Nella determinazione del profitto del reato confiscabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 231/2001, non devono essere considerati, e quindi scomputati, i costi in senso aziendalistico necessari per produrre il reddito illecito.
La Corte si è occupata di una vicenda in cui era ipotizzata l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio nel settore delle importazioni di prodotti agroalimentari e successiva commercializzazione degli stessi in ambito comunitario come prodotti biologici, in realtà privi dei relativi requisiti, anche tramite la creazione di imprese produttrici in Paesi terzi, affiancando organismi di controllo fittizi o compiacenti.
È evidente che la vendita come biologico di un prodotto che non è tale, perché non segue una certa filiera produttiva con determinate caratteristiche, integra il delitto di cui all’art. 515 c.p., in quanto trae in inganno il consumatore sulla effettiva qualità della merce.
Va premesso anche che per effetto della innovazione introdotta con la l. 99/2009 il delitto di frode in commercio, e gli altri affini contro l’industria e il commercio, costituisce reato presupposto della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche e degli enti. Ciò comporta che quando il reato sia stato per esempio commesso dall’amministratore nell’interesse o a vantaggio della società che dirige, la società stessa è suscettibile di essere colpita da una sanzione pecuniaria, da misure interdittive (come l’interdizione dall’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni ecc.) e dalla confisca del profitto del reato.
Nel nostro caso era per l’appunto in discussione l’entità del profitto confiscabile e, quindi, sequestrabile in via anticipatoria. Nei confronti di una delle società coinvolte nell’inchiesta il gip del tribunale di Pesaro, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro per equivalente di beni per un valore di oltre € 1,3 mln. “Per equivalente” significa che il sequestro, e poi la confisca, colpisce non direttamente il profitto ricavato dal reato (nella specie il denaro ricavato dalla vendita illecita), ma anche beni non collegati al profitto conseguito e di per sé di provenienza lecita (per esempio titoli, autovetture, quote societarie, immobili acquisiti anche prima della commissione del reato).
Il tribunale del riesame aveva, però, ridotto l’entità del sequestro a poco più della metà del valore, in quanto aveva stimato che dovessero essere dedotti i costi di acquisto, compresa l’IVA, e di trasporto della merce. Il pubblico ministero ha fatto ricorso in Cassazione, denunciando l’erroneità di tale conteggio e la Corte gli ha dato ragione.
Infatti, è stato affermato che il profitto da reato non va calcolato secondo criteri aziendalistici. Questo è vero non solo quando l’impresa è totalmente volta all’illecito (si pensi alla “cartiera” di fatture false), ma anche quando solo parte dell’attività esercitata sia connotata in termini delinquenziali. Più precisamente, quando la prestazione che determina un profitto illecito (la vendita di un bene, la prestazione di un servizio) non è tuttavia tale da inficiare interamente il rapporto contrattuale, va tenuto conto del vantaggio che l’altra parte oggettivamente consegue. Ma questo, ribadisce la Corte, non significa fare applicazione di parametri aziendalistici.
Nel caso di specie, i consumatori che avevano acquistato come biologici prodotti che non lo erano avevano pagato un prezzo superiore a quello di un equivalente prodotto generico, con conseguente profitto illecito per il venditore. Ma il profitto illecito non era costituito dall’intero prezzo incamerato, ma soltanto dal sovrapprezzo dovuto all’inganno perpetrato. In altri termini, il profitto confiscabile doveva essere determinato come differenza tra il prezzo di vendita del prodotto finto-biologico e il reale valore di mercato della merce venduta.
Questa conclusione avrebbe dovuto comportare una restituzione degli atti al tribunale per ricalcolare l’entità del sequestro (tra l’altro con qualche evidente difficoltà nella determinazione del prezzo comparativo degli omologhi prodotti “convenzionali” anziché biologici).
La Corte ha invece semplicemente annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale, facendo rivivere l’originaria ordinanza del gip, sulla base della considerazione che esistevano elementi tali da far considerare l’intera attività d’impresa come illecita, di modo che l’intero profitto ricavato si presentava come confiscabile.
Home » Il profitto da reato non va calcolato secondo criteri aziendalistici
Il profitto da reato non va calcolato secondo criteri aziendalistici
Cassazione penale, sentenza n. 15249 dell’11 novembre 2014 (riferimenti normativi: art. 515 c.p.; artt. 19 e 25-bis1, d.lgs. 231/2001)
Nella determinazione del profitto del reato confiscabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 231/2001, non devono essere considerati, e quindi scomputati, i costi in senso aziendalistico necessari per produrre il reddito illecito.
La Corte si è occupata di una vicenda in cui era ipotizzata l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio nel settore delle importazioni di prodotti agroalimentari e successiva commercializzazione degli stessi in ambito comunitario come prodotti biologici, in realtà privi dei relativi requisiti, anche tramite la creazione di imprese produttrici in Paesi terzi, affiancando organismi di controllo fittizi o compiacenti.
È evidente che la vendita come biologico di un prodotto che non è tale, perché non segue una certa filiera produttiva con determinate caratteristiche, integra il delitto di cui all’art. 515 c.p., in quanto trae in inganno il consumatore sulla effettiva qualità della merce.
Va premesso anche che per effetto della innovazione introdotta con la l. 99/2009 il delitto di frode in commercio, e gli altri affini contro l’industria e il commercio, costituisce reato presupposto della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche e degli enti. Ciò comporta che quando il reato sia stato per esempio commesso dall’amministratore nell’interesse o a vantaggio della società che dirige, la società stessa è suscettibile di essere colpita da una sanzione pecuniaria, da misure interdittive (come l’interdizione dall’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni ecc.) e dalla confisca del profitto del reato.
Nel nostro caso era per l’appunto in discussione l’entità del profitto confiscabile e, quindi, sequestrabile in via anticipatoria. Nei confronti di una delle società coinvolte nell’inchiesta il gip del tribunale di Pesaro, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro per equivalente di beni per un valore di oltre € 1,3 mln. “Per equivalente” significa che il sequestro, e poi la confisca, colpisce non direttamente il profitto ricavato dal reato (nella specie il denaro ricavato dalla vendita illecita), ma anche beni non collegati al profitto conseguito e di per sé di provenienza lecita (per esempio titoli, autovetture, quote societarie, immobili acquisiti anche prima della commissione del reato).
Il tribunale del riesame aveva, però, ridotto l’entità del sequestro a poco più della metà del valore, in quanto aveva stimato che dovessero essere dedotti i costi di acquisto, compresa l’IVA, e di trasporto della merce. Il pubblico ministero ha fatto ricorso in Cassazione, denunciando l’erroneità di tale conteggio e la Corte gli ha dato ragione.
Infatti, è stato affermato che il profitto da reato non va calcolato secondo criteri aziendalistici. Questo è vero non solo quando l’impresa è totalmente volta all’illecito (si pensi alla “cartiera” di fatture false), ma anche quando solo parte dell’attività esercitata sia connotata in termini delinquenziali. Più precisamente, quando la prestazione che determina un profitto illecito (la vendita di un bene, la prestazione di un servizio) non è tuttavia tale da inficiare interamente il rapporto contrattuale, va tenuto conto del vantaggio che l’altra parte oggettivamente consegue. Ma questo, ribadisce la Corte, non significa fare applicazione di parametri aziendalistici.
Nel caso di specie, i consumatori che avevano acquistato come biologici prodotti che non lo erano avevano pagato un prezzo superiore a quello di un equivalente prodotto generico, con conseguente profitto illecito per il venditore. Ma il profitto illecito non era costituito dall’intero prezzo incamerato, ma soltanto dal sovrapprezzo dovuto all’inganno perpetrato. In altri termini, il profitto confiscabile doveva essere determinato come differenza tra il prezzo di vendita del prodotto finto-biologico e il reale valore di mercato della merce venduta.
Questa conclusione avrebbe dovuto comportare una restituzione degli atti al tribunale per ricalcolare l’entità del sequestro (tra l’altro con qualche evidente difficoltà nella determinazione del prezzo comparativo degli omologhi prodotti “convenzionali” anziché biologici).
La Corte ha invece semplicemente annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale, facendo rivivere l’originaria ordinanza del gip, sulla base della considerazione che esistevano elementi tali da far considerare l’intera attività d’impresa come illecita, di modo che l’intero profitto ricavato si presentava come confiscabile.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’