Cassazione penale, sentenza n. 17919 del 29 aprile 2016 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), l. 283/1962)
Sussiste la destinazione alla vendita ed al consumo di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione nel caso in cui parte di essi sia detenuta presso un locale laboratorio e talune delle confezioni di prodotti si presentino già parzialmente utilizzate per la produzione di prodotti dolciari.
La presente pronuncia affronta il tema della prova del perfezionamento del reato di cui all’art. 5, lett. b), l. 283/1962, con specifico riguardo alla destinazione al consumo di terzi dei prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Il ricorso in Cassazione mirava a ribaltare la condanna del tribunale a € 5.000 di ammenda, sostenendo che il reato non si era perfezionato.
Occorre ricordare che il reato in questione si realizza quando la merce irregolare è venduta o somministrata o anche solo detenuta per la vendita (per esempio nei locali di vendita) o impiegata nella preparazione di prodotti alimentari. Il caso di specie sembra appunto riconducibile a tale ultima situazione, poiché l’imputato, titolare di un grissinificio, era stato trovato in possesso di ben 456 kg di prodotti alimentari vari in cattivo stato di conservazione, che i giudici hanno accertato essere utilizzati, almeno in parte, nella preparazione di prodotti da forno.
La latitudine del concetto di destinazione commerciale dei prodotti non conformi è tale, nell’interpretazione che ne viene data dalla giurisprudenza, che anche gli animali da macello sono considerati sostanze alimentari anche quando sono ancora in vita, prima che ne siano ricavate le carni per il consumo. Infatti, viene posto l’accento proprio sul fatto che anche l’animale in vita verrà impiegato per il consumo e con l’applicazione della disposizione penale si intende, perciò, preservarne fin dall’origine la sicurezza igienico-sanitaria. Si pensi agli animali sottoposti a trattamenti illeciti con sostanze vietate, anche pericolose per la salute. Ebbene, il principio di precauzione – di cui questa normativa è indirettamente espressione – anticipa la tutela del consumatore già prima che dall’animale siano ricavati carni o latte, che a causa del trattamento potrebbero contenere residui che attentano alla sicurezza.
Altro aspetto della sentenza che richiama la nostra attenzione è l’oggetto del reato. Si parla testualmente di “prodotti alimentari vari scaduti di validità in cattivo stato di conservazione”. Ciò che non è chiaro è se il cattivo stato di conservazione sia stato fatto coincidere con il superamento della data di commerciabilità del prodotto. Se così fosse, la conclusione non sarebbe corretta, poiché da oltre vent’anni la Cassazione ha riconosciuto che la commercializzazione di alimenti scaduti non integra di per sé reato. È perciò ben più probabile che la merce rinvenuta fosse sì scaduta, ma che fosse anche specificamente in cattivo stato di conservazione per altre ragioni.
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Merce detenuta per la vendita o impiegata nella preparazione di prodotti alimentari e cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 17919 del 29 aprile 2016 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), l. 283/1962)
Sussiste la destinazione alla vendita ed al consumo di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione nel caso in cui parte di essi sia detenuta presso un locale laboratorio e talune delle confezioni di prodotti si presentino già parzialmente utilizzate per la produzione di prodotti dolciari.
La presente pronuncia affronta il tema della prova del perfezionamento del reato di cui all’art. 5, lett. b), l. 283/1962, con specifico riguardo alla destinazione al consumo di terzi dei prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Il ricorso in Cassazione mirava a ribaltare la condanna del tribunale a € 5.000 di ammenda, sostenendo che il reato non si era perfezionato.
Occorre ricordare che il reato in questione si realizza quando la merce irregolare è venduta o somministrata o anche solo detenuta per la vendita (per esempio nei locali di vendita) o impiegata nella preparazione di prodotti alimentari. Il caso di specie sembra appunto riconducibile a tale ultima situazione, poiché l’imputato, titolare di un grissinificio, era stato trovato in possesso di ben 456 kg di prodotti alimentari vari in cattivo stato di conservazione, che i giudici hanno accertato essere utilizzati, almeno in parte, nella preparazione di prodotti da forno.
La latitudine del concetto di destinazione commerciale dei prodotti non conformi è tale, nell’interpretazione che ne viene data dalla giurisprudenza, che anche gli animali da macello sono considerati sostanze alimentari anche quando sono ancora in vita, prima che ne siano ricavate le carni per il consumo. Infatti, viene posto l’accento proprio sul fatto che anche l’animale in vita verrà impiegato per il consumo e con l’applicazione della disposizione penale si intende, perciò, preservarne fin dall’origine la sicurezza igienico-sanitaria. Si pensi agli animali sottoposti a trattamenti illeciti con sostanze vietate, anche pericolose per la salute. Ebbene, il principio di precauzione – di cui questa normativa è indirettamente espressione – anticipa la tutela del consumatore già prima che dall’animale siano ricavati carni o latte, che a causa del trattamento potrebbero contenere residui che attentano alla sicurezza.
Altro aspetto della sentenza che richiama la nostra attenzione è l’oggetto del reato. Si parla testualmente di “prodotti alimentari vari scaduti di validità in cattivo stato di conservazione”. Ciò che non è chiaro è se il cattivo stato di conservazione sia stato fatto coincidere con il superamento della data di commerciabilità del prodotto. Se così fosse, la conclusione non sarebbe corretta, poiché da oltre vent’anni la Cassazione ha riconosciuto che la commercializzazione di alimenti scaduti non integra di per sé reato. È perciò ben più probabile che la merce rinvenuta fosse sì scaduta, ma che fosse anche specificamente in cattivo stato di conservazione per altre ragioni.
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