Mancato rispetto del termine minimo di conservazione, sanzione annullata

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Consiglio di Stato, sentenza n. 3244 del 3 luglio 2017 (riferimento normativo: art. 7 della legge 9/2013)

Deve essere annullata la sanzione amministrativa irrogata al titolare di azienda olearia per il mancato rispetto del termine di conservazione di 18 mesi, previsto dall’art. 7 della legge 9/2013, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Torniamo con questa decisione del giudice amministrativo all’olio di oliva e di nuovo anche al rapporto tra normativa nazionale e comunitaria.
Nella specie, i Nas avevano riscontrato la violazione dell’art. 7 della legge 9/2013, relativamente all’obbligo di indicazione in etichetta di un termine di conservazione di 18 mesi dall’imbottigliamento, omesso nel caso di specie. Ne era seguita la comminatoria della relativa sanzione pecuniaria a carico del titolare dell’impresa da parte della Regione Liguria e la sua conferma ad opera del Tar Liguria. L’interessato si è, pertanto, rivolto al Consiglio di Stato, sostenendo che la disposizione nazionale sarebbe confliggente con la normativa comunitaria, in particolare con l’art. 9 della direttiva CE/2000/13 e con gli articoli 8, 24, 38 e l’allegato X del regolamento (UE) 1169/2011, in quanto essi non impongono alcun termine minimo di conservazione, ma lasciano tale individuazione alla determinazione del singolo produttore. Il giudice di appello ha dato completamente ragione al ricorrente.
Ha, innanzitutto, ricordato che la Commissione europea aveva già aperto in precedenza una procedura d’infrazione (EU Pilot 4632/13/AGRI) a carico dell’Italia per il contrasto tra il regolamento e le norme della legge 9/2013, tanto che quest’ultima è stata poi emendata dal legislatore nazionale, con l’eliminazione del riferimento al termine di 18 mesi e sostituendolo con la seguente dicitura: «[…] il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: da consumarsi preferibilmente entro il […]» (legge 122/2016). Comunque, prosegue il giudice, a prescindere dall’innovazione normativa, non si poteva sanzionare una condotta lecita secondo la disciplina europea, che ha diretta applicazione nell’ordinamento interno in caso di regolamento.
Si è aggiunto che, comunque, l’originaria previsione della norma nazionale non costituiva che una protezione debole del consumatore, in quanto, essendo il termine di validità decorrente dalla data di imbottigliamento e non dalla spremitura, il produttore aveva modo di giocare liberamente sull’indicazione di durabilità del prodotto. Infine, le analisi di laboratorio avevano accertato che il prodotto sequestrato aveva mantenuto inalterate le sue caratteristiche tipiche.

 

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