L’oggetto di tutela dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962 non è il pericolo per la salute del consumatore a seguito dell’impiego di sostanze nocive, ma semplicemente la garanzia del consumatore contro l’impropria utilizzazione di sostanze di minore qualità e capacità nutritiva rispetto alla tipologia del prodotto. E proprio in ragione di tale sua finalità, la disposizione in questione deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce non solo agli alimenti esistenti in natura in quanto tali, ma anche ai prodotti dell’uomo.
Diversamente dalle altre ipotesi elencate dall’art. 5 della l. 283/1962, che si riferiscono alla tutela della salute, seppure in forma anticipata, la fattispecie della lett. a) tutela i profili commerciali della produzione e vendita di alimenti e bevande, ossia la conformità della presentazione del prodotto alle caratteristiche che esso deve possedere, non solo e non tanto per natura, ma anche secondo la normativa vigente. Peraltro, si riconosce alla disposizione anche una indiretta protezione salutistica, in quanto la non conformità qualitativa dell’alimento può pregiudicare la corretta dieta del consumatore.
Nel caso di specie, la condanna all’ammenda di un produttore di formaggi è seguita all’imputazione di avere prodotto e commercializzato nella sua azienda agricola formaggio pecorino, utilizzando, oltre al latte di pecora, una quantità di latte vaccino superiore all’1%.
La difesa – piuttosto agguerrita, a giudicare dai motivi di ricorso – ha articolato l’impugnazione su vari fronti, in particolare contestando sotto più aspetti la correttezza e l’affidabilità delle analisi di laboratorio, nonché evocando l’esistenza di una delega di funzioni, che avrebbe spostato su altri l’eventuale responsabilità per quanto occorso.
Sul primo punto, la difesa rivendicava che le analisi chimiche fatte eseguire privatamente non avevano rilevato la presenza di latte vaccino. Venivano poi contestati la procedura e la metodologia analitica seguite dal laboratorio ufficiale. La Corte, pur premettendo che la doglianza era inammissibile in Cassazione perché volta a richiedere una nuova valutazione dei fatti, ha comunque respinto motivatamente le argomentazioni difensive, osservando in primo luogo che le analisi svolte su iniziativa di parte non erano idonee ad inficiare i risultati delle analisi ufficiali, dal momento che non avevano avuto per oggetto il medesimo pecorino, ma altro, pur asseritamente proveniente dallo stesso lotto. Inoltre, nulla era legittimo eccepire sul metodo analitico utilizzato dal laboratorio ufficiale, poiché questo aveva seguito le tecniche standard, il cui risultato sfavorevole era stato del resto confermato in sede di revisione di analisi. Per contro, erano proprio le analisi devolute dalla difesa ad essere prive di riscontrabile affidabilità, come pure era inspiegabile la circostanza che non fosse stata richiesta dalla difesa una perizia su una delle aliquote residue. Infine, le deduzioni relative alla contaminazione del campione ufficiale risultavano sfornite di prova.
D’altronde, con il risultato delle analisi coincideva la documentazione aziendale, da cui si evinceva l’impiego di una partita di latte vaccino per la produzione del pecorino; sicché anche l’argomentazione difensiva, comunque di per sé puramente congetturale, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna convenienza economica nell’utilizzazione di latte vaccino nella produzione del formaggio, perché, mentre il latte ovino era prodotto dall’azienda dell’imputato, il latte vaccino doveva essere acquistato presso fornitori terzi, era smentita per tabulas.
Sul piano della imputazione soggettiva di responsabilità, il ricorso sosteneva l’estraneità dell’imputato, in quanto non diretto responsabile della produzione dell’impresa agricola, facente viceversa capo ad altro individuo svolgente la mansione di “casaro”. La Corte ha opposto che la delega di funzioni può operare a determinate condizioni, tra cui innanzitutto un certo dimensionamento dell’impresa, la cui prova non era stata fornita. Inoltre, in fatto il “casaro” aveva disconosciuto la propria firma presuntamente apposta sul documento di delega al settore della produzione.
Viene da osservare che la difesa ha omesso di coltivare quell’unico argomento che astrattamente avrebbe potuto far breccia nel giudizio di legittimità, ossia che la percentuale di latte vaccino presente nel pecorino era talmente minima da poter essere frutto di un accidente incolpevole. Probabilmente la difesa si è però resa conto che tale deduzione sarebbe apparsa alquanto debole di fronte alle risultanze documentali sull’acquisto di latte vaccino.
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Presenza di latte vaccino nel pecorino
Cassazione penale, sentenza n. 24899 del 12 febbraio 2015 (riferimento normativo: art. 5, lett. a, l. 283/1962)
L’oggetto di tutela dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962 non è il pericolo per la salute del consumatore a seguito dell’impiego di sostanze nocive, ma semplicemente la garanzia del consumatore contro l’impropria utilizzazione di sostanze di minore qualità e capacità nutritiva rispetto alla tipologia del prodotto. E proprio in ragione di tale sua finalità, la disposizione in questione deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce non solo agli alimenti esistenti in natura in quanto tali, ma anche ai prodotti dell’uomo.
Diversamente dalle altre ipotesi elencate dall’art. 5 della l. 283/1962, che si riferiscono alla tutela della salute, seppure in forma anticipata, la fattispecie della lett. a) tutela i profili commerciali della produzione e vendita di alimenti e bevande, ossia la conformità della presentazione del prodotto alle caratteristiche che esso deve possedere, non solo e non tanto per natura, ma anche secondo la normativa vigente. Peraltro, si riconosce alla disposizione anche una indiretta protezione salutistica, in quanto la non conformità qualitativa dell’alimento può pregiudicare la corretta dieta del consumatore.
Nel caso di specie, la condanna all’ammenda di un produttore di formaggi è seguita all’imputazione di avere prodotto e commercializzato nella sua azienda agricola formaggio pecorino, utilizzando, oltre al latte di pecora, una quantità di latte vaccino superiore all’1%.
La difesa – piuttosto agguerrita, a giudicare dai motivi di ricorso – ha articolato l’impugnazione su vari fronti, in particolare contestando sotto più aspetti la correttezza e l’affidabilità delle analisi di laboratorio, nonché evocando l’esistenza di una delega di funzioni, che avrebbe spostato su altri l’eventuale responsabilità per quanto occorso.
Sul primo punto, la difesa rivendicava che le analisi chimiche fatte eseguire privatamente non avevano rilevato la presenza di latte vaccino. Venivano poi contestati la procedura e la metodologia analitica seguite dal laboratorio ufficiale. La Corte, pur premettendo che la doglianza era inammissibile in Cassazione perché volta a richiedere una nuova valutazione dei fatti, ha comunque respinto motivatamente le argomentazioni difensive, osservando in primo luogo che le analisi svolte su iniziativa di parte non erano idonee ad inficiare i risultati delle analisi ufficiali, dal momento che non avevano avuto per oggetto il medesimo pecorino, ma altro, pur asseritamente proveniente dallo stesso lotto. Inoltre, nulla era legittimo eccepire sul metodo analitico utilizzato dal laboratorio ufficiale, poiché questo aveva seguito le tecniche standard, il cui risultato sfavorevole era stato del resto confermato in sede di revisione di analisi. Per contro, erano proprio le analisi devolute dalla difesa ad essere prive di riscontrabile affidabilità, come pure era inspiegabile la circostanza che non fosse stata richiesta dalla difesa una perizia su una delle aliquote residue. Infine, le deduzioni relative alla contaminazione del campione ufficiale risultavano sfornite di prova.
D’altronde, con il risultato delle analisi coincideva la documentazione aziendale, da cui si evinceva l’impiego di una partita di latte vaccino per la produzione del pecorino; sicché anche l’argomentazione difensiva, comunque di per sé puramente congetturale, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna convenienza economica nell’utilizzazione di latte vaccino nella produzione del formaggio, perché, mentre il latte ovino era prodotto dall’azienda dell’imputato, il latte vaccino doveva essere acquistato presso fornitori terzi, era smentita per tabulas.
Sul piano della imputazione soggettiva di responsabilità, il ricorso sosteneva l’estraneità dell’imputato, in quanto non diretto responsabile della produzione dell’impresa agricola, facente viceversa capo ad altro individuo svolgente la mansione di “casaro”. La Corte ha opposto che la delega di funzioni può operare a determinate condizioni, tra cui innanzitutto un certo dimensionamento dell’impresa, la cui prova non era stata fornita. Inoltre, in fatto il “casaro” aveva disconosciuto la propria firma presuntamente apposta sul documento di delega al settore della produzione.
Viene da osservare che la difesa ha omesso di coltivare quell’unico argomento che astrattamente avrebbe potuto far breccia nel giudizio di legittimità, ossia che la percentuale di latte vaccino presente nel pecorino era talmente minima da poter essere frutto di un accidente incolpevole. Probabilmente la difesa si è però resa conto che tale deduzione sarebbe apparsa alquanto debole di fronte alle risultanze documentali sull’acquisto di latte vaccino.
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