La detenzione per la vendita in una panetteria-pasticceria di prodotti da forno all’origine surgelati senza l’indicazione di tale stato fisico integra il reato di tentata frode in commercio.
Sentenza più spiccia nelle motivazioni su un caso analogo al precedente è quella che ha riguardato la messa in vendita di prodotti alimentari di qualità diversa da quella dichiarata, in quanto nel banco espositore all’interno della rivendita erano detenuti prodotti dolciari da forno, all’origine surgelati, privi dell’indicazione dell’origine, cosi compiendo atti idonei diretti in modo inequivoco a porre in vendita cose mobili diverse per qualità da quanto dichiarato.
Qui la Cassazione non si dilunga in particolari giustificazioni sull’esattezza della condanna, limitandosi a richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui la commercializzazione di prodotti surgelati per freschi integra il reato contestato.
Neppure approfondisce il discorso, che pure avrebbe forse meritato qualche parola in più, e soprattutto una specifica motivazione, sull’altra parte dell’addebito, cioè l’avere messo in vendita prodotti acquistati da terzi, sconfezionati e poi rivenduti nel proprio esercizio come fossero di produzione propria, in mancanza di qualsiasi indicazione sulla loro reale origine o provenienza.
Anche quest’ultimo è, diciamo eufemisticamente, un malvezzo non infrequente, specie in concomitanza con particolari ricorrenze, come il Natale o la Pasqua, in occasione delle quali certi laboratori artigiani, scelti dal consumatore proprio per tale caratteristica, si fanno lecito di supplire magari all’incapacità produttiva rispetto alle contingenti richieste del mercato, sostituendo la propria insufficiente produzione con altra di origine ignota al consumatore.
Ebbene, se nessun dubbio può sussistere sulla configurabilità del reato nel caso in cui l’imprenditore alimentare, eliminata la reale indicazione di provenienza, apponga il proprio marchio sul prodotto altrui, qualche dubbio in più potrebbe sorgere nel caso in cui il rivenditore si astenga dal qualificare il prodotto come proprio in maniera esplicita, limitandosi a lasciare che il cliente possa arguire l’attribuibilità alla sua produzione per il solo fatto che il prodotto è commercializzato in quell’esercizio insieme ad altri effettivamente di sua produzione.
È vero che anche in questo caso è facile che scatti nel consumatore l’erronea suggestione sulla provenienza del prodotto, come pure è vero che la frode è attuabile anche per omissione. Eppure, non si può negare che qui il confine con la fattispecie dell’art. 515 del codice penale appare più labile, fino quasi a svanire. Tanto più che l’ingannevole presentazione del prodotto, che non abbia caratteri propriamente frodatori, è sanzionabile per via amministrativa. E, in effetti, uno dei motivi di impugnazione censurava l’erroneità della decisione nel non aver ritenuto applicabile, viceversa, la disciplina sull’etichettatura.
La Corte se la cava un po’ sbrigativamente, osservando essere irrilevante la circostanza che tali condotte integrino anche violazioni amministrative, “dal momento che il reato di frode nell’esercizio del commercio può concorrere con la normativa che disciplina e sanziona gli illeciti amministrativi, atteso che quest’ultima opera su un piano e risponde ad una “ratio” diversi rispetto a quelli della fattispecie penale”. E aggiungendo, un po’ apoditticamente, che nella specie non si trattava di illecito amministrativo per violazione della disciplina sull’etichettatura, bensì di vendita di una cosa per un’altra.
Il che è senz’altro corretto se ci si riferisce alla consegna di prodotto surgelato per fresco, ma sarebbe stato da spiegare e giustificare meglio nel caso residuo della vendita con quelle modalità di prodotti di terzi.
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Commercializzazione di prodotti surgelati per freschi, è tentata frode in commercio
Cassazione penale, sentenza n. 10015 del 1° marzo 2017 (udienza del 7 dicembre 2016 – riferimento normativo: artt. 56 e 515 del codice penale)
La detenzione per la vendita in una panetteria-pasticceria di prodotti da forno all’origine surgelati senza l’indicazione di tale stato fisico integra il reato di tentata frode in commercio.
Sentenza più spiccia nelle motivazioni su un caso analogo al precedente è quella che ha riguardato la messa in vendita di prodotti alimentari di qualità diversa da quella dichiarata, in quanto nel banco espositore all’interno della rivendita erano detenuti prodotti dolciari da forno, all’origine surgelati, privi dell’indicazione dell’origine, cosi compiendo atti idonei diretti in modo inequivoco a porre in vendita cose mobili diverse per qualità da quanto dichiarato.
Qui la Cassazione non si dilunga in particolari giustificazioni sull’esattezza della condanna, limitandosi a richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui la commercializzazione di prodotti surgelati per freschi integra il reato contestato.
Neppure approfondisce il discorso, che pure avrebbe forse meritato qualche parola in più, e soprattutto una specifica motivazione, sull’altra parte dell’addebito, cioè l’avere messo in vendita prodotti acquistati da terzi, sconfezionati e poi rivenduti nel proprio esercizio come fossero di produzione propria, in mancanza di qualsiasi indicazione sulla loro reale origine o provenienza.
Anche quest’ultimo è, diciamo eufemisticamente, un malvezzo non infrequente, specie in concomitanza con particolari ricorrenze, come il Natale o la Pasqua, in occasione delle quali certi laboratori artigiani, scelti dal consumatore proprio per tale caratteristica, si fanno lecito di supplire magari all’incapacità produttiva rispetto alle contingenti richieste del mercato, sostituendo la propria insufficiente produzione con altra di origine ignota al consumatore.
Ebbene, se nessun dubbio può sussistere sulla configurabilità del reato nel caso in cui l’imprenditore alimentare, eliminata la reale indicazione di provenienza, apponga il proprio marchio sul prodotto altrui, qualche dubbio in più potrebbe sorgere nel caso in cui il rivenditore si astenga dal qualificare il prodotto come proprio in maniera esplicita, limitandosi a lasciare che il cliente possa arguire l’attribuibilità alla sua produzione per il solo fatto che il prodotto è commercializzato in quell’esercizio insieme ad altri effettivamente di sua produzione.
È vero che anche in questo caso è facile che scatti nel consumatore l’erronea suggestione sulla provenienza del prodotto, come pure è vero che la frode è attuabile anche per omissione. Eppure, non si può negare che qui il confine con la fattispecie dell’art. 515 del codice penale appare più labile, fino quasi a svanire. Tanto più che l’ingannevole presentazione del prodotto, che non abbia caratteri propriamente frodatori, è sanzionabile per via amministrativa. E, in effetti, uno dei motivi di impugnazione censurava l’erroneità della decisione nel non aver ritenuto applicabile, viceversa, la disciplina sull’etichettatura.
La Corte se la cava un po’ sbrigativamente, osservando essere irrilevante la circostanza che tali condotte integrino anche violazioni amministrative, “dal momento che il reato di frode nell’esercizio del commercio può concorrere con la normativa che disciplina e sanziona gli illeciti amministrativi, atteso che quest’ultima opera su un piano e risponde ad una “ratio” diversi rispetto a quelli della fattispecie penale”. E aggiungendo, un po’ apoditticamente, che nella specie non si trattava di illecito amministrativo per violazione della disciplina sull’etichettatura, bensì di vendita di una cosa per un’altra.
Il che è senz’altro corretto se ci si riferisce alla consegna di prodotto surgelato per fresco, ma sarebbe stato da spiegare e giustificare meglio nel caso residuo della vendita con quelle modalità di prodotti di terzi.
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