Cattivo stato di conservazione, la responsabilità penale non e’ necessariamente del legale rappresentante

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Cassazione penale, sentenza n. 44335 del 10 settembre 2015 (riferimento normativo: art. 5, lett. b), l. 283/62)

Il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega.

Duole costatare per l’ennesima volta che, mentre la Corte di Cassazione ha ben esercitato il suo ruolo di custode della corretta applicazione del diritto, i giudici di merito indulgono con preoccupante pervicacia nell’emettere decisioni (di condanna) corrive e contrastanti con il principio della personalità della responsabilità penale e con i chiari insegnamenti dei giudici di legittimità. Ci risiamo, quindi, con l’annoso problema della delega di funzioni e, più in generale, con (il travisamento de)i principi che regolano la responsabilità degli organi aziendali apicali per violazioni minute, puntuali, circoscritte, che normalmente sono riferibili a soggetti subordinati.
Veniamo, dunque, al caso specifico, che ha portato alla condanna in primo grado del legale rappresentante di una società che gestiva tra i numerosi altri un punto vendita, dove era stata accertata la detenzione per la vendita, esposti nel banco frigo del reparto di salumeria e nell’annessa cella frigorifero, di numerosi prodotti alimentari (salumi, mortadelle, salsicce ecc.) in cattivo stato di conservazione e scaduti, così venendo a essere integrato il reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge 283/62.
La difesa non ha messo in discussione l’oggettività del reato, anche se dalla sentenza non è dato sapere in che cosa sia consistita la cattiva conservazione degli alimenti, mentre il superamento della scadenza, pure addebitata all’imputato, non costituisce di per sé reato, bensì illecito amministrativo. La difesa ha, invece, lamentato l’individuazione del rappresentante legale della società come responsabile della violazione, nonostante che l’unità di vendita avesse a capo un direttore e i testimoni avessero confermato che non era l’imputato a occuparsi direttamente degli aspetti che avevano generato l’imputazione, diventando perciò irrilevante la circostanza che l’imputato non ne avesse delegato per iscritto la cura a terzi.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando, in primo luogo, le numerose pronunce che hanno ribadito che non occorre la formalizzazione di una delega ove la stessa sia di fatto desumibile dalla distribuzione di competenze nell’ambito dell’organizzazione aziendale. La giurisprudenza ha perfino ritenuto, talvolta, che la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, si deve presumere “in re ipsa” quando si sia in presenza di un’articolazione aziendale complessa e di significative dimensioni. La decisione in commento si è confrontata anche con il diverso e minoritario orientamento che ha preteso la delega scritta, obiettando che questo è un aspetto che riguarda più la prova della delega che la sostanza del trasferimento di responsabilità a terzi delle violazioni riscontrate.
Occorre, infatti, precisare sul piano generale che il titolare dell’azienda, l’amministratore di una società e simili hanno certamente anche compiti di vigilanza sull’operato dei sottoposti, ragion per cui devono intervenire quando accertino direttamente o vengano informati di irregolarità da loro commesse e operare in modo da evitare il loro verificarsi. Peraltro, nelle strutture aziendali complesse il principio si riscontra con la realtà multiforme dell’organizzazione aziendale e con il divieto costituzionale di imputare a un soggetto un fatto sul quale egli non aveva concretamente il dominio e la possibilità di governarlo. Da qui, appunto, la non necessità automatica di una formale delega, purché l’attribuzione delle funzioni di controllo e intervento derivino da altre fonti oggettivabili, e sempre che la legge non preveda specifici requisiti che condizionino la validità di un’apposita delega, come avviene, per esempio, in materia di prevenzione antinfortunistica.
Aderendo a questa impostazione di fondo, la Corte rileva che “le responsabilità derivanti dalla direzione di un punto vendita o di un reparto e i compiti ad esse connesse possono essere ricavate dall’organigramma dell’impresa o dalle mansioni esercitate dal lavoratore dipendente, dirigente o no che sia, e persino dalle corrispondenti previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato nell’impresa”. A questo proposito, è interessante l’incidenza probatoria che viene assegnata al contratto, in quanto da esso discendono una serie di obblighi a carico del lavoratore (eventualmente dirigente), che hanno sì natura civilistica, ma che si riflettono anche sulla responsabilità penale nella misura in cui tra di essi vi sia anche quello la cui violazione ha determinato l’insorgenza del reato. E tanto vale non solo per il contratto collettivo, ma anche – se non di più – per il contratto individuale, poiché potrà essere questo ad attribuire specifici compiti al lavoratore, per l’adempimento dei quali, come sottolinea acutamente la Corte, egli viene pagato.
La Cassazione non ha ritrovato nulla di tutto ciò nel percorso motivazionale della sentenza di primo grado, che in effetti sembra essersi limitata apoditticamente a prendere atto della pura e semplice posizione di vertice dell’imputato, svalorizzando anche le testimonianze sulle sue reali funzioni all’interno dell’azienda. La Cassazione ha, pertanto, annullato la decisione di merito, rimettendo al tribunale di rivalutare la situazione di fatto e stabilendo che il nuovo giudice dovrà “esemplificativamente accertare che la dimensione dell’impresa non impedisse il monitoraggio dell’attività del direttore stesso, la capacità ed idoneità tecnica di questi, la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del direttore, che in ogni caso il fatto non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa, quali, tra queste, l’omessa adozione di procedure di autocontrollo”.
Per quello che emerge dalla sentenza in punto di fatto, si può immaginare che l’imputato verrà in definitiva assolto, perché è difficile che egli potesse avere il controllo sullo stato di conservazione degli alimenti in ciascuna delle dieci unità gestite dalla società di cui era amministratore.

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