In base al reg. CE 2160/2003, le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato devono soddisfare il criterio microbiologico menzionato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del reg. CE 2073/2005 in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio.
Il diritto della UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad una normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare, le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione di un prodotto alimentare, per il mancato rispetto dei criteri microbiologici di cui al reg. CE 2073/2005.
La Corte di Giustizia della UE (CGUE) si è pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Innsbruck, a cui aveva fatto ricorso un Operatore del settore alimentare (Osa) contro la sanzione pecuniaria irrogatagli per avere commercializzato carne di pollame (in specie tacchino) senza il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica previsti dall’allegato del reg. CE 2073/2005. In particolare, dal campionamento eseguito dall’autorità di vigilanza austriaca era emerso che nel pollame messo in vendita al dettaglio era presente Salmonella Typhimurium, mentre la normativa europea ne stabilisce l’assenza in 25 g di prodotto.
Il giudice nazionale ha richiesto, in primo luogo, alla Corte di valutare se l’estensione della responsabilità al mero rivenditore per violazione della disciplina igienico-sanitaria sia conforme al diritto europeo. La Corte ha effettuato una ricognizione della normativa di riferimento, ricordando che l’art. 14 del reg. CE 178/2002 stabilisce che gli alimenti a rischio – da intendersi come quelli dannosi per la salute o inadatti al consumo umano – non possono essere immessi sul mercato. A sua volta l’art. 17 del regolamento attribuisce agli Osa la responsabilità di garantire in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che gli alimenti (e i mangimi) siano conformi alle regole di scurezza alimentare. Per parte sua, il reg. CE 2160/2003 sul controllo di Salmonella ed altri agenti zoonotici, come modificato dal reg. UE 1086/2011, stabilisce quali sono le specie animali le cui carni (fresche) devono rispettare i criteri microbiologici di cui al reg. CE 2073/2005, tra cui le carni di tacchino. Tutte le disposizioni menzionate hanno lo scopo di garantire il più elevato livello possibile di tutela della salute dei consumatori, in particolare – per quanto attiene al caso concreto – con riguardo alla contaminazione da agenti patogeni.
Per stabilire se la normativa europea in questione si riferisca anche alla vendita al dettaglio, la Corte richiama, in senso affermativo, l’art. 3, reg. 2073/2005, secondo cui gli Osa sono tenuti ad assicurare la conformità ai criteri microbiologici fissati nell’allegato: «in ogni fase della produzione, della lavorazione e della distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio». In termini analoghi si esprime l’art. 3 del reg. CE 178/2002 a proposito della nozione di “immissione sul mercato”. Da tali definizioni la Corte ricava la conclusione che la carne fresca di pollame di cui al procedimento principale, in quanto detenuta a scopo di vendita, doveva essere immune dalla contaminazione vietata per tutto il periodo della sua “conservabilità”, ossia durante il periodo che precede il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
Il prodotto campionato era posto in vendita confezionato da una impresa terza. Ciò nonostante il rivenditore era stato sanzionato per colpa secondo la legge austriaca con una sanzione pecuniaria (sembra di capire in via amministrativa). Viceversa, come è noto, secondo il nostro art. 19 della l. 283/1962, il mero rivenditore non è responsabile delle irregolarità intrinseche e occulte del prodotto venduto in confezioni originali, salvo che la confezione non sia integra.
La questione sollevata dal tribunale di Innsbruck ha riguardato proprio la compliance della disciplina austriaca alla normativa europea sotto il profilo del tipo di responsabilità attribuibile all’Osa in fase di distribuzione del prodotto.
La CGUE ha evidenziato che della responsabilità dell’Osa si occupa l’art. 17, par. 2, reg. CE 178/2002, che ne rimette alla legislazione nazionale la regolamentazione, peraltro pretendendo che le sanzioni da comminare siano comunque effettive, proporzionate e dissuasive. La Corte aggiunge che non è in linea di principio contraria al diritto europeo la legge nazionale che stabilisca una forma di responsabilità oggettiva – come quella ricorrente nel caso – a tutela della sicurezza alimentare, in particolare sotto il profilo microbiologico (che era l’oggetto della causa). Tuttavia, la sanzione non deve essere sproporzionata all’obiettivo da raggiungere quando sia possibile una alternativa meno afflittiva, che garantisca il medesimo risultato di incentivo all’osservanza della legge. Nelle parole della Corte: “Anche ammettendo che il sistema di sanzioni di cui al procedimento principale costituisca un sistema di responsabilità oggettiva, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un simile sistema non è, di per sé, sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti ove lo stesso sia idoneo a incoraggiare i soggetti interessati a rispettare le disposizioni di un regolamento e ove gli obiettivi perseguiti rivestano un interesse generale tale da giustificare l’introduzione di un siffatto sistema.”.
Qui, però, la Corte si è fermata, senza scendere nel merito, poiché spetta al giudice nazionale stabilire se il sistema sanzionatorio del proprio Paese risponda al requisito di proporzione.
Home » Carne di tacchino: i limiti di contaminazione microbiologica devono essere soddisfatti anche nella vendita al dettaglio
Carne di tacchino: i limiti di contaminazione microbiologica devono essere soddisfatti anche nella vendita al dettaglio
Corte di Giustizia della UE, sentenza del 13 novembre 2014, causa C-443/13 (riferimenti normativi: regolamenti (CE) 178/2002, 2160/2003, 2073/2005)
In base al reg. CE 2160/2003, le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato devono soddisfare il criterio microbiologico menzionato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del reg. CE 2073/2005 in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio.
Il diritto della UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad una normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare, le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione di un prodotto alimentare, per il mancato rispetto dei criteri microbiologici di cui al reg. CE 2073/2005.
La Corte di Giustizia della UE (CGUE) si è pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Innsbruck, a cui aveva fatto ricorso un Operatore del settore alimentare (Osa) contro la sanzione pecuniaria irrogatagli per avere commercializzato carne di pollame (in specie tacchino) senza il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica previsti dall’allegato del reg. CE 2073/2005. In particolare, dal campionamento eseguito dall’autorità di vigilanza austriaca era emerso che nel pollame messo in vendita al dettaglio era presente Salmonella Typhimurium, mentre la normativa europea ne stabilisce l’assenza in 25 g di prodotto.
Il giudice nazionale ha richiesto, in primo luogo, alla Corte di valutare se l’estensione della responsabilità al mero rivenditore per violazione della disciplina igienico-sanitaria sia conforme al diritto europeo. La Corte ha effettuato una ricognizione della normativa di riferimento, ricordando che l’art. 14 del reg. CE 178/2002 stabilisce che gli alimenti a rischio – da intendersi come quelli dannosi per la salute o inadatti al consumo umano – non possono essere immessi sul mercato. A sua volta l’art. 17 del regolamento attribuisce agli Osa la responsabilità di garantire in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che gli alimenti (e i mangimi) siano conformi alle regole di scurezza alimentare. Per parte sua, il reg. CE 2160/2003 sul controllo di Salmonella ed altri agenti zoonotici, come modificato dal reg. UE 1086/2011, stabilisce quali sono le specie animali le cui carni (fresche) devono rispettare i criteri microbiologici di cui al reg. CE 2073/2005, tra cui le carni di tacchino. Tutte le disposizioni menzionate hanno lo scopo di garantire il più elevato livello possibile di tutela della salute dei consumatori, in particolare – per quanto attiene al caso concreto – con riguardo alla contaminazione da agenti patogeni.
Per stabilire se la normativa europea in questione si riferisca anche alla vendita al dettaglio, la Corte richiama, in senso affermativo, l’art. 3, reg. 2073/2005, secondo cui gli Osa sono tenuti ad assicurare la conformità ai criteri microbiologici fissati nell’allegato: «in ogni fase della produzione, della lavorazione e della distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio». In termini analoghi si esprime l’art. 3 del reg. CE 178/2002 a proposito della nozione di “immissione sul mercato”. Da tali definizioni la Corte ricava la conclusione che la carne fresca di pollame di cui al procedimento principale, in quanto detenuta a scopo di vendita, doveva essere immune dalla contaminazione vietata per tutto il periodo della sua “conservabilità”, ossia durante il periodo che precede il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
Il prodotto campionato era posto in vendita confezionato da una impresa terza. Ciò nonostante il rivenditore era stato sanzionato per colpa secondo la legge austriaca con una sanzione pecuniaria (sembra di capire in via amministrativa). Viceversa, come è noto, secondo il nostro art. 19 della l. 283/1962, il mero rivenditore non è responsabile delle irregolarità intrinseche e occulte del prodotto venduto in confezioni originali, salvo che la confezione non sia integra.
La questione sollevata dal tribunale di Innsbruck ha riguardato proprio la compliance della disciplina austriaca alla normativa europea sotto il profilo del tipo di responsabilità attribuibile all’Osa in fase di distribuzione del prodotto.
La CGUE ha evidenziato che della responsabilità dell’Osa si occupa l’art. 17, par. 2, reg. CE 178/2002, che ne rimette alla legislazione nazionale la regolamentazione, peraltro pretendendo che le sanzioni da comminare siano comunque effettive, proporzionate e dissuasive. La Corte aggiunge che non è in linea di principio contraria al diritto europeo la legge nazionale che stabilisca una forma di responsabilità oggettiva – come quella ricorrente nel caso – a tutela della sicurezza alimentare, in particolare sotto il profilo microbiologico (che era l’oggetto della causa). Tuttavia, la sanzione non deve essere sproporzionata all’obiettivo da raggiungere quando sia possibile una alternativa meno afflittiva, che garantisca il medesimo risultato di incentivo all’osservanza della legge. Nelle parole della Corte: “Anche ammettendo che il sistema di sanzioni di cui al procedimento principale costituisca un sistema di responsabilità oggettiva, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un simile sistema non è, di per sé, sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti ove lo stesso sia idoneo a incoraggiare i soggetti interessati a rispettare le disposizioni di un regolamento e ove gli obiettivi perseguiti rivestano un interesse generale tale da giustificare l’introduzione di un siffatto sistema.”.
Qui, però, la Corte si è fermata, senza scendere nel merito, poiché spetta al giudice nazionale stabilire se il sistema sanzionatorio del proprio Paese risponda al requisito di proporzione.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’