso si appuntava sul diverso profilo della presunta irregolarità del campionamento.
La Corte ha ricordato, in proposito, la giurisprudenza consolidata, secondo cui le disposizioni (amministrative) inerenti al campionamento hanno carattere ordinatorio, sicché la loro violazione non può essere dedotta nel processo penale sotto specie di nullità del prelievo e delle conseguenti analisi. Viene peraltro ricordato che – avendo le regole procedurali sul campionamento lo scopo di garantire la rappresentatività statistica del campione – esse possono influire sull’attendibilità delle successive analisi di laboratorio. Nel nostro caso non era, però, neppure stato dedotto alcun elemento concreto che potesse determinare un’incidenza di questo genere, sicché la Corte ha chiuso il discorso su questo punto, dichiarando infondato il motivo di impugnazione.
Il secondo tema oggetto di scrutinio è stato quello della delega sostanziale di funzioni a personale dipendente. La difesa ha sostenuto che, pur in mancanza di una delega scritta, le dimensioni stesse dell’azienda e la ripartizione in plurimi settori di competenza avrebbero dovuto orientare verso la non attribuibilità penale del fatto agli imputati.
Conviene ricordare che, diversamente da quanto stabilito legislativamente in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008), che sancisce le stringenti condizioni alle quali è valida la delega di funzioni come trasferimento ad altri degli obblighi antinfortunistici e della relativa responsabilità in caso di violazione, nulla è stabilito a proposito delle aziende alimentari. Pertanto, le regole in materia sono quelle desumibili dall’elaborazione, non sempre uniforme, dei giudici. Così, mentre talvolta si è affermata la necessità della forma scritta per la validità della delega, tal altra si è ritenuto sufficiente una delega di fatto. Inoltre, sebbene normalmente si convenga che la delega è operante solo in realtà imprenditoriali che la giustificano in ragione delle dimensioni aziendali, in altri casi si è optato per dare rilevanza alla differente competenza, anche nelle aziende di piccole dimensioni, tra il socio operativo (vero e proprio Osa responsabile) e il socio che si occupa soltanto dei profili amministrativi della società.
Nel nostro caso, la Corte ha negato che la responsabilità del reato potesse essere riversata sul personale dipendente sia per la mancanza di una delega sia perché le modalità dei rapporti con il fornitore estero erano risultate di spettanza dei vertici aziendali. E così si passa all’ultimo tema sviluppato dai giudici, ossia quello della condotta che gli imputati avrebbero dovuto tenere per andare esenti da responsabilità. Si è detto che costoro, invece di effettuare autonome analisi di laboratorio sul prodotto importato, avevano deciso di fare esclusivo affidamento su quelle trasmesse dal fornitore, ciò rappresentando una scelta non riferibile alle concrete possibilità di intervento dei lavoratori dipendenti e, viceversa, frutto di un’opzione aziendale riconducibile direttamente agli imputati.
La Corte ha citato la consolidata giurisprudenza secondo cui non sussiste colpa per non conformità dell’alimento messo in commercio “ogni volta che l’adozione delle opportune misure prudenziali non sia praticabile o perché il prodotto sia contenuto in una confezione sigillata o perché la facile deperibilità dell’alimento non consenta l’esecuzione dei controlli sulla sua composizione in quanto, nelle more di questi, il prodotto diverrebbe inevitabilmente non più commestibile”. È evidente che nella specie non ricorreva in particolare l’urgente necessità di esitare al commercio il prodotto, che era congelato e, quindi, non deperibile. Ne conseguiva che gli imputati non avevano messo in atto tutte le precauzioni possibili per evitare che il prodotto irregolare fosse avviato al consumo. Al contrario, questi, quantomeno periodicamente, avrebbero dovuto eseguire controlli a campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquistati per la rivendita.
Non è chiaro se il prodotto fosse o meno confezionato, probabilmente no. In ogni caso, diversamente da quanto avviene in questo per il rivenditore al dettaglio di prodotto confezionato che non è responsabile per i vizi intrinseci (articolo 19 della legge 283/1962), l’importatore risponde della non conformità, anche se il prodotto è confezionato (articolo 12 della legge 283/1962). Tale regola, di per sé molto rigida, si spiega con il fatto che l’autorità non ha modo di controllare direttamente, e tantomeno sanzionare in caso di irregolarità, un soggetto che, trovandosi all’estero, è posto al di fuori della sua giurisdizione. Occorre, quindi, che la legge preveda un garante della sicurezza alimentare all’interno dei confini nazionali, individuato nell’importatore.
La Cassazione ha concluso come segue, riepilogando i profili di responsabilità a carico degli imputati: “a) la società […] avrebbe dovuto comunque eseguire in modo autonomo i controlli e gli esami sui prodotti importati dall’estero (nel caso in esame la Spagna); b) la decisione di non eseguire detti controlli facendo affidamento alle analisi eseguite dalla stessa società estera (non importa se tramite laboratori a quest’ultima esterni) appartiene ai vertici societari e non manda esenti da colpa gli odierni ricorrenti”.
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