Il rinvenimento di un cospicuo numero di animali d’allevamento privi di marchio auricolare e la presenza di altri capi con marchi di animali di razza diversa integrano i reati di ricettazione e riciclaggio.
Il mondo degli allevamenti è un mondo difficile, chiuso, sotteso da grossi interessi economici, che ha manifestato in varie inchieste la violazione della disciplina di settore quanto a uso di sostanze vietate, di impiego di farmaci non autorizzati o per trattamenti diversi da quelli per cui sono prescrivibili, talvolta – specie in alcune Regioni – inquinato da relazioni con la criminalità organizzata. È ovvio che sarebbe inammissibile e ingiusta una criminalizzazione generalizzata, ma neppure si può negare che esistano fenomeni, anche gravi, di attentato alla salute pubblica attraverso la contaminazione delle carni con intrugli chimici clandestini e/o alla lealtà dei traffici commerciali e alla fiducia dei consumatori attraverso la commissione di frodi alimentari, per esempio non rispettando – a volte in maniera clamorosa – i disciplinari che regolano le produzioni a denominazione di origine.
Dal momento che non è possibile un controllo esterno costante da parte dei veterinari ufficiali: il primo avamposto di legalità in allevamento dovrebbe essere costituito dalla schiera dei veterinari libero-professionisti che seguono da vicino e diuturnamente le stalle. Anche qui, senza potere generalizzare, emergono periodicamente collusioni con la condotta di allevatori disonesti, che viene in tal modo resa possibile e supportata.
Quali reati, più precisamente, possono essere commessi nella conduzione di un allevamento?
La somministrazione di sostanze pericolose per la salute impatta nel grave delitto di adulterazione di sostanze alimentari di cui all’art. 440 del codice penale, pesantemente sanzionato. Il trattamento di animali con sostanze vietate, ma non pericolose, perlomeno non nel quantitativo somministrato, oltre a evocare la violazione della normativa di settore con l’applicazione di sanzioni amministrative, integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), della legge 283/1962, poiché viene compromessa la genuinità dell’alimento. Si noti, in proposito, che è consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui i reati in questione hanno come oggetto non solo le carni (macellate), ma lo stesso animale in vita.
La commercializzazione di animali illecitamente trattati, o delle loro carni, determina, poi, il reato di frode in commercio (art. 515 del codice penale). Se l’illecito riguarda la produzione Dop o Igp, ricorre l’ipotesi aggravata di cui all’art. 517 bis del codice penale, che – va ricordato – in caso di condanna consente al giudice di disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio ovvero la revoca dei provvedimenti autorizzativi, ciò nei casi di particolare gravità o di precedenti condanne per fatti analoghi. Nel caso di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine ricorre il reato di cui all’art. 517 quater del codice penale.
Questi sono, dunque, i reati tipici in allevamento. La sentenza scrutina, invece, una vicenda che ha dato luogo a imputazioni diverse. Infatti, non si aveva a che fare con trattamenti illeciti dei capi, ma con l’illecita provenienza degli stessi.
Alcuni degli animali in questione erano privi di marche auricolari, che sono obbligatorie (una per orecchio). Altri portavano “orecchini” (come si suole chiamarli) sicuramente non propri perché riferibili ad animali di razza diversa. In proposito, conviene ricordare che la giurisprudenza riconduce al reato di cui all’art. 349 del codice penale (violazione di sigilli) la manomissione delle marche auricolari, poiché esse hanno una funzione (pubblicistica) di identificazione dell’animale.
La numerosità degli animali dall’identità incerta, la mancata indicazione da parte del detentore dell’origine lecita degli stessi, l’allegazione di documentazione falsa hanno costituito, per la Cassazione, elementi probatori univoci e sufficienti a ravvisare la ricettazione degli animali e il riciclaggio.
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Animali senza marchio auricolare o con “orecchini” non propri: è ricettazione e riciclaggio
Cassazione penale, sentenza n. 19242 del 21 aprile 2017 (udienza del 30 marzo 2017 – riferimenti normativi: artt. 648 e 648 bis del codice penale)
Il rinvenimento di un cospicuo numero di animali d’allevamento privi di marchio auricolare e la presenza di altri capi con marchi di animali di razza diversa integrano i reati di ricettazione e riciclaggio.
Il mondo degli allevamenti è un mondo difficile, chiuso, sotteso da grossi interessi economici, che ha manifestato in varie inchieste la violazione della disciplina di settore quanto a uso di sostanze vietate, di impiego di farmaci non autorizzati o per trattamenti diversi da quelli per cui sono prescrivibili, talvolta – specie in alcune Regioni – inquinato da relazioni con la criminalità organizzata. È ovvio che sarebbe inammissibile e ingiusta una criminalizzazione generalizzata, ma neppure si può negare che esistano fenomeni, anche gravi, di attentato alla salute pubblica attraverso la contaminazione delle carni con intrugli chimici clandestini e/o alla lealtà dei traffici commerciali e alla fiducia dei consumatori attraverso la commissione di frodi alimentari, per esempio non rispettando – a volte in maniera clamorosa – i disciplinari che regolano le produzioni a denominazione di origine.
Dal momento che non è possibile un controllo esterno costante da parte dei veterinari ufficiali: il primo avamposto di legalità in allevamento dovrebbe essere costituito dalla schiera dei veterinari libero-professionisti che seguono da vicino e diuturnamente le stalle. Anche qui, senza potere generalizzare, emergono periodicamente collusioni con la condotta di allevatori disonesti, che viene in tal modo resa possibile e supportata.
Quali reati, più precisamente, possono essere commessi nella conduzione di un allevamento?
La somministrazione di sostanze pericolose per la salute impatta nel grave delitto di adulterazione di sostanze alimentari di cui all’art. 440 del codice penale, pesantemente sanzionato. Il trattamento di animali con sostanze vietate, ma non pericolose, perlomeno non nel quantitativo somministrato, oltre a evocare la violazione della normativa di settore con l’applicazione di sanzioni amministrative, integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), della legge 283/1962, poiché viene compromessa la genuinità dell’alimento. Si noti, in proposito, che è consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui i reati in questione hanno come oggetto non solo le carni (macellate), ma lo stesso animale in vita.
La commercializzazione di animali illecitamente trattati, o delle loro carni, determina, poi, il reato di frode in commercio (art. 515 del codice penale). Se l’illecito riguarda la produzione Dop o Igp, ricorre l’ipotesi aggravata di cui all’art. 517 bis del codice penale, che – va ricordato – in caso di condanna consente al giudice di disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio ovvero la revoca dei provvedimenti autorizzativi, ciò nei casi di particolare gravità o di precedenti condanne per fatti analoghi. Nel caso di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine ricorre il reato di cui all’art. 517 quater del codice penale.
Questi sono, dunque, i reati tipici in allevamento. La sentenza scrutina, invece, una vicenda che ha dato luogo a imputazioni diverse. Infatti, non si aveva a che fare con trattamenti illeciti dei capi, ma con l’illecita provenienza degli stessi.
Alcuni degli animali in questione erano privi di marche auricolari, che sono obbligatorie (una per orecchio). Altri portavano “orecchini” (come si suole chiamarli) sicuramente non propri perché riferibili ad animali di razza diversa. In proposito, conviene ricordare che la giurisprudenza riconduce al reato di cui all’art. 349 del codice penale (violazione di sigilli) la manomissione delle marche auricolari, poiché esse hanno una funzione (pubblicistica) di identificazione dell’animale.
La numerosità degli animali dall’identità incerta, la mancata indicazione da parte del detentore dell’origine lecita degli stessi, l’allegazione di documentazione falsa hanno costituito, per la Cassazione, elementi probatori univoci e sufficienti a ravvisare la ricettazione degli animali e il riciclaggio.
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