Detenzione di crostacei vivi in cella frigorifera con le chele legate, condannato il direttore di un ristorante

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Cassazione penale, sentenza n. 30177 del 27 gennaio 2017 (riferimento normativo: art. 727 del codice penale)

Integra il reato di cui all’articolo 727 del codice penale la detenzione di crostacei vivi in cella frigorifera con le chele legate e, pertanto, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Il Tribunale di Firenze ha condannato il direttore di un ristorante alla pena di € 5.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all’articolo 727, comma 2, del codice penale, perché deteneva un astice e un granchio vivi, in attesa che venissero cucinati, in cella frigorifera e con le chele legate.
Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha obiettato che tali animali provengono dall’estero in scatole di polistirolo refrigerate e con le chele legate, senza che le autorità sanitarie di confine del nostro Paese eccepiscano alcuna irregolarità. Inoltre, lo stato di sofferenza asseritamente provocato dalle suddette condizioni di conservazione non sarebbe scientificamente provato.
La Corte ha innanzitutto ricordato che la vigente normativa si propone la tutela degli animali contro inutili sofferenze, ma mentre l’articolo 544-ter del codice penale punisce l’incrudelimento, l’articolo 727 del codice penale punisce piuttosto la colpevole indifferenza del detentore. Ha precisato, inoltre, che la valutazione delle condizioni incompatibili va effettuata per gli animali domestici sulla base del patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre specie animali, in base alle acquisizioni delle scienze naturali.
Nel caso di specie è stata ritenuta corretta la decisione del tribunale in ordine alla prova della sofferenza, tratta da uno studio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, ma anche da considerazioni di “buon senso”, che inducevano a ritenere che i crostacei erano stati tenuti dal ristoratore in condizioni contrarie alle loro caratteristiche etologiche e incompatibili con la loro natura e, perciò, produttive di grandi sofferenze.
La Cassazione ha puntualizzato che la consuetudine sociale di cucinare i crostacei quando sono ancora vivi non esclude che le modalità di detenzione degli animali prima della cottura possano costituire “maltrattamenti”. Ciò perché le modalità di cottura rispondono ad un uso comune e tradizionale, che, per tale ragione, prevale sulla tutela dell’animale. Viceversa, non vi è alcuna necessità di conservare l’animale in condizioni di sofferenza, tanto più che è sempre più invalso nei ristoranti e nella grande distribuzione l’utilizzo di vasche ossigenate dove gli animali stazionano, più congeniali alle loro ordinarie condizioni di vita. Né, d’altra parte, il maggior costo per l’installazione e la manutenzione di tali impianti può giustificare il maltrattamento.
È stato riconosciuto l’elemento soggettivo del reato, non solo perché è sufficiente la semplice colpa, in questo caso sotto la specie della negligenza, ma anche perché qualche settimana prima del fatto i vigili urbani avevano già segnalato al ristoratore l’inadeguatezza delle modalità di detenzione dei crostacei.
Va, infine, sottolineato che l’imputato è stato anche condannato al risarcimento dei danni nei confronti della Lega Antivivisezione, che si era costituita parte civile nel processo penale, in quanto statutariamente rivolta alla tutela degli animali dalle sofferenze gratuite.

 

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