Reato di maltrattamento di animali: alcuni casi

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Cassazione penale, sentenza n. 46560 del 10 luglio 2015 (riferimento normativo: art. 727, c.p.)

Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione.

Cassazione penale, sentenza n. 3036 dell’8 settembre 2015 (riferimento normativo: art. 727, c.p.)

Cassazione penale, sentenza n. 46560 del 10 luglio 2015 (riferimento normativo: art. 727, c.p.)

Commette il reato di cui all’art. 727 del c.p. l’allevatore che detenga in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze dodici maiali, un equino, un bovino, quindici galline e un cane.

Tribunale di Firenze, sentenza del 14 luglio 2014 (riferimento normativo: art. 727, c.p.)

Costituisce il reato di cui all’art. 727 del c.p. la detenzione in un ristorante di crostacei vivi in una cella frigorifera e con le chele legate.

Tribunale di Torino, sentenza del 15 luglio 2015 (riferimenti normativi: artt. 544 ter e 131 bis, c.p.)

La detenzione in un ristorante di astici e aragoste vivi fuori dell’acqua, appoggiati sul ghiaccio e con le chele legate costituisce il reato di maltrattamento di animali. Ciò nonostante, esso non è punibile per tenuità del fatto, considerato che si tratta di normali e diffuse tecniche di momentanea conservazione.

Il rapporto tra l’uomo e gli animali da consumo è alquanto mutato negli ultimi decenni, sia per effetto di una maturazione della sensibilità dell’opinione pubblica sia per le acquisizioni scientifiche prodottesi in questo campo, pur con le incertezze che ancora si scontano su certi temi (come vedremo). Si è infatti riconosciuto che anche gli animali sono in grado di patire un senso di sofferenza. Ora, mentre l’originario art. 727 del codice penale (c.p.) puniva condotte di maltrattamento che provocassero repulsione o disagio in chi vi assisteva, questa impostazione è totalmente cambiata con la legge 189/2004, che ha messo al centro della protezione penale il rispetto dell’animale come essere senziente. Questo aspetto è ben evidenziato dalla sentenza n. 46560 del 10 luglio 2015. Di qui una nuova stagione del diritto e dei compiti della professione veterinaria nel valutare se le condizioni in cui gli animali vengono detenuti trascendono in un vero e proprio reato. Ciò evidentemente comporta l’elaborazione di tutta una serie di dati scientifici di carattere etologico e neurologico, che dovranno poi essere applicati al caso concreto.
La sentenza n. 3036 dell’8 settembre 2015 ha riguardato l’allevamento in condizioni illecite di alcuni animali sia da reddito che domestici. La denuncia era scattata in quanto erano emerse da più fonti (relazioni del custode del fondo e del medico veterinario e documentazione fotografica predisposta dalla polizia giudiziaria) le gravi condizioni di salute e di malnutrizione degli animali, detenuti in totale stato di incuria, con gravi disfunzioni, sotto il profilo strutturale e igienico, nella gestione zootecnica.
Cominciamo con il notare che sia la pronuncia appena citata che le altre in epigrafe, ad eccezione della sentenza del giudice torinese, hanno giudicato casi qualificati ai sensi dell’art. 727 del c.p., che è proprio la norma originariamente intitolata al “maltrattamento di animali”, ma che con la riforma del 2004 è intestata allo “abbandono di animali”, mentre il nuovo reato di maltrattamento è consacrato nell’art. 544 ter del c.p.. Può apparire, perciò, quantomeno curioso che in casi che istintivamente si definirebbero di maltrattamento sia stata applicata la disposizione sull’abbandono.
In realtà, senza voler entrare troppo nel dettaglio tecnico-giuridico, l’art. 727 del c.p. contempla al secondo comma una fattispecie che consiste nel detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. L’art. 544 ter del c.p. prevede, invece, che il maltrattamento sia inflitto per crudeltà o senza necessità, imponendo quindi una condizione più restrittiva sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. La condotta di cui all’art. 727 del c.p., infatti, deve essere aliena da tale carattere e viene tenuta per semplice indifferenza verso la sensibilità animale.
L’art. 544 ter del c.p. prevede, però, anche una diversa ipotesi, che consiste nella somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate ovvero nella sottoposizione a trattamenti dannosi per la loro salute. Si tratta di uno strumento normativo che, unitamente a più specifiche disposizioni di settore, fornisce nuove possibilità di contrasto a fenomeni criminali di trattamento illecito di animali d’azienda. Si noti che già la somministrazione in sé di sostanze vietate integra il reato. Nel caso di sostanze che non siano di per sé vietate occorre, invece, la prova del danno alla salute dell’animale. Con una avvertenza, però: vi sono sostanze farmacologicamente attive che sono bensì utilizzabili per la cura di determinate affezioni (e nel rispetto dei tempi di sospensione per l’avvio al macello), ma restano vietate per altri scopi (come quello dell’aumento ponderale a scopo di maggior reddito). Ove questo si verifichi e sia provato, si deve ritenere che si ricada tout court nell’ipotesi della somministrazione vietata, senza necessità dell’ulteriore prova del danno alla salute.
Torniamo ora alle sentenze dei giudici di Torino e Firenze, che hanno trattato casi in tutto analoghi, facili da incontrare nell’attività ispettiva, magari sollecitata dalla denuncia del cittadino, come qui avvenuto. Seppure con particolarità leggermente diverse, in entrambi i casi i crostacei erano detenuti vivi a bassissima temperatura, fuori dell’acqua e in parte con le chele legate. Non sembra discutibile che nell’insieme tali fattori convergevano a incidere negativamente sul loro assetto vitale. È stata, però, difforme la contestazione del reato.
Nel caso torinese il pubblico ministero ha prescelto il riferimento all’art. 544 ter del c.p., mentre nell’altro caso è stata ritenuta la violazione dell’art. 727 del c.p.. La seconda soluzione appare la più corretta nella specie. Come ha giustamente chiosato il giudice fiorentino, non poteva parlarsi di maltrattamento ai sensi dell’art. 544 ter del c.p.: “Certo questi animali erano detenuti nei frigoriferi né per crudeltà né senza necessità, ma al contrario per essere conservati vivi nella maniera più economica per il ristoratore”.
Per la verità, anche il reato di cui all’art. 727 del c.p. potrebbe presentare qualche problema di prova nel caso dei crostacei, poiché per integrare il reato non è sufficiente la detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura, ma anche che queste producano gravi sofferenze. Ora, la stampa specializzata ha dato notizia di due studi scientifici pervenuti a conclusioni opposte sulla capacità di tale specie faunistica di provare sofferenza. La questione esaminata era il tipo di reazione dell’animale alla pratica della cottura da vivo, ma è chiara la ricaduta più generale in merito ad altri stimoli negativi.
In ogni caso, i due giudici di merito non hanno avuto dubbi nel ritenere configurato il reato rispettivamente contestato. Neppure il giudice torinese, poiché il proscioglimento fu determinato non dalla ritenuta inesistenza del reato, ma dalla sua scarsa offensività, in considerazione della diffusione di pratiche di quel tipo. Per la verità, si direbbe che la sentenza dubiti della stessa configurabilità dell’art. 544 ter del c.p., alludendo al fatto che il trattamento riservato ai crostacei non consisteva in un maltrattamento “voluto”, quanto nella conformazione alla prassi (quindi, più sotto il profilo dell’art. 727 del c.p.).
Va anche considerato che esistono modalità senz’altro rispettose delle condizioni normali di vita dell’animale, anche se più costose, come l’allestimento di vasche ossigenate dove conservare a temperatura consona l’animale fino alla consumazione. Potrà quindi essere buona regola per i ristoratori adeguarvisi, sia per garantire comunque all’animale detenuto un trattamento consono, sia per evitare seri rischi di incorrere in una sanzione penale non banale.

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