Integra il reato di frode in commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale – nella specie arance – ed è irrilevante il profitto od il danno che risultano estranei alla struttura del reato; è perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione ha riguardato la vendita di arance “convenzionali” sulle quali era stato falsamente apposto il marchio di un’azienda che trattava agrumi biologici, così facendo credere che il prodotto era di qualità superiore poiché proveniente da culture biologiche certificate. Venivano, perciò, condannati per frode in commercio (art. 515 del codice penale) il produttore delle arance e il confezionatore.
Come è noto, la frode in commercio consiste nella consegna al consumatore di un prodotto diverso per qualità, origine e provenienza da quanto dichiarato (normalmente in etichetta) o pattuito direttamente tra acquirente e venditore.
Le norme di riferimento della produzione biologica sono il regolamento (CE) 834/2007 e il suo regolamento di esecuzione (CE) 889/2008.
Il primo, all’art. 4, stabilisce che la produzione biologica si basa sui seguenti principi:
«a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi;
b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni;
c) la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica».
Il successivo, art. 6, stabilisce più specificamente le modalità di produzione di alimenti biologici in base ai seguenti principi:
«a) produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici».
È, inoltre, fatto divieto dell’uso di organismi geneticamente modificati ed è previsto un sistema di controlli che gli Stati membri devono assicurare.
Ne consegue che la caratteristica biologica del prodotto attiene alla sua qualità. Già in passato è stato riconosciuto che “il reato (di frode commerciale) è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come «convenzionale»” (Cassazione penale, sentenza n. 15249 del 14 aprile 2015 – udienza dell’11 novembre 2014).
L’alimento biologico deve, perciò, essere prodotto secondo il sistema di produzione biologica e deve essere “certificato” dall’ente di controllo. È evidente che, nel caso oggetto della sentenza, la falsa etichettatura di provenienza da un produttore biologico certificato era sufficiente dal punto di vista probatorio a escludere che il prodotto in questione potesse essere commercializzato come “biologico”. Indubbiamente, molto più complesso sarebbe provare la natura non biologica di un prodotto che provenisse effettivamente da un produttore biologico, ma senza il rispetto della regolamentazione in materia, tanto più che non possono escludersi casi di collusione con il soggetto abilitato al controllo, il quale conceda la certificazione senza effettuare i dovuti controlli o addirittura nella consapevolezza che difettano i requisiti del biologico. In queste circostanze, il personale dell’ente certificatore sarebbe corresponsabile della frode.
Nel nostro caso, la violazione dell’art. 515 del codice penale si prospettava anche sotto un diverso profilo, cioè per il fatto stesso di dichiarare falsamente la provenienza dell’alimento da una determinata azienda. La difformità tra la provenienza reale e quella dichiarata da un certo produttore è, infatti, a sua volta una mistificazione idonea a frodare il consumatore.
Un altro aspetto di interesse della decisione è laddove si afferma che tra la previsione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 109/1992, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, e l’art. 515 del codice penale non sussiste alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni.
Il problema nasce dal fatto che, in materia di ingannevolezza dell’etichettatura, la sanzione è prevista dal citato art. 2 come illecito amministrativo, con la conseguenza che, ove quest’ultima norma fosse ritenuta speciale, non troverebbe applicazione la sanzione penale. La Corte statuisce, però, che le due disposizioni concorrenti non ricadono sotto il principio di specialità, poiché la loro sfera di applicazione non si pone sullo stesso piano. In termini più semplici e pratici, si può all’ingrosso dire che, nel nostro caso, non si trattava di un problema di mera etichettatura, quantunque ingannevole, ma di vera e propria frode, come dimostrato definitivamente dalla falsità delle etichette.
Ulteriore insegnamento della Cassazione è quello che la frode in commercio non è un reato contro il patrimonio (anche se può comportare un danno patrimoniale per il consumatore), poiché tutela, piuttosto, la lealtà dei traffici commerciali. Pertanto, il profitto e il danno altrui sono estranei alla struttura del reato, il quale sussiste anche se per ipotesi il valore economico e/o nutritivo del prodotto sia pari o perfino superiore a quello del prodotto per il quale viene spacciato.
Da ultimo, si ricorda che lo schema di articolato elaborato dalla cosiddetta “Commissione Caselli” (dal nome
del noto magistrato che la presiede) sulla riforma dei reati alimentari prevede come aggravante dei reati di frode il fatto che il prodotto venga propinato come biologico.
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Prodotti ‘convenzionali’ spacciati per biologici, e’ frode in commercio indipendentemente dal profitto o dal danno altrui
Cassazione penale, sentenza n. 35387 del 24 agosto 2016 (udienza del 22 marzo 2016 – riferimento normativo: art. 515 del codice penale)
Integra il reato di frode in commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale – nella specie arance – ed è irrilevante il profitto od il danno che risultano estranei alla struttura del reato; è perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione ha riguardato la vendita di arance “convenzionali” sulle quali era stato falsamente apposto il marchio di un’azienda che trattava agrumi biologici, così facendo credere che il prodotto era di qualità superiore poiché proveniente da culture biologiche certificate. Venivano, perciò, condannati per frode in commercio (art. 515 del codice penale) il produttore delle arance e il confezionatore.
Come è noto, la frode in commercio consiste nella consegna al consumatore di un prodotto diverso per qualità, origine e provenienza da quanto dichiarato (normalmente in etichetta) o pattuito direttamente tra acquirente e venditore.
Le norme di riferimento della produzione biologica sono il regolamento (CE) 834/2007 e il suo regolamento di esecuzione (CE) 889/2008.
Il primo, all’art. 4, stabilisce che la produzione biologica si basa sui seguenti principi:
«a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi;
b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni;
c) la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica».
Il successivo, art. 6, stabilisce più specificamente le modalità di produzione di alimenti biologici in base ai seguenti principi:
«a) produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
b) limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici».
È, inoltre, fatto divieto dell’uso di organismi geneticamente modificati ed è previsto un sistema di controlli che gli Stati membri devono assicurare.
Ne consegue che la caratteristica biologica del prodotto attiene alla sua qualità. Già in passato è stato riconosciuto che “il reato (di frode commerciale) è insito nella stessa cessione del prodotto come “biologico” invece che come «convenzionale»” (Cassazione penale, sentenza n. 15249 del 14 aprile 2015 – udienza dell’11 novembre 2014).
L’alimento biologico deve, perciò, essere prodotto secondo il sistema di produzione biologica e deve essere “certificato” dall’ente di controllo. È evidente che, nel caso oggetto della sentenza, la falsa etichettatura di provenienza da un produttore biologico certificato era sufficiente dal punto di vista probatorio a escludere che il prodotto in questione potesse essere commercializzato come “biologico”. Indubbiamente, molto più complesso sarebbe provare la natura non biologica di un prodotto che provenisse effettivamente da un produttore biologico, ma senza il rispetto della regolamentazione in materia, tanto più che non possono escludersi casi di collusione con il soggetto abilitato al controllo, il quale conceda la certificazione senza effettuare i dovuti controlli o addirittura nella consapevolezza che difettano i requisiti del biologico. In queste circostanze, il personale dell’ente certificatore sarebbe corresponsabile della frode.
Nel nostro caso, la violazione dell’art. 515 del codice penale si prospettava anche sotto un diverso profilo, cioè per il fatto stesso di dichiarare falsamente la provenienza dell’alimento da una determinata azienda. La difformità tra la provenienza reale e quella dichiarata da un certo produttore è, infatti, a sua volta una mistificazione idonea a frodare il consumatore.
Un altro aspetto di interesse della decisione è laddove si afferma che tra la previsione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 109/1992, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, e l’art. 515 del codice penale non sussiste alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni.
Il problema nasce dal fatto che, in materia di ingannevolezza dell’etichettatura, la sanzione è prevista dal citato art. 2 come illecito amministrativo, con la conseguenza che, ove quest’ultima norma fosse ritenuta speciale, non troverebbe applicazione la sanzione penale. La Corte statuisce, però, che le due disposizioni concorrenti non ricadono sotto il principio di specialità, poiché la loro sfera di applicazione non si pone sullo stesso piano. In termini più semplici e pratici, si può all’ingrosso dire che, nel nostro caso, non si trattava di un problema di mera etichettatura, quantunque ingannevole, ma di vera e propria frode, come dimostrato definitivamente dalla falsità delle etichette.
Ulteriore insegnamento della Cassazione è quello che la frode in commercio non è un reato contro il patrimonio (anche se può comportare un danno patrimoniale per il consumatore), poiché tutela, piuttosto, la lealtà dei traffici commerciali. Pertanto, il profitto e il danno altrui sono estranei alla struttura del reato, il quale sussiste anche se per ipotesi il valore economico e/o nutritivo del prodotto sia pari o perfino superiore a quello del prodotto per il quale viene spacciato.
Da ultimo, si ricorda che lo schema di articolato elaborato dalla cosiddetta “Commissione Caselli” (dal nome
del noto magistrato che la presiede) sulla riforma dei reati alimentari prevede come aggravante dei reati di frode il fatto che il prodotto venga propinato come biologico.
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