Hamburger comprati freschi e surgelati, ma senza abbattitore termico: sanzionata la titolare del bar

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Cassazione penale, sentenza n. 40772 del 12 ottobre 2015 (riferimento normativo: art. 5, lett. b, l. 283/1962)

Costituisce violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962 la surgelazione abusiva di alimenti acquistati freschi in condizioni tali da creare pericolo di danno al benessere del consumatore.

Il titolare di un bar, che deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione e, in particolare, 50 kg di hamburger acquistati freschi all’origine e sottoposti irregolarmente a surgelazione in assenza di abbattitore termico, con l’uso della medesima attrezzatura destinata alla conservazione, veniva condannato alla pena dell’ammenda (il che, tra l’altro, occorre ricordare, impediva l’impugnazione della sentenza tramite appello, potendosi solo ricorrere per Cassazione).
La difesa eccepiva che non era stato accertato positivamente che le modalità di conservazione fossero in concreto idonee a determinare un pericolo di un danno alla salute o di un deterioramento del prodotto. Ciò, sempre secondo la difesa, era dovuto all’erronea affermazione del Tribunale secondo cui il reato in oggetto è di pericolo astratto.
La Corte ha ricordato che secondo le sezioni Unite (sentenza n. 443 del 9 gennaio 2002) quello di cui all’art. 5, lett. b), l. 283/1962 è effettivamente un reato di danno, perché la disposizione è finalizzata, non tanto a prevenire modificazioni del prodotto, che nelle altre fattispecie dell’art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, che può essere pregiudicato da come il prodotto viene conservato.
Ne deriva che le modalità estrinseche di conservazione degli alimenti devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. Per l’integrazione del reato non si richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del c.d. “ordine alimentare”, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura. Pertanto, occorre bensì accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze, ma senza necessità di un accertamento specifico tramite analisi di laboratorio o perizie, poiché è sufficiente la testimonianza dell’operatore addetto alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, perciò, rilevabile da una semplice ispezione.
Nella specie, pur avendo il Tribunale fondato la decisione su un principio erroneo (ossia la qualificazione del reato in parola come reato di pericolo astratto), la condanna dell’imputato era fondata, in quanto questi non aveva predisposto un adeguato Piano di Autocontrollo, non aveva utilizzato un abbattitore di temperatura e il frigo era privo di termometro esterno, cosicché gli alimenti potevano ritenersi in cattivo stato di conservazione in quanto detenuti in violazione delle norme tecniche di buona conservazione.

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