Quando le analisi di laboratorio condotte con un metodo non ufficiale possono avere valore probatorio

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Cassazione penale, sentenza n. 46496 del 13 gennaio 2015 (riferimento normativo: art. 515, c.p.)

Il legale rappresentante di una società di prodotti alimentari è direttamente responsabile della commercializzazione di mozzarelle con etichetta non corrispondente agli ingredienti utilizzati nel prodotto, salvo che non abbia nominato un delegato con atto scritto.
Il referto di analisi che riscontri l’irregolarità del prodotto alimentare può essere posto a fondamento di una condanna per frode in commercio anche se fornisca soltanto risultati di ordine statistico-probabilistico.

In questa sentenza, veniva condannato per frode in commercio l’amministratore di un’industria alimentare, costituita in forma societaria, per avere venduto sostanze alimentari private dei propri elementi nutritivi o comunque mescolate a sostanze di qualità inferiore e trattate in modo da variarne la composizione, in particolare 235 kg di mozzarella contenenti, diversamente da quanto indicato nelle etichette, grassi diversi dal grasso di latte e acido sorbico.
La Cassazione ha validato la decisione di merito, che aveva affermato la diretta responsabilità del rappresentante legale in assenza di una delega scritta ai soggetti responsabili della produzione, non essendo sufficiente che un dipendente dell’imputato avesse dichiarato l’esistenza di una delega, peraltro dai contorni indefiniti e incontrollabili. D’altra parte, l’amministratore aveva di sicuro agito con dolo poiché, quale soggetto posto ai vertici dell’azienda, doveva assicurarsi della bontà e genuinità del prodotto venduto, tanto più in ragione della rilevanza economica dell’operazione commerciale in questione.
Ma il punto di maggior interesse della sentenza riguarda l’utilizzabilità e affidabilità probatoria delle analisi di laboratorio condotte con un metodo non ufficiale.
La Corte ha osservato che tale metodo, sebbene in sé non dotato di certezza perché fondato su di un criterio statistico-probabilistico (presenza di trigliceridi nei grassi del latte), era comunque accettato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) come unico metodo possibile. Del resto, anche l’analisi di revisione aveva conseguito il medesimo risultato in ordine alla presenza nel prodotto alimentare di grassi diversi da quelli previsti (grasso del latte). In fin dei conti, la Corte avalla la condanna sottolineando che “il nucleo del reato va individuato nella presenza, comunque, di grassi diversi dal grasso di latte in percentuale nettamente superiore ai limiti consentiti, accertata con un metodo in sé legittimo e che, sebbene intrinsecamente incerto perché basato su dati probabilistici, nel caso in esame conteneva percentuali così elevate da ritenersi incompatibili con le prescrizioni previste per il prodotto alimentare commercializzato. […] il concetto di probabilità non esclude in sé la legittimità del metodo di accertamento laddove si raggiungano in sede di analisi risultati identici che testimoniano l’illiceità penale della condotta. Il dato analizzato (presenza di grassi diversi da quello del latte, che conferisce genuinità al prodotto alimentare) valeva da solo a superare l’intrinseca incertezza del metodo di accertamento: in altri termini, il dato costituito dalla presenza di componenti in misura nettamente superiore al consentito vale a neutralizzare gli effetti collegati all’incertezza intrinseca del metodo basato su elementi statistici. Senza dire che l’uso di tale metodo accettato dal Mipaaf come unico metodo attendibile, se davvero condizionato dall’incertezza dei risultati, avrebbe dovuto essere bandito in generale, giungendosi però alla paradossale conseguenza che il consumatore sarebbe rimasto sostanzialmente privo di tutela di fronte a condotte incontrollabili per carenza di sistemi alternativi di analisi”.

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