Integra il reato di tentata frode in commercio la detenzione per la vendita di prodotti alimentari con data di scadenza alterata.
Il rimpallo di responsabilità tra soggetti in diversa posizione gerarchica all’interno di una struttura aziendale si ripropone in questa sentenza.
Essa ha avuto per oggetto la condanna di due soggetti operanti all’interno di un supermercato, uno superiore gerarchico dell’altro, per la messa in vendita di confezioni di hot dog con data di scadenza contraffatta.
Sul piano oggettivo va ricordato che la commercializzazione di prodotti scaduti non costituisce reato, bensì illecito amministrativo, salvo che non sia provata un’intrinseca alterazione del prodotto o addirittura la sua pericolosità per la salute. Viceversa, la frode sussiste se la data è contraffatta, facendo apparire una data di scadenza posteriore a quella reale. È evidente che in questo caso il consumatore viene tratto in inganno sulla qualità del prodotto, attinente alla sua freschezza.
La sentenza, in realtà, si dilunga piuttosto sul problema dell’attribuzione soggettiva della responsabilità. Incontestato che l’alterazione fosse stata compiuta da Tizio, questi aveva però dichiarato che la sua esecuzione gli fosse stata richiesta dal suo diretto superiore e di non essersi potuto sottrarre per timore di ritorsioni. La difesa ne rivendicava, pertanto, il proscioglimento.
La Corte ha obiettato che non poteva essere invocato lo stato di necessità, poiché il suo superiore gerarchico non era organo apicale. Pertanto, il dipendente avrebbe potuto – e perciò dovuto – rifiutare di dar corso all’ordine illecito (come avevano fatto altri dipendenti in precedenti occasioni) e denunciare il fatto ai vertici aziendali. Ma così non era stato, sicché Tizio se ne era assunto la piena responsabilità.
Neppure era applicabile la scriminante dell’adempimento del dovere di dare esecuzione a un ordine, quantunque illecito. Come giustamente ha osservato la Cassazione, i rapporti di subordinazione presi in considerazione dall’articolo 51 del codice penale sono esclusivamente quelli previsti dal diritto pubblico e non quelli che si instaurano nell’ambito del diritto privato, dove difetta un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore gerarchico.
Anche il ricorso dell’altro imputato veniva rigettato, in quanto questi non era raggiunto soltanto dall’accusa di Tizio (il che non sarebbe stato sufficiente), ma da ulteriori elementi convergenti di conferma, che ne rendevano pienamente provata la responsabilità.
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Data di scadenza alterata, condannati operatore e superiore per tentata frode in commercio
Cassazione penale, sentenza n. 3394 del 24 gennaio 2017 (udienza del 23 novembre 2016 – riferimenti normativi: artt. 56 e 515 del codice penale)
Integra il reato di tentata frode in commercio la detenzione per la vendita di prodotti alimentari con data di scadenza alterata.
Il rimpallo di responsabilità tra soggetti in diversa posizione gerarchica all’interno di una struttura aziendale si ripropone in questa sentenza.
Essa ha avuto per oggetto la condanna di due soggetti operanti all’interno di un supermercato, uno superiore gerarchico dell’altro, per la messa in vendita di confezioni di hot dog con data di scadenza contraffatta.
Sul piano oggettivo va ricordato che la commercializzazione di prodotti scaduti non costituisce reato, bensì illecito amministrativo, salvo che non sia provata un’intrinseca alterazione del prodotto o addirittura la sua pericolosità per la salute. Viceversa, la frode sussiste se la data è contraffatta, facendo apparire una data di scadenza posteriore a quella reale. È evidente che in questo caso il consumatore viene tratto in inganno sulla qualità del prodotto, attinente alla sua freschezza.
La sentenza, in realtà, si dilunga piuttosto sul problema dell’attribuzione soggettiva della responsabilità. Incontestato che l’alterazione fosse stata compiuta da Tizio, questi aveva però dichiarato che la sua esecuzione gli fosse stata richiesta dal suo diretto superiore e di non essersi potuto sottrarre per timore di ritorsioni. La difesa ne rivendicava, pertanto, il proscioglimento.
La Corte ha obiettato che non poteva essere invocato lo stato di necessità, poiché il suo superiore gerarchico non era organo apicale. Pertanto, il dipendente avrebbe potuto – e perciò dovuto – rifiutare di dar corso all’ordine illecito (come avevano fatto altri dipendenti in precedenti occasioni) e denunciare il fatto ai vertici aziendali. Ma così non era stato, sicché Tizio se ne era assunto la piena responsabilità.
Neppure era applicabile la scriminante dell’adempimento del dovere di dare esecuzione a un ordine, quantunque illecito. Come giustamente ha osservato la Cassazione, i rapporti di subordinazione presi in considerazione dall’articolo 51 del codice penale sono esclusivamente quelli previsti dal diritto pubblico e non quelli che si instaurano nell’ambito del diritto privato, dove difetta un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore gerarchico.
Anche il ricorso dell’altro imputato veniva rigettato, in quanto questi non era raggiunto soltanto dall’accusa di Tizio (il che non sarebbe stato sufficiente), ma da ulteriori elementi convergenti di conferma, che ne rendevano pienamente provata la responsabilità.
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