Il direttore di un supermercato risponde, ai sensi dell’art. 5, lett. b), della legge 283/1962, per la detenzione di confezioni di formaggio a temperatura ambiente, in contrasto con le indicazioni riportate in etichetta dal produttore.
Il responsabile del punto vendita di una nota catena della grande distribuzione organizzata era stato condannato alla pena di 3.000 euro di ammenda in quanto, a seguito di un’ispezione, l’organo di controllo aveva costatato che erano detenute per la vendita 20 confezioni di formaggio a temperatura ambiente, di cui una presentava tracce di muffa.
La difesa presentava un ricorso a tutto campo, obiettando che:
· la sentenza di primo grado non aveva dimostrato che vi fosse correlazione causale tra la temperatura di conservazione e la muffa riscontrata su un’unica confezione;
· il formaggio, a suo dire, poteva essere conservato a temperatura ambiente senza particolari conseguenze (come chiarito dal responsabile del Consorzio Trentingrana);
· non era stato provato da quanto tempo il prodotto fosse esposto a quella temperatura, sicché – si può argomentare – non era possibile, anche da questo punto di vista, valutare che il prodotto fosse mal conservato, nel senso di determinare una sua alterazione;
· si trattava di prodotto confezionato, per cui avrebbe dovuto essere applicata l’esimente dell’art. 19 della legge 283/1962.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto questo richiedeva alla Corte una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, vaglio non consentito secondo le regole procedurali. La Corte ha, comunque, spiegato perché la decisione del primo giudice era esente da vizi logici e conforme alla giurisprudenza consolidata.
È noto e ampiamente riconosciuto, infatti, che il difetto di buona conservazione secondo i dettami igienico-sanitari determina automaticamente la violazione della norma in oggetto, con la conseguente integrazione del reato, senza necessità di alcuna altra prova specifica. Ciò perché, aggiungiamo, il vizio riscontrato non aveva a che fare con la dimostrazione di un’effettiva alterazione del prodotto, ma più semplicemente – potremmo dire in applicazione del principio di precauzione – con il fatto che l’alimento era detenuto in condizioni che contrastano con le buone regole igienico-sanitarie, tra cui quelle di temperatura.
E non importa che tali regole discendano da specifiche norme codificate, potendo anche derivare dalle indicazioni del produttore, che nel caso aveva apposto in etichetta l’indicazione di conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 e +8 °C. Tra l’altro, vi era la prova che almeno in una confezione (probabilmente) lo scarto di temperatura aveva generato l’ammuffimento del prodotto (il che avrebbe potuto essere contestato autonomamente come violazione della lett. d) dell’art. 5).
Quanto alla invocata esimente, questa opera per i prodotti confezionati, ma solo quando il vizio sia occulto. Presupposto è che l’irregolarità del prodotto dipenda dal produttore. Nella specie, da una parte, la cattiva conservazione era interamente ed esclusivamente addebitabile al detentore, dall’altra, la muffa presente in una delle confezioni era ben visibile. Quindi, bene aveva giudicato il Tribunale della colpevolezza dell’imputato, tanto più che lo stesso Piano di Autocontrollo prevedeva che i formaggi a pasta dura fossero conservati in condizioni di refrigerazione, prescrizione a cui il responsabile del supermercato non si era attenuto.
Il caso in oggetto sollecita un’ulteriore considerazione a margine, che riguarda proprio l’individuazione del responsabile, cioè se cumulativamente o, al limite, alternativamente non avrebbe potuto/dovuto essere individuato come responsabile (anche) l’addetto al reparto ove i formaggi erano esposti al pubblico, posto che normalmente in tali esercizi esistono, accanto al direttore del punto vendita, anche specifici responsabili dei vari reparti. Ovviamente, la Corte non aveva motivo di porsi questo dubbio, dato che uno solo era l’imputato, né la difesa aveva eccepito una tale questione.
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Formaggio conservato a temperatura ambiente, condanna per il direttore di un supermercato
Cassazione penale, sentenza n. 19596 del 26 aprile 2017 (udienza del 23 novembre 2016 – riferimenti normativi: articoli 5 e 6 della legge 283/1962)
Il direttore di un supermercato risponde, ai sensi dell’art. 5, lett. b), della legge 283/1962, per la detenzione di confezioni di formaggio a temperatura ambiente, in contrasto con le indicazioni riportate in etichetta dal produttore.
Il responsabile del punto vendita di una nota catena della grande distribuzione organizzata era stato condannato alla pena di 3.000 euro di ammenda in quanto, a seguito di un’ispezione, l’organo di controllo aveva costatato che erano detenute per la vendita 20 confezioni di formaggio a temperatura ambiente, di cui una presentava tracce di muffa.
La difesa presentava un ricorso a tutto campo, obiettando che:
· la sentenza di primo grado non aveva dimostrato che vi fosse correlazione causale tra la temperatura di conservazione e la muffa riscontrata su un’unica confezione;
· il formaggio, a suo dire, poteva essere conservato a temperatura ambiente senza particolari conseguenze (come chiarito dal responsabile del Consorzio Trentingrana);
· non era stato provato da quanto tempo il prodotto fosse esposto a quella temperatura, sicché – si può argomentare – non era possibile, anche da questo punto di vista, valutare che il prodotto fosse mal conservato, nel senso di determinare una sua alterazione;
· si trattava di prodotto confezionato, per cui avrebbe dovuto essere applicata l’esimente dell’art. 19 della legge 283/1962.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto questo richiedeva alla Corte una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, vaglio non consentito secondo le regole procedurali. La Corte ha, comunque, spiegato perché la decisione del primo giudice era esente da vizi logici e conforme alla giurisprudenza consolidata.
È noto e ampiamente riconosciuto, infatti, che il difetto di buona conservazione secondo i dettami igienico-sanitari determina automaticamente la violazione della norma in oggetto, con la conseguente integrazione del reato, senza necessità di alcuna altra prova specifica. Ciò perché, aggiungiamo, il vizio riscontrato non aveva a che fare con la dimostrazione di un’effettiva alterazione del prodotto, ma più semplicemente – potremmo dire in applicazione del principio di precauzione – con il fatto che l’alimento era detenuto in condizioni che contrastano con le buone regole igienico-sanitarie, tra cui quelle di temperatura.
E non importa che tali regole discendano da specifiche norme codificate, potendo anche derivare dalle indicazioni del produttore, che nel caso aveva apposto in etichetta l’indicazione di conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 e +8 °C. Tra l’altro, vi era la prova che almeno in una confezione (probabilmente) lo scarto di temperatura aveva generato l’ammuffimento del prodotto (il che avrebbe potuto essere contestato autonomamente come violazione della lett. d) dell’art. 5).
Quanto alla invocata esimente, questa opera per i prodotti confezionati, ma solo quando il vizio sia occulto. Presupposto è che l’irregolarità del prodotto dipenda dal produttore. Nella specie, da una parte, la cattiva conservazione era interamente ed esclusivamente addebitabile al detentore, dall’altra, la muffa presente in una delle confezioni era ben visibile. Quindi, bene aveva giudicato il Tribunale della colpevolezza dell’imputato, tanto più che lo stesso Piano di Autocontrollo prevedeva che i formaggi a pasta dura fossero conservati in condizioni di refrigerazione, prescrizione a cui il responsabile del supermercato non si era attenuto.
Il caso in oggetto sollecita un’ulteriore considerazione a margine, che riguarda proprio l’individuazione del responsabile, cioè se cumulativamente o, al limite, alternativamente non avrebbe potuto/dovuto essere individuato come responsabile (anche) l’addetto al reparto ove i formaggi erano esposti al pubblico, posto che normalmente in tali esercizi esistono, accanto al direttore del punto vendita, anche specifici responsabili dei vari reparti. Ovviamente, la Corte non aveva motivo di porsi questo dubbio, dato che uno solo era l’imputato, né la difesa aveva eccepito una tale questione.
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