In materia di individuazione delle responsabilità penali all’interno delle strutture aziendali complesse, si deve affermare che la responsabilità dei vertici aziendali non può essere esclusa con riguardo agli elementi conseguenti a difetti strutturali o a deficienze inerenti all’ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, tra i quali vanno inquadrate le lesioni derivanti dalla distribuzione di alimenti nocivi da parte dell’impresa incaricata della ristorazione presso asili e scuole.
L’indagine, che si è conclusa con la decisione della Cassazione, ebbe inizio con le denunce dei genitori di alcuni alunni di asili e scuole pubbliche di tre Comuni dell’area fiorentina per i disturbi accusati dai propri figli, che fruivano delle mense scolastiche gestite da un’unica società appaltatrice. L’intervento del NAS presso il centro di cottura della ditta accertò gravi carenze igienico-sanitarie, quali la presenza di escrementi di roditori vicino alle celle frigorifere, carcasse di insetti ed escrementi di roditori in altro locale adibito a deposito di piatti, posaterie, bicchieri e materiale per le pulizie. Il perito nominato in sede di incidente probatorio accertò che 82 su 83 casi di infezione erano ascrivibili a Salmonella enteridis, da ricondursi ad una fonte comune, come desumibile dal breve periodo di tempo in cui erano sorti i sintomi ed alle stesse caratteristiche fenotipiche e genotipiche dei ceppi, e da attribuirsi con certezza ad un veicolo alimentare.
Quattro responsabili della società vennero rinviati a giudizio e condannati per violazione dell’art. 444 c.p. in relazione all’art. 452 c.p. per avere somministrato colposamente cibi pericolosi per la salute pubblica, nonché per le lesioni personali cagionate.
Cominciamo col dire che dal punto di vista investigativo i casi di tossinfezione alimentare presentano più di un ostacolo. L’elemento critico più eclatante consiste nel fatto che il più delle volte non si riesce a reperire il “corpo del reato”, ossia l’alimento che sulla base delle circostanze immediatamente conoscibili può apparire come la più probabile causa dell’evento. Ciò essenzialmente perché i sintomi della tossinfezione si presentano con un ritardo più o meno pronunciato, sicché l’intervento della polizia giudiziaria rischia di essere intempestivo (si va a cercare anche nei bidoni dell’immondizia, ma spesso senza successo). Inoltre, un eventuale recupero dell’alimento “incriminato” troppo tempo dopo la sua assunzione infettante rischia di portare a risultati analitici scarsamente attendibili rispetto al suo stato originario (salvo, per esempio, che sia stato conservato in frigorifero).
Ne consegue che i casi di tossinfezione alimentare vengono generalmente ricostruiti induttivamente. Il primo elemento da tenere in considerazione sarà l’esito dell’ispezione dei locali, delle attrezzature e delle derrate, che dovrà essere disposta con grande sollecitudine. In effetti, nella vicenda in commento il controllo portò a individuare gravi irregolarità di ordine igienico-sanitario, valutabili come significativo indizio della esistenza di condizioni generali e specifiche tali da favorire la proliferazione microbica.
Difficilmente si potrà fare a meno di una consulenza tecnica del pubblico ministero o di una perizia disposta dal giudice sugli aspetti medico-legali. Il consulente/perito dovrà raccogliere, incrociare e vagliare la documentazione medica e le dichiarazioni delle persone che hanno accusato i sintomi, per accertare tra l’altro: cosa mangiarono nell’occasione, quali sintomi si sono manifestati e quando. In questo modo l’esperto potrà delineare un quadro probabilistico della causa dell’infezione. Se poi l’esperto avrà a disposizione referti analitici che identifichino un certo fattore patogeno, la prova risulterà “blindata”, specie se il dato di laboratorio sia coerente con gli altri elementi raccolti.
Una volta accertato il fatto di reato rimane il problema spinoso delle responsabilità soggettive. È proprio questo il risvolto principale della sentenza.
Dalla motivazione si comprende che la condanna aveva raggiunto in primo luogo il consigliere di amministrazione specificamente delegato alla sicurezza e all’igiene dei prodotti alimentari e il responsabile del Piano di Autocontrollo. Indubbiamente erano questi i soggetti di “prima linea” a dover operare in modo da prevenire l’evento nefasto. Ma furono ritenuti responsabili anche il presidente del consiglio di amministrazione e un altro consigliere non direttamente coinvolti nella gestione del servizio.
È proprio su questa differenza che si è appuntato il ricorso di costoro, sostenendo che essi non si trovavano nella posizione di dominio della fonte del pericolo e, perciò, nulla gli poteva essere addebitato. Occorre in proposito ricordare che la giurisprudenza è consolidata nel senso di ammettere a certe condizioni la delega di determinate funzioni di controllo in capo a specifici soggetti. Il problema per il giudice è, come al solito, quello di verificare di volta in volta se tali condizioni ricorrevano.
La Corte ha respinto la deduzione difensiva, riprendendo la motivazione dei giudici di merito. Infatti, era emerso nel processo che la persona delegata alla sicurezza alimentare era priva della necessaria idoneità tecnica e qualifica professionale. Questo è un aspetto che di per sé esclude la validità della delega e rimette in campo la responsabilità del delegante. Inoltre, la Corte ha affermato l’assenza di rilevanti dimensioni dell’impresa o di esigenze organizzative tali da giustificare la delega, aggiungendo che sussisteva il divieto per i vertici aziendali di delegare a terzi la parte principale dell’oggetto sociale (ossia la fornitura di alimenti sani).
La sentenza si presta a un’ultima osservazione. Abbiamo detto che la condanna è avvenuta – correttamente – ai sensi degli artt. 444, 452 c.p.. Il reato in parola è un reato di pericolo, non di danno (quando si verifica il danno ricorrono altre fattispecie: nel caso, quella di lesioni personali colpose: art. 590 c.p.). Ciò significa che il reato sussiste purché l’alimento sia potenzialmente idoneo a provocare un danno alla salute pubblica, anche se questo non si verifica.
Tale idoneità lesiva non può, però, essere soltanto presunta in base a criteri precauzionali (per esempio, il mero superamento di limiti prudenziali relativi a determinate sostanze). Deve, invece, essere scientificamente provata. Ora, Salmonella entiridis è un germe patogeno. La Cassazione lo ha affermato anche in passato. Ciò significa che è ordinariamente in grado di provocare una tossinfezione. Dunque, violazione dell’art. 444 c.p.. Per contro, in più occasioni la Cassazione ha ritenuto configurabile il meno grave reato dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962. Ciò ha fatto perché tra le altre ipotesi tale ultima disposizione prevede anche il caso dell’alimento “nocivo”. Il punto è che se l’alimento è “nocivo” nel senso proprio del termine è, a maggior ragione, “pericoloso” nel senso dell’art. 444 c.p..
Ci portiamo dietro questa stridente frizione normativa da 50 anni. L’auspicio è che la Commissione ministeriale insediata lo scorso maggio per stendere un disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari possa e voglia risolvere una volta per tutte anche questo punto critico.
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Salmonella nei pasti di una mensa: anche in presenza di delega, responsabili i vertici societari
Cassazione penale, sentenza n. 3457 del 19 dicembre 2014
In materia di individuazione delle responsabilità penali all’interno delle strutture aziendali complesse, si deve affermare che la responsabilità dei vertici aziendali non può essere esclusa con riguardo agli elementi conseguenti a difetti strutturali o a deficienze inerenti all’ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, tra i quali vanno inquadrate le lesioni derivanti dalla distribuzione di alimenti nocivi da parte dell’impresa incaricata della ristorazione presso asili e scuole.
L’indagine, che si è conclusa con la decisione della Cassazione, ebbe inizio con le denunce dei genitori di alcuni alunni di asili e scuole pubbliche di tre Comuni dell’area fiorentina per i disturbi accusati dai propri figli, che fruivano delle mense scolastiche gestite da un’unica società appaltatrice. L’intervento del NAS presso il centro di cottura della ditta accertò gravi carenze igienico-sanitarie, quali la presenza di escrementi di roditori vicino alle celle frigorifere, carcasse di insetti ed escrementi di roditori in altro locale adibito a deposito di piatti, posaterie, bicchieri e materiale per le pulizie. Il perito nominato in sede di incidente probatorio accertò che 82 su 83 casi di infezione erano ascrivibili a Salmonella enteridis, da ricondursi ad una fonte comune, come desumibile dal breve periodo di tempo in cui erano sorti i sintomi ed alle stesse caratteristiche fenotipiche e genotipiche dei ceppi, e da attribuirsi con certezza ad un veicolo alimentare.
Quattro responsabili della società vennero rinviati a giudizio e condannati per violazione dell’art. 444 c.p. in relazione all’art. 452 c.p. per avere somministrato colposamente cibi pericolosi per la salute pubblica, nonché per le lesioni personali cagionate.
Cominciamo col dire che dal punto di vista investigativo i casi di tossinfezione alimentare presentano più di un ostacolo. L’elemento critico più eclatante consiste nel fatto che il più delle volte non si riesce a reperire il “corpo del reato”, ossia l’alimento che sulla base delle circostanze immediatamente conoscibili può apparire come la più probabile causa dell’evento. Ciò essenzialmente perché i sintomi della tossinfezione si presentano con un ritardo più o meno pronunciato, sicché l’intervento della polizia giudiziaria rischia di essere intempestivo (si va a cercare anche nei bidoni dell’immondizia, ma spesso senza successo). Inoltre, un eventuale recupero dell’alimento “incriminato” troppo tempo dopo la sua assunzione infettante rischia di portare a risultati analitici scarsamente attendibili rispetto al suo stato originario (salvo, per esempio, che sia stato conservato in frigorifero).
Ne consegue che i casi di tossinfezione alimentare vengono generalmente ricostruiti induttivamente. Il primo elemento da tenere in considerazione sarà l’esito dell’ispezione dei locali, delle attrezzature e delle derrate, che dovrà essere disposta con grande sollecitudine. In effetti, nella vicenda in commento il controllo portò a individuare gravi irregolarità di ordine igienico-sanitario, valutabili come significativo indizio della esistenza di condizioni generali e specifiche tali da favorire la proliferazione microbica.
Difficilmente si potrà fare a meno di una consulenza tecnica del pubblico ministero o di una perizia disposta dal giudice sugli aspetti medico-legali. Il consulente/perito dovrà raccogliere, incrociare e vagliare la documentazione medica e le dichiarazioni delle persone che hanno accusato i sintomi, per accertare tra l’altro: cosa mangiarono nell’occasione, quali sintomi si sono manifestati e quando. In questo modo l’esperto potrà delineare un quadro probabilistico della causa dell’infezione. Se poi l’esperto avrà a disposizione referti analitici che identifichino un certo fattore patogeno, la prova risulterà “blindata”, specie se il dato di laboratorio sia coerente con gli altri elementi raccolti.
Una volta accertato il fatto di reato rimane il problema spinoso delle responsabilità soggettive. È proprio questo il risvolto principale della sentenza.
Dalla motivazione si comprende che la condanna aveva raggiunto in primo luogo il consigliere di amministrazione specificamente delegato alla sicurezza e all’igiene dei prodotti alimentari e il responsabile del Piano di Autocontrollo. Indubbiamente erano questi i soggetti di “prima linea” a dover operare in modo da prevenire l’evento nefasto. Ma furono ritenuti responsabili anche il presidente del consiglio di amministrazione e un altro consigliere non direttamente coinvolti nella gestione del servizio.
È proprio su questa differenza che si è appuntato il ricorso di costoro, sostenendo che essi non si trovavano nella posizione di dominio della fonte del pericolo e, perciò, nulla gli poteva essere addebitato. Occorre in proposito ricordare che la giurisprudenza è consolidata nel senso di ammettere a certe condizioni la delega di determinate funzioni di controllo in capo a specifici soggetti. Il problema per il giudice è, come al solito, quello di verificare di volta in volta se tali condizioni ricorrevano.
La Corte ha respinto la deduzione difensiva, riprendendo la motivazione dei giudici di merito. Infatti, era emerso nel processo che la persona delegata alla sicurezza alimentare era priva della necessaria idoneità tecnica e qualifica professionale. Questo è un aspetto che di per sé esclude la validità della delega e rimette in campo la responsabilità del delegante. Inoltre, la Corte ha affermato l’assenza di rilevanti dimensioni dell’impresa o di esigenze organizzative tali da giustificare la delega, aggiungendo che sussisteva il divieto per i vertici aziendali di delegare a terzi la parte principale dell’oggetto sociale (ossia la fornitura di alimenti sani).
La sentenza si presta a un’ultima osservazione. Abbiamo detto che la condanna è avvenuta – correttamente – ai sensi degli artt. 444, 452 c.p.. Il reato in parola è un reato di pericolo, non di danno (quando si verifica il danno ricorrono altre fattispecie: nel caso, quella di lesioni personali colpose: art. 590 c.p.). Ciò significa che il reato sussiste purché l’alimento sia potenzialmente idoneo a provocare un danno alla salute pubblica, anche se questo non si verifica.
Tale idoneità lesiva non può, però, essere soltanto presunta in base a criteri precauzionali (per esempio, il mero superamento di limiti prudenziali relativi a determinate sostanze). Deve, invece, essere scientificamente provata. Ora, Salmonella entiridis è un germe patogeno. La Cassazione lo ha affermato anche in passato. Ciò significa che è ordinariamente in grado di provocare una tossinfezione. Dunque, violazione dell’art. 444 c.p.. Per contro, in più occasioni la Cassazione ha ritenuto configurabile il meno grave reato dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962. Ciò ha fatto perché tra le altre ipotesi tale ultima disposizione prevede anche il caso dell’alimento “nocivo”. Il punto è che se l’alimento è “nocivo” nel senso proprio del termine è, a maggior ragione, “pericoloso” nel senso dell’art. 444 c.p..
Ci portiamo dietro questa stridente frizione normativa da 50 anni. L’auspicio è che la Commissione ministeriale insediata lo scorso maggio per stendere un disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari possa e voglia risolvere una volta per tutte anche questo punto critico.
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