Non è rilevabile alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Xylella fastidiosa, in rapporto alla direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nell’Unione europea (UE) di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell’UE, letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità, nonché in rapporto all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’inopinata diffusione di Xylella fastidiosa alle piantate olivicole della provincia di Lecce ha costituito un fattore disastroso di disgregazione economica, sociale, paesaggistica e culturale in una delle aree del Paese tradizionalmente vocate alla produzione agroalimentare di qualità. D’altra parte, il rischio di propagazione della malattia ha indotto le autorità competenti all’adozione di misure contenitive che, rivelatesi insufficienti, sono state sostituite da altri provvedimenti più drastici e invasivi, con gravi danni agli agricoltori, che sono andati al di là di quelli a loro direttamente derivanti dall’infestazione delle colture.
In particolare, il Servizio Agricoltura della Regione Puglia ha ingiunto di abbattere gli ulivi infetti, nonché tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri intorno alle piante infette. Gli agricoltori colpiti dalle notifiche di abbattimento hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio contro la Presidenza del Consiglio, Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e la Regione Puglia, chiedendo l’annullamento delle decisioni che li vedevano interessati, perché le misure nazionali suddette sarebbero illegittime, in quanto la decisione di esecuzione (UE) 2015/789, sulla quale tali misure sono fondate, sarebbe essa stessa contraria ai principi di proporzionalità e di precauzione, oltre che viziata da difetto di motivazione. Il Tar Lazio ha a sua volta investito la Corte di Giustizia affinché il giudice eurounitario stabilisse in via pregiudiziale se le misure adottate siano o meno contrarie al diritto dell’Unione europea (UE), in relazione alla direttiva 2000/29/CE, anche rispetto alla mancata previsione di un obbligo di indennizzo.
Preliminarmente la Corte ha dovuto affrontare la questione della denunciata contraddizione intrinseca dell’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, dovuta secondo i ricorrenti al fatto che, da una parte, si impone la “immediata” rimozione delle piante e, dall’altra, si prevedono trattamenti fitosanitari e campionamenti che andrebbero eseguiti prima dell’abbattimento. Spiega per contro la Corte che tali misure non si escludono a vicenda, ma hanno il carattere cumulativo di un complesso di interventi tutti sinergicamente rivolti ad affrontare il grave problema di Xylella, che non è solo quello relativo alle piantate colpite, ma ormai più ancora di evitare la diffusione della malattia all’interno dell’Unione.
Quanto ai punti sostanziali oggetto di sindacato, la Corte ha innanzitutto ricordato che la valutazione sulla legittimità dell’intervento della Commissione in base ai poteri conferitile dall’art. 16 della direttiva 2000/29/CE (relativi al divieto di introduzione all’interno dei confini dell’Unione di agenti nocivi) deve essere compiuta in base ai dati conosciuti al momento dell’adozione dei provvedimenti contestati, anche se la Commissione è tenuta a modificarli in caso di evoluzione, eventualmente in meglio, della situazione.
In proposito, all’obiezione degli agricoltori ricorrenti che non era scientificamente provato un nesso tra la presenza del batterio e il disseccamento degli ulivi, la Corte ha replicato che l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa) si era comunque espresso nel senso di una correlazione significativa tra l’infestazione e la malattia. Di modo che, ha proseguito il giudice, il principio di precauzione, da adottare in situazioni di incertezza scientifica, autorizzava l’intervento della Commissione nei termini prescelti.
Per altro verso, il provvedimento adottato è stato ritenuto proporzionato rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, cioè necessario e adeguato a fronteggiare il pericolo di propagazione del batterio. Ciò anche con riguardo all’obbligo di abbattimento delle piante nel raggio di 100 metri da quelle infette e senza necessità di accertare che l’infestazione le abbia colpite. Sotto entrambi i profili il provvedimento risultava supportato dal parere dell’Efsa, che, in primo luogo, ha osservato è appunto di 100 m la distanza normalmente percorsa dagli insetti veicolo di Xylella, che si spostano da una pianta all’altra. Quanto al secondo aspetto, l’Efsa ha osservato che il batterio può non essere rilevato, anche se presente a causa della fase primitiva della contaminazione o della sua distribuzione irregolare sulla pianta.
La conclusione dei giudici è stata che: “Alla luce di tali dati scientifici, risulta che la Commissione ha potuto legittimamente considerare, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, che l’obbligo di rimozione immediata di tutte le piante ospiti situate in prossimità delle piante infette costituiva – diversamente dalla rimozione delle sole piante infettate da tale batterio o dalla rimozione delle piante in via di disseccamento, quali prospettate dal sig. XX – una misura appropriata e necessaria per evitare la propagazione del batterio Xylella a partire da tali piante ad opera degli insetti vettori del batterio stesso”.
Ultimo profilo considerato: la questione dell’indennizzo per gli agricoltori colpiti dalle misure di eradicazione. La Corte si è limitata ad osservare che la sua mancata previsione da parte dei provvedimenti contestati non esclude l’esistenza del diritto all’indennizzo, come stabilito dall’art. 17 della Carta costituzionale europea, relativo al diritto di proprietà. Sembra, perciò, di potersene dedurre che gli agricoltori, sostanzialmente espropriati di un loro diritto di proprietà, potranno pretendere di essere indennizzati direttamente in base a tale principio.
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Xylella fastidiosa, legittimo abbattere gli ulivi
Corte di giustizia dell’ Unione europea, sentenza del 9 giugno 2016, cause C-78 e C-79 (riferimento normativo: direttiva 2000/29/CE)
Non è rilevabile alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Xylella fastidiosa, in rapporto alla direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nell’Unione europea (UE) di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell’UE, letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità, nonché in rapporto all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’inopinata diffusione di Xylella fastidiosa alle piantate olivicole della provincia di Lecce ha costituito un fattore disastroso di disgregazione economica, sociale, paesaggistica e culturale in una delle aree del Paese tradizionalmente vocate alla produzione agroalimentare di qualità. D’altra parte, il rischio di propagazione della malattia ha indotto le autorità competenti all’adozione di misure contenitive che, rivelatesi insufficienti, sono state sostituite da altri provvedimenti più drastici e invasivi, con gravi danni agli agricoltori, che sono andati al di là di quelli a loro direttamente derivanti dall’infestazione delle colture.
In particolare, il Servizio Agricoltura della Regione Puglia ha ingiunto di abbattere gli ulivi infetti, nonché tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri intorno alle piante infette. Gli agricoltori colpiti dalle notifiche di abbattimento hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio contro la Presidenza del Consiglio, Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e la Regione Puglia, chiedendo l’annullamento delle decisioni che li vedevano interessati, perché le misure nazionali suddette sarebbero illegittime, in quanto la decisione di esecuzione (UE) 2015/789, sulla quale tali misure sono fondate, sarebbe essa stessa contraria ai principi di proporzionalità e di precauzione, oltre che viziata da difetto di motivazione. Il Tar Lazio ha a sua volta investito la Corte di Giustizia affinché il giudice eurounitario stabilisse in via pregiudiziale se le misure adottate siano o meno contrarie al diritto dell’Unione europea (UE), in relazione alla direttiva 2000/29/CE, anche rispetto alla mancata previsione di un obbligo di indennizzo.
Preliminarmente la Corte ha dovuto affrontare la questione della denunciata contraddizione intrinseca dell’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, dovuta secondo i ricorrenti al fatto che, da una parte, si impone la “immediata” rimozione delle piante e, dall’altra, si prevedono trattamenti fitosanitari e campionamenti che andrebbero eseguiti prima dell’abbattimento. Spiega per contro la Corte che tali misure non si escludono a vicenda, ma hanno il carattere cumulativo di un complesso di interventi tutti sinergicamente rivolti ad affrontare il grave problema di Xylella, che non è solo quello relativo alle piantate colpite, ma ormai più ancora di evitare la diffusione della malattia all’interno dell’Unione.
Quanto ai punti sostanziali oggetto di sindacato, la Corte ha innanzitutto ricordato che la valutazione sulla legittimità dell’intervento della Commissione in base ai poteri conferitile dall’art. 16 della direttiva 2000/29/CE (relativi al divieto di introduzione all’interno dei confini dell’Unione di agenti nocivi) deve essere compiuta in base ai dati conosciuti al momento dell’adozione dei provvedimenti contestati, anche se la Commissione è tenuta a modificarli in caso di evoluzione, eventualmente in meglio, della situazione.
In proposito, all’obiezione degli agricoltori ricorrenti che non era scientificamente provato un nesso tra la presenza del batterio e il disseccamento degli ulivi, la Corte ha replicato che l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa) si era comunque espresso nel senso di una correlazione significativa tra l’infestazione e la malattia. Di modo che, ha proseguito il giudice, il principio di precauzione, da adottare in situazioni di incertezza scientifica, autorizzava l’intervento della Commissione nei termini prescelti.
Per altro verso, il provvedimento adottato è stato ritenuto proporzionato rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, cioè necessario e adeguato a fronteggiare il pericolo di propagazione del batterio. Ciò anche con riguardo all’obbligo di abbattimento delle piante nel raggio di 100 metri da quelle infette e senza necessità di accertare che l’infestazione le abbia colpite. Sotto entrambi i profili il provvedimento risultava supportato dal parere dell’Efsa, che, in primo luogo, ha osservato è appunto di 100 m la distanza normalmente percorsa dagli insetti veicolo di Xylella, che si spostano da una pianta all’altra. Quanto al secondo aspetto, l’Efsa ha osservato che il batterio può non essere rilevato, anche se presente a causa della fase primitiva della contaminazione o della sua distribuzione irregolare sulla pianta.
La conclusione dei giudici è stata che: “Alla luce di tali dati scientifici, risulta che la Commissione ha potuto legittimamente considerare, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, che l’obbligo di rimozione immediata di tutte le piante ospiti situate in prossimità delle piante infette costituiva – diversamente dalla rimozione delle sole piante infettate da tale batterio o dalla rimozione delle piante in via di disseccamento, quali prospettate dal sig. XX – una misura appropriata e necessaria per evitare la propagazione del batterio Xylella a partire da tali piante ad opera degli insetti vettori del batterio stesso”.
Ultimo profilo considerato: la questione dell’indennizzo per gli agricoltori colpiti dalle misure di eradicazione. La Corte si è limitata ad osservare che la sua mancata previsione da parte dei provvedimenti contestati non esclude l’esistenza del diritto all’indennizzo, come stabilito dall’art. 17 della Carta costituzionale europea, relativo al diritto di proprietà. Sembra, perciò, di potersene dedurre che gli agricoltori, sostanzialmente espropriati di un loro diritto di proprietà, potranno pretendere di essere indennizzati direttamente in base a tale principio.
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