La direttiva 2015/412/UE non ha modificato le condizioni fissate dall’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 in materia di utilizzo di Ogm in agricoltura. Pertanto, la legittimità di un decreto di sequestro di un terreno in cui è stato utilizzo un Ogm vietato da un decreto ministeriale deve essere valutata in base al rispetto del predetto articolo 34 da parte del Governo italiano.
La Cassazione è intervenuta a seguito di impugnazione di un decreto di sequestro preventivo di un terreno, ove era in corso di coltivazione una varietà di mais Ogm denominata Ogm Mon 810, ipotizzando il reato di cui all’articolo 4, comma 8, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in quanto la coltivazione di tale tipologia di mais era stata vietata con decreto ministeriale 12 luglio 2013, adottato ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002, che enuncia il principio di precauzione e le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela della salute umana e animale, e dell’ambiente. Nonostante la decisione della Corte abbia assunto natura interlocutoria, il tema trattato è ugualmente interessante, anche perché la decisione fissa dei principi che lasciano prefigurare il risultato finale della questione.
Va premesso che l’articolo 4 citato stabilisce che chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002, è punito con la multa da 25.000 a 50.000 euro. L’autore del fatto è inoltre obbligato a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione nei termini e con le modalità definiti dalla Regione competente per territorio.
Lo stesso terreno era già stato oggetto in precedenza di analogo provvedimento cautelare, poi revocato. Il nuovo procedimento era insorto a seguito di una nuova contestazione relativa alla semina e alla coltivazione effettuate in una successiva annualità agraria. In questa occasione, diversamente dal procedimento precedente, il Tribunale di Udine aveva sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia europea, chiedendo che essa si pronunciasse sulla corretta interpretazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 in materia di Ogm. Proprio tale pronuncia è stata posta alla base della decisione della Corte nazionale in commento.
Va ancora premesso che la Commissione europea, sollecitata dall’Italia, aveva ritenuto di non adottare alcun provvedimento sulla base della normativa di settore, sicché l’Italia era intervenuta autonomamente in via d’urgenza con il decreto ministeriale 12 luglio 2013, che aveva vietato la coltivazione nel territorio nazionale del mais Mon 810 fino all’adozione delle misure comunitarie di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) 178/2002. Tale divieto è stato successivamente prorogato con il successivo decreto ministeriale 22 gennaio 2015.
Orbene e in sintesi, la Corte di Giustizia, con sentenza del 13 settembre 2017, nella causa C-111/16, ha escluso la possibilità di applicare misure di emergenza provvisorie da parte dello Stato membro sulla base del solo principio di precauzione, in assenza di una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete, in ossequio all’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.
Il quadro normativo a livello europeo si è successivamente incrementato per effetto della direttiva 2015/412/UE, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE e ha abilitato gli Stati membri a vietare o limitare la coltivazione di Ogm per motivi diversi da quelli sanitari e ambientali, aspetti che la Corte di Giustizia non ha preso in considerazione nella pronuncia pregiudiziale sopra citata.
Ciò nonostante, la Cassazione, appoggiandosi alle considerazioni svolte dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia, ha sostenuto che la nuova direttiva non ha modificato le condizioni poste dall’articolo 34 citato, sicché è pur sempre ad esse che occorre fare riferimento per legittimare un provvedimento cautelare dello Stato membro in materia di utilizzo di Ogm nella coltivazione dei campi.
La Cassazione ha conseguentemente annullato il decreto di sequestro, rimettendo gli atti al giudice che lo aveva emesso, per una nuova valutazione del caso in base ai principi sopra enunciati. Si può immaginare che, date le argomentazioni della Cassazione, il giudice di rinvio non potrà emettere un nuovo decreto di sequestro, in quanto ciò sembra precluso dalla normativa di riferimento, come interpretata vuoi dalla Corte di Giustizia, vuoi dalla Corte nazionale.
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Terreni Ogm, sequestro legittimo solo se c’è un grave rischio per la salute umana, animale o per l’ambiente
Cassazione penale, sentenza n. 48196 del 19 ottobre 2017 (udienza del 29 settembre 2017 – riferimento normativo: articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003)
La direttiva 2015/412/UE non ha modificato le condizioni fissate dall’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 in materia di utilizzo di Ogm in agricoltura. Pertanto, la legittimità di un decreto di sequestro di un terreno in cui è stato utilizzo un Ogm vietato da un decreto ministeriale deve essere valutata in base al rispetto del predetto articolo 34 da parte del Governo italiano.
La Cassazione è intervenuta a seguito di impugnazione di un decreto di sequestro preventivo di un terreno, ove era in corso di coltivazione una varietà di mais Ogm denominata Ogm Mon 810, ipotizzando il reato di cui all’articolo 4, comma 8, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in quanto la coltivazione di tale tipologia di mais era stata vietata con decreto ministeriale 12 luglio 2013, adottato ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002, che enuncia il principio di precauzione e le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela della salute umana e animale, e dell’ambiente. Nonostante la decisione della Corte abbia assunto natura interlocutoria, il tema trattato è ugualmente interessante, anche perché la decisione fissa dei principi che lasciano prefigurare il risultato finale della questione.
Va premesso che l’articolo 4 citato stabilisce che chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002, è punito con la multa da 25.000 a 50.000 euro. L’autore del fatto è inoltre obbligato a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione nei termini e con le modalità definiti dalla Regione competente per territorio.
Lo stesso terreno era già stato oggetto in precedenza di analogo provvedimento cautelare, poi revocato. Il nuovo procedimento era insorto a seguito di una nuova contestazione relativa alla semina e alla coltivazione effettuate in una successiva annualità agraria. In questa occasione, diversamente dal procedimento precedente, il Tribunale di Udine aveva sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia europea, chiedendo che essa si pronunciasse sulla corretta interpretazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 in materia di Ogm. Proprio tale pronuncia è stata posta alla base della decisione della Corte nazionale in commento.
Va ancora premesso che la Commissione europea, sollecitata dall’Italia, aveva ritenuto di non adottare alcun provvedimento sulla base della normativa di settore, sicché l’Italia era intervenuta autonomamente in via d’urgenza con il decreto ministeriale 12 luglio 2013, che aveva vietato la coltivazione nel territorio nazionale del mais Mon 810 fino all’adozione delle misure comunitarie di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) 178/2002. Tale divieto è stato successivamente prorogato con il successivo decreto ministeriale 22 gennaio 2015.
Orbene e in sintesi, la Corte di Giustizia, con sentenza del 13 settembre 2017, nella causa C-111/16, ha escluso la possibilità di applicare misure di emergenza provvisorie da parte dello Stato membro sulla base del solo principio di precauzione, in assenza di una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete, in ossequio all’articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.
Il quadro normativo a livello europeo si è successivamente incrementato per effetto della direttiva 2015/412/UE, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE e ha abilitato gli Stati membri a vietare o limitare la coltivazione di Ogm per motivi diversi da quelli sanitari e ambientali, aspetti che la Corte di Giustizia non ha preso in considerazione nella pronuncia pregiudiziale sopra citata.
Ciò nonostante, la Cassazione, appoggiandosi alle considerazioni svolte dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia, ha sostenuto che la nuova direttiva non ha modificato le condizioni poste dall’articolo 34 citato, sicché è pur sempre ad esse che occorre fare riferimento per legittimare un provvedimento cautelare dello Stato membro in materia di utilizzo di Ogm nella coltivazione dei campi.
La Cassazione ha conseguentemente annullato il decreto di sequestro, rimettendo gli atti al giudice che lo aveva emesso, per una nuova valutazione del caso in base ai principi sopra enunciati. Si può immaginare che, date le argomentazioni della Cassazione, il giudice di rinvio non potrà emettere un nuovo decreto di sequestro, in quanto ciò sembra precluso dalla normativa di riferimento, come interpretata vuoi dalla Corte di Giustizia, vuoi dalla Corte nazionale.
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