La competenza a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di etichettatura di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 109/1992 spetta all’Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della Repressione frodi dei prodotti agroalimentari e non alle Asl.
La vicenda riguarda l’accertamento a carico di un noto marchio della grande distribuzione organizzata di avere messo in vendita in uno dei suoi esercizi pomodori di origine olandese indicati come di origine italiana. L’Asl territorialmente competente applicava la sanzione corrispondente alla violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 109/1992. Il Tribunale, adito in opposizione alla ordinanza-ingiunzione, dichiarava l’incompetenza della Asl, mentre la Corte di appello ribadiva le prerogative sanzionatorie dell’organo regionale.
Occorre premettere che la materia dell’etichettatura dei prodotti alimentari è attualmente armonizzata a livello comunitario a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 1169/2011 (i fatti oggetto del procedimento erano anteriori). Ne è sortito il dubbio sulla sopravvivenza della norma sanzionatoria contenuta all’art. 18 del decreto legislativo 109/1992, dubbio che è stato risolto affermativamente al fine di assicurare continuità tra la vecchia e la nuova disciplina, almeno fino al varo di un’apposita normativa sanzionatoria nazionale delle violazioni del regolamento (che come tale non contiene sanzioni).
In particolare, si dovrebbe ritenere che l’art. 18 punisca le violazioni dell’art. 7 del regolamento in materia di pratiche leali di informazione e dell’art. 8, par. 4, in materia di informazioni che accompagnano l’alimento e di responsabilità dell’operatore del settore alimentare (Osa).
Pertanto, le indicazioni desumibili dalla sentenza in commento conservano ancora attualità. Ebbene, la Corte ha ricordato che con l’art. 16 del decreto legislativo 181/2003 la competenza sanzionatoria venne attribuita alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni hanno poi normalmente delegato le Asl. Successivamente, però, per effetto del decreto legislativo 99/2004, venne aggiunto un comma all’art. 18, in virtù del quale «nelle materie di propria competenza, spetta all’Ispettorato centrale repressioni frodi l’irrogazione delle sanzioni amministrative».
Tale innovazione è apparsa coerente con l’insegnamento giurisprudenziale anteriore all’esplicita attribuzione di competenza alle regioni, secondo cui il potere sanzionatorio doveva essere riconosciuto allo Stato, e per esso ai suoi organi periferici, in quanto l’etichettatura dei prodotti alimentari attiene a profili di tutela commerciale del consumatore e solo indirettamente attinge la sanità e l’igiene alimentare. Questo orientamento era stato, del resto, già avallato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 26 ottobre 1992.
Secondo la Cassazione, l’impostazione non può dirsi cambiata neppure con il regolamento (UE) 1169/2011, che ugualmente mira a garantire la scelta commerciale del consumatore sulla base di una corretta informazione, che solo in via secondaria coinvolge aspetti nutrizionali o salutistici.
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Etichettatura e sanzioni amministrative pecuniarie, la competenza è dell’Icqrf
Cassazione civile, sentenza n. 17028 del 11 agosto 2016 (udienza del 17 giugno 2016 – riferimenti normativi: art. 2 del decreto legislativo 109/1992; regolamento (UE) 1169/2011)
La competenza a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di etichettatura di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 109/1992 spetta all’Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della Repressione frodi dei prodotti agroalimentari e non alle Asl.
La vicenda riguarda l’accertamento a carico di un noto marchio della grande distribuzione organizzata di avere messo in vendita in uno dei suoi esercizi pomodori di origine olandese indicati come di origine italiana. L’Asl territorialmente competente applicava la sanzione corrispondente alla violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 109/1992. Il Tribunale, adito in opposizione alla ordinanza-ingiunzione, dichiarava l’incompetenza della Asl, mentre la Corte di appello ribadiva le prerogative sanzionatorie dell’organo regionale.
Occorre premettere che la materia dell’etichettatura dei prodotti alimentari è attualmente armonizzata a livello comunitario a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 1169/2011 (i fatti oggetto del procedimento erano anteriori). Ne è sortito il dubbio sulla sopravvivenza della norma sanzionatoria contenuta all’art. 18 del decreto legislativo 109/1992, dubbio che è stato risolto affermativamente al fine di assicurare continuità tra la vecchia e la nuova disciplina, almeno fino al varo di un’apposita normativa sanzionatoria nazionale delle violazioni del regolamento (che come tale non contiene sanzioni).
In particolare, si dovrebbe ritenere che l’art. 18 punisca le violazioni dell’art. 7 del regolamento in materia di pratiche leali di informazione e dell’art. 8, par. 4, in materia di informazioni che accompagnano l’alimento e di responsabilità dell’operatore del settore alimentare (Osa).
Pertanto, le indicazioni desumibili dalla sentenza in commento conservano ancora attualità. Ebbene, la Corte ha ricordato che con l’art. 16 del decreto legislativo 181/2003 la competenza sanzionatoria venne attribuita alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni hanno poi normalmente delegato le Asl. Successivamente, però, per effetto del decreto legislativo 99/2004, venne aggiunto un comma all’art. 18, in virtù del quale «nelle materie di propria competenza, spetta all’Ispettorato centrale repressioni frodi l’irrogazione delle sanzioni amministrative».
Tale innovazione è apparsa coerente con l’insegnamento giurisprudenziale anteriore all’esplicita attribuzione di competenza alle regioni, secondo cui il potere sanzionatorio doveva essere riconosciuto allo Stato, e per esso ai suoi organi periferici, in quanto l’etichettatura dei prodotti alimentari attiene a profili di tutela commerciale del consumatore e solo indirettamente attinge la sanità e l’igiene alimentare. Questo orientamento era stato, del resto, già avallato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 26 ottobre 1992.
Secondo la Cassazione, l’impostazione non può dirsi cambiata neppure con il regolamento (UE) 1169/2011, che ugualmente mira a garantire la scelta commerciale del consumatore sulla base di una corretta informazione, che solo in via secondaria coinvolge aspetti nutrizionali o salutistici.
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