La presenza in un prodotto alimentare di batteri superiori ai valori guida comporta la violazione dell’art. 5, lett. d), della l. 283/1962.
La condanna raggiungeva un ristoratore per avere detenuto per la somministrazione al pubblico un’insalata di mare in stato di alterazione per contaminazione da cariche microbiche di Escherichia coli, enterobatteri e microrganismi mesofili nettamente superiori ai valori guida indicati nel certificato di analisi.
La contaminazione batterica degli alimenti offre sul piano giudiziario una nutrita gamma di problematiche, che la rendono materia di non sempre univoca trattazione.
Una prima peculiarità procedimentale riguarda le modalità delle analisi che, essendo irripetibili se afferenti ad alimenti altamente deperibili (decreto ministeriale 16 dicembre 1993), devono essere compiute già in sede amministrativa con le garanzie difensive, cioè mettendo l’interessato in condizione di parteciparvi tramite un tempestivo avviso del giorno, dell’ora e del luogo delle analisi (art. 4, d.lgs. 123/1993). Si tratta, dunque, di una modalità ben diversa da quella seguita allorché l’analisi sia suscettibile di revisione (art. 1, l. 283/1962), in cui il contraddittorio con la difesa è posticipato a tale fase. Deve essere ricordato che tanto le analisi irripetibili quanto le analisi di revisione possono essere utilizzate nel processo penale come prova piena, purché siano state eseguite secondo le modalità procedurali sopra indicate (art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).
In genere, questi aspetti di per sé non danno luogo a particolari contestazioni difensive, che più frequentemente si concentrano su presunte irregolarità del campionamento, sulla non integrità del campione, sull’adozione di metodiche di analisi non ufficiali. Eccezioni di tal genere sono respinte dalla giurisprudenza della Cassazione (ma esistono voci discordi di alcuni Tribunali), che è attestata sul principio che le irregolarità intervenute nella fase amministrativa del campionamento e delle analisi non determinano alcuna invalidità della prova, salvo mettere in guardia sul grado di intrinseca inattendibilità tecnico-scientifica che può inficiare l’analisi non conforme alle procedure stabilite.
La questione più controvertibile della contaminazione microbiologica riguarda, però, la classificazione del fatto nella corretta tipologia di reato.
Relativamente alle cariche microbiche la più specifica norma di riferimento è costituita dall’art. 5, lett. c), della l. 283/1962, che però ha sempre avuto scarsa applicazione per i suoi ristretti confini precettivi.
Le altre due fattispecie ricorrenti sono la lett. d) dell’art. 5 della l. 283/1962, che richiede la nocività dell’alimento, e l’art. 444 del c.p., che pretende la sua pericolosità concreta, ovverosia la capacità di provocare con buona probabilità un danno alla salute.
Quando il referto d’analisi riscontra la presenza di un germe patogeno la scelta interpretativa deve andare nella direzione dell’art. 444 del c.p.. In proposito, però, non può dirsi che la giurisprudenza abbia sempre assunto posizioni univoche. Per esempio, nel caso di Salmonella la Cassazione ha in passato ritenuto integrato l’art. 444 del c.p. a prescindere dalla tipizzazione del ceppo e dalla misura della carica. Molto spesso, però, si trova contestato l’art. 5, lett. d), della l. 283/1962 che, ad onta della previsione di chiusura della nocività dell’alimento, in realtà non richiede un effettivo attentato alla salute. E tale scelta può avere le sue ragioni, in quanto la mancata tipizzazione (non tutte le specie di Salmonella hanno la stessa virulenza) e la mancata conta potrebbero effettivamente indebolire un addebito mosso ai sensi del codice penale.
Un altro profilo critico è dato dalla valenza da attribuire al regolamento (CE) 2073/2005 nell’applicazione della fattispecie penale. Così, per esempio, il regolamento distingue le non conformità microbiche secondo che le stesse siano prese come indici di sicurezza alimentare ovvero di igiene di processo, distinzione che difficilmente può essere sussunta come criterio interpretativo anche dalla norma punitiva, tanto più che il regolamento è prettamente rivolto agli operatori del settore alimentare, solo indirettamente e in parte agli organi di vigilanza, ma non alla autorità giudiziaria.
Altra frizione con il regolamento si manifesta laddove l’allegato prevede la commerciabilità di alimenti contaminati da Salmonella ove in etichetta sia indicata la cottura come modalità di consumazione. La norma penale è, invece, del tutto aliena da una prospettiva derogatoria del genere, poiché l’alimento non conforme – e la presenza di Salmonella lo rende per certo tale – non può essere commercializzato a prescindere da quello che può farne il consumatore successivamente.
È pur vero che il regolamento (CE) 178/2002 ha introdotto l’informazione al consumatore come uno dei parametri sulla base dei quali si misura la sicurezza alimentare. Ma questa prospettiva, evolutiva e moderna, non è (ancora) recepita dalla norma penale, la quale valorizza l’informazione sul solo piano commerciale (frode in commercio).
Queste e altre cesure tra normativa igienico-sanitaria e disciplina penale meriterebbero un intervento del legislatore in chiave di coordinamento, per dissipare i numerosi dubbi che possono affacciarsi nei rapporti problematici tra i due settori.
Vi è poi il problema più generale di se e come trattare penalmente le contaminazioni microbiche prive di pericolosità per le quali pure difetti la previsione di valori-limite legalmente cogenti. Si potrebbe pensare all’applicabilità dell’art. 5, lett. b), della l. 283/1962, poiché esso tutela la perfetta condizione igienico-sanitaria del prodotto, e se questa può essere compromessa dalle condizioni esteriori di conservazione, anche quando non venga riscontrata analiticamente alcuna non conformità, a maggior ragione essa è pregiudicata da un’effettiva e anormale proliferazione batterica. Anzi, si può ragionevolmente ricondurre quest’ultima proprio al cattivo stato di conservazione in cui è stato tenuto l’alimento.
Nel caso in commento, la Cassazione ha scelto una strada un po’ diversa. Ha, infatti, dato rilievo al netto superamento dei valori guida ai fini della configurabilità del reato di cui alla lettera d) dell’art. 5 della legge 283/1962, indicata – non in piena aderenza alla giurisprudenza precedente – come fattispecie di pericolo che punisce anche la detenzione per la somministrazione di alimenti solo potenzialmente nocivi.
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Insalata di mare contaminata da cariche microbiche: ‘condannata’ la potenziale nocività
Cassazione penale, ordinanza n. 16292 dell’ 8 gennaio 2016 (riferimenti normativi: artt. 5, lett. d), e 6 della l. 283/1962)
La presenza in un prodotto alimentare di batteri superiori ai valori guida comporta la violazione dell’art. 5, lett. d), della l. 283/1962.
La condanna raggiungeva un ristoratore per avere detenuto per la somministrazione al pubblico un’insalata di mare in stato di alterazione per contaminazione da cariche microbiche di Escherichia coli, enterobatteri e microrganismi mesofili nettamente superiori ai valori guida indicati nel certificato di analisi.
La contaminazione batterica degli alimenti offre sul piano giudiziario una nutrita gamma di problematiche, che la rendono materia di non sempre univoca trattazione.
Una prima peculiarità procedimentale riguarda le modalità delle analisi che, essendo irripetibili se afferenti ad alimenti altamente deperibili (decreto ministeriale 16 dicembre 1993), devono essere compiute già in sede amministrativa con le garanzie difensive, cioè mettendo l’interessato in condizione di parteciparvi tramite un tempestivo avviso del giorno, dell’ora e del luogo delle analisi (art. 4, d.lgs. 123/1993). Si tratta, dunque, di una modalità ben diversa da quella seguita allorché l’analisi sia suscettibile di revisione (art. 1, l. 283/1962), in cui il contraddittorio con la difesa è posticipato a tale fase. Deve essere ricordato che tanto le analisi irripetibili quanto le analisi di revisione possono essere utilizzate nel processo penale come prova piena, purché siano state eseguite secondo le modalità procedurali sopra indicate (art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).
In genere, questi aspetti di per sé non danno luogo a particolari contestazioni difensive, che più frequentemente si concentrano su presunte irregolarità del campionamento, sulla non integrità del campione, sull’adozione di metodiche di analisi non ufficiali. Eccezioni di tal genere sono respinte dalla giurisprudenza della Cassazione (ma esistono voci discordi di alcuni Tribunali), che è attestata sul principio che le irregolarità intervenute nella fase amministrativa del campionamento e delle analisi non determinano alcuna invalidità della prova, salvo mettere in guardia sul grado di intrinseca inattendibilità tecnico-scientifica che può inficiare l’analisi non conforme alle procedure stabilite.
La questione più controvertibile della contaminazione microbiologica riguarda, però, la classificazione del fatto nella corretta tipologia di reato.
Relativamente alle cariche microbiche la più specifica norma di riferimento è costituita dall’art. 5, lett. c), della l. 283/1962, che però ha sempre avuto scarsa applicazione per i suoi ristretti confini precettivi.
Le altre due fattispecie ricorrenti sono la lett. d) dell’art. 5 della l. 283/1962, che richiede la nocività dell’alimento, e l’art. 444 del c.p., che pretende la sua pericolosità concreta, ovverosia la capacità di provocare con buona probabilità un danno alla salute.
Quando il referto d’analisi riscontra la presenza di un germe patogeno la scelta interpretativa deve andare nella direzione dell’art. 444 del c.p.. In proposito, però, non può dirsi che la giurisprudenza abbia sempre assunto posizioni univoche. Per esempio, nel caso di Salmonella la Cassazione ha in passato ritenuto integrato l’art. 444 del c.p. a prescindere dalla tipizzazione del ceppo e dalla misura della carica. Molto spesso, però, si trova contestato l’art. 5, lett. d), della l. 283/1962 che, ad onta della previsione di chiusura della nocività dell’alimento, in realtà non richiede un effettivo attentato alla salute. E tale scelta può avere le sue ragioni, in quanto la mancata tipizzazione (non tutte le specie di Salmonella hanno la stessa virulenza) e la mancata conta potrebbero effettivamente indebolire un addebito mosso ai sensi del codice penale.
Un altro profilo critico è dato dalla valenza da attribuire al regolamento (CE) 2073/2005 nell’applicazione della fattispecie penale. Così, per esempio, il regolamento distingue le non conformità microbiche secondo che le stesse siano prese come indici di sicurezza alimentare ovvero di igiene di processo, distinzione che difficilmente può essere sussunta come criterio interpretativo anche dalla norma punitiva, tanto più che il regolamento è prettamente rivolto agli operatori del settore alimentare, solo indirettamente e in parte agli organi di vigilanza, ma non alla autorità giudiziaria.
Altra frizione con il regolamento si manifesta laddove l’allegato prevede la commerciabilità di alimenti contaminati da Salmonella ove in etichetta sia indicata la cottura come modalità di consumazione. La norma penale è, invece, del tutto aliena da una prospettiva derogatoria del genere, poiché l’alimento non conforme – e la presenza di Salmonella lo rende per certo tale – non può essere commercializzato a prescindere da quello che può farne il consumatore successivamente.
È pur vero che il regolamento (CE) 178/2002 ha introdotto l’informazione al consumatore come uno dei parametri sulla base dei quali si misura la sicurezza alimentare. Ma questa prospettiva, evolutiva e moderna, non è (ancora) recepita dalla norma penale, la quale valorizza l’informazione sul solo piano commerciale (frode in commercio).
Queste e altre cesure tra normativa igienico-sanitaria e disciplina penale meriterebbero un intervento del legislatore in chiave di coordinamento, per dissipare i numerosi dubbi che possono affacciarsi nei rapporti problematici tra i due settori.
Vi è poi il problema più generale di se e come trattare penalmente le contaminazioni microbiche prive di pericolosità per le quali pure difetti la previsione di valori-limite legalmente cogenti. Si potrebbe pensare all’applicabilità dell’art. 5, lett. b), della l. 283/1962, poiché esso tutela la perfetta condizione igienico-sanitaria del prodotto, e se questa può essere compromessa dalle condizioni esteriori di conservazione, anche quando non venga riscontrata analiticamente alcuna non conformità, a maggior ragione essa è pregiudicata da un’effettiva e anormale proliferazione batterica. Anzi, si può ragionevolmente ricondurre quest’ultima proprio al cattivo stato di conservazione in cui è stato tenuto l’alimento.
Nel caso in commento, la Cassazione ha scelto una strada un po’ diversa. Ha, infatti, dato rilievo al netto superamento dei valori guida ai fini della configurabilità del reato di cui alla lettera d) dell’art. 5 della legge 283/1962, indicata – non in piena aderenza alla giurisprudenza precedente – come fattispecie di pericolo che punisce anche la detenzione per la somministrazione di alimenti solo potenzialmente nocivi.
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