Pezzi metallici nel preparato per risotto: responsabili molteplici figure aziendali

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Cassazione penale, sentenza n. 17420 del 28 aprile 2016 (riferimento normativo: art. 113 c.p.; art. 5, lett. d), l. 283/1962)

Nell’ambito di un’azienda conserviera rispondono del reato di cui all’art. 5 della l. 283/1962 in cooperazione colposa tra loro il titolare dell’industria alimentare, il responsabile del Controllo Qualità del medesimo stabilimento e il responsabile della manutenzione delle attrezzature per il rinvenimento di pezzi metallici nel prodotto messo in commercio.

L’art. 5, lett. d), l. 283/1962 riguarda la commercializzazione di prodotti alterati, insudiciati, invasi da parassiti o comunque nocivi. Ora, mentre le prime non conformità attengono a una compromissione della sicurezza alimentare che di regola non determina alcuna effettiva pericolosità dell’alimento per la salute del consumatore, l’ultima è una vera e propria condizione di potenziale dannosità del prodotto. Come tale ultima modalità di integrazione dell’art. 5 si concili con l’esistenza di uno specifico delitto del codice penale intitolato alla pericolosità per la salute (art. 444 c.p.) resta un mistero che la giurisprudenza non ha mai inteso risolvere. Ed è proprio alla categoria della nocività dell’alimento che la sentenza in commento ha ricondotto la presenza di frammenti di metallo in un preparato surgelato per risotto a base di molluschi.
Si è giudizialmente accertato che i pezzi metallici si erano dispersi nel prodotto a causa della cattiva manutenzione di una taglierina dotata di 25 lame circolari, che sminuzzavano i molluschi prima del confezionamento e congelamento del prodotto finale. Evidente la pericolosità per l’intestino dell’ingestione di un simile prodotto o anche per la dentatura già prima della deglutizione. Casi analoghi sono noti alla casistica giudiziaria e sono stati risolti proprio applicando l’art. 5.
Ma ciò che suscita maggiore interesse è la distribuzione delle responsabilità tra vari attori dello stabilimento di produzione.
Partendo, per così dire, dal basso, il primo soggetto investito di responsabilità è stato l’addetto alla manutenzione dell’apparecchio utilizzato per sminuzzare i molluschi. Infatti, l’inconveniente è dipeso dalla difettosità del macchinario, a sua volta dovuto alla mancanza di adeguata manutenzione. Peraltro, analoga conclusione sanzionatoria si sarebbe raggiunta anche qualora la funzionalità in sicurezza della taglierina fosse stata compromessa da un vizio di fabbrica. Infatti, come insegna la giurisprudenza in materia di infortunistica sul lavoro con ragionamento del tutto trasponibile al nostro caso, l’utilizzatore di un macchinario deve garantirne il funzionamento sicuro. Semmai, in un caso del genere avrebbe dovuto rispondere del reato anche il costruttore della taglierina.
Più in alto nella gerarchia organizzativa è stata individuata la colpa del responsabile del Controllo Qualità. È evidente, infatti, che questi avrebbe dovuto vigilare sulla qualità del prodotto, che è compromessa in primo luogo proprio dalla mancanza di sicurezza. Ciò che i giudici gli hanno imputato è stata proprio la mancata adozione di appropriati sistemi di controllo e verifica circa la presenza di corpi metallici nel prodotto alimentare dopo le operazioni di taglio, rischio strettamente connesso alle modalità di lavorazione.
Infine, è stata riconosciuta anche la responsabilità del titolare dell’azienda. La motivazione della sentenza non offre sufficienti informazioni per valutare la fondatezza di questa conclusione, perciò in merito possono solo essere avanzate delle considerazioni generali. Ebbene, è vero che il titolare di un’attività produttiva può direttamente rispondere della non conformità del prodotto alimentare commercializzato anche se non cura direttamente le fasi produttive. Ciò perché egli, come coordinatore delle forze produttive, deve garantire la sicurezza (in questo caso alimentare) del prodotto finito destinato ai consumatori. È però altrettanto vero che egli può delegare ad altri l’opera di vigilanza sul processo produttivo, purché ricorrano determinati requisiti come, tra gli altri, le dimensioni di una certa entità dell’azienda e la competenza del delegato.
In merito nulla sappiamo dalla sentenza, ma si deve supporre che non fosse stata conferita alcuna delega particolare, anche se la stessa esistenza della figura del responsabile del Controllo Qualità la lascerebbe supporre, almeno implicitamente. Comunque sia, è pur vero che il delegante non è sempre deresponsabilizzato, ove ricorrano alcune condizioni che ne rimettano in campo la colpa per omissione. E in effetti, nella specie, la Corte ha riconosciuto a carico di tutti e tre gli imputati la violazione di un obbligo di vigilanza e garanzia connesso al ruolo ricoperto da ciascuno all’interno della struttura aziendale.

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