Alimenti congelati impropriamente: violazioni per cattivo stato di conservazione ed insudiciamento

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Cassazione penale, ordinanza n. 626/16 dell’11 gennaio 2016 (riferimenti normativi: art. 5, lett. b) e d), e 6 della l. 283/1962)

Integra il reato di cui agli artt. 5 e 6 della l. 283/1962 la detenzione in un ristorante di alimenti acquistati freschi e congelati in maniera impropria.

Il caso affrontato dalla sentenza si ripropone con frequenza nelle cronache giudiziarie, segno di un diffuso malcostume igienico-sanitario, che gli interventi degli organi di controllo, forzatamente episodici rispetto al numero di esercizi da verificare, non sembrano in grado di contrastare efficacemente e tantomeno estirpare.
La Cassazione ha ribadito la sussistenza del reato nella condotta dell’imputata, titolare di un ristorante cinese, che aveva proceduto a congelare con apparecchiature inidonee allo scopo alimenti acquistati freschi, conservati in un frigorifero sporco di grasso, che avevano subito plurimi sbalzi di temperatura, provocandone il ripetuto scongelamento e ricongelamento.
Sono state individuate la violazione della lett. b) dell’art. 5, sotto il profilo del cattivo stato di conservazione dei prodotti (da intendersi come condizioni esteriori potenzialmente pregiudizievoli sul piano igienico-sanitario), nonché la violazione della lett. d), per l’insudiciamento, evidentemente riferito al contatto con le pareti intrise di grasso.
Diversamente da molti casi analoghi, non ha formato oggetto di contestazione il tentativo di frode in commercio, il quale si accompagna alla mancata indicazione sulla lista delle vivande del reale stato fisico all’origine del prodotto.

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