Salame Felino: in assenza di registrazione comunitaria non puo’ essere accordata alcuna tutela

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Cassazione civile, sentenza n. 2828 del 15 febbraio 2015 (riferimenti normativi: art. 31, d.lgs. 198/1996; art. 2598, c.c.)

Non esiste un diritto esclusivo all’utilizzo della denominazione “Salame Felino” per i produttori della zona di provenienza, qualora la denominazione geografica non sia stata registrata.
Costituisce concorrenza sleale la commercializzazione come “Salame Felino” o “tipo Felino” di un prodotto che non sia originario della zona geografica indicata
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Con la sentenza in commento viene a conclusione una vicenda giudiziaria che ha preso le mosse nel lontano 1998 (sic!) e che ha opposto l’Associazione dei produttori del salame Felino alla KRAFT. L’Associazione lamentava la messa in commercio da parte della concorrente di salame denominato “Felino” o “tipo Felino”, pur non provenendo dalla zona geografica riportata in etichetta (in particolare, la produzione avveniva a Cremona, anziché nel parmense).
Tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello davano ragione ai ricorrenti, osservando che, pur in assenza di registrazione della denominazione geografica a livello comunitario, la privativa discendeva dal collegamento della reputazione del prodotto con la circoscritta zona geografica di provenienza. Venivano, pertanto, riconosciuti sia l’abuso di denominazione sia la concorrenza sleale.
La Cassazione, nel 2013, sospendeva il processo rimettendo pregiudizialmente gli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) affinché tale organo fornisse l’interpretazione conforme ai trattati dell’art. 2 del reg. CEE 2081/92, vigente all’epoca dei fatti, necessaria alla soluzione del caso nazionale. Tale iniziativa fu probabilmente dettata anche dall’incertezza interpretativa che investiva la tutelabilità delle denominazioni geografiche non registrate a livello comunitario. Infatti, mentre la dottrina italiana era perlopiù favorevole a ritenere che vi fossero spazi di intervento tutorio da parte dell’ordinamento nazionale ove non potesse scattare la privativa comunitaria, la CGUE era schierata nel ritenere esaustivo il sistema comunitario, decretando l’inammissibilità di tutele esorbitanti dalla cornice dell’allora reg. CEE 2081/92. La CGUE si è pronunciata sulla questione pregiudiziale con sentenza C-35/13 dell’8 maggio 2014, affermando che: “Il regolamento CEE 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento CE 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento CEE 2081/92, come modificato dal regolamento CE 535/97, e, dall’altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare”. Occorre in proposito ricordare che la giurisprudenza comunitaria riconosce che l’interesse alla tutela dei consumatori, sotteso alla disciplina delle denominazioni d’origine, può validamente fondare la deroga al principio di libera circolazione. Non è, dunque, su questo fronte che la legge nazionale deve cedere.
La norma nazionale che viene in questione è quella di cui all’art. 31 del d.lgs. 198/1996, che dispone: «Per indicazione geografica si intende quella che identifica un Paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione». Ed è proprio su di essa che la Corte d’appello imperniò la decisione favorevole ai produttori di salame Felino. Secondo quel giudice, infatti, il collegamento tra il prodotto e il territorio che gli dà il nome non può più dirsi fondato sull’apporto degli specifici microrganismi di quell’ambiente, mentre la materia prima e il processo tecnologico di produzione sono replicabili altrove. D’altra parte, il salame di Felino si è guadagnato nel tempo una reputazione legata a quella zona. Ecco, allora, che secondo i giudici di secondo grado poteva essere riconosciuta tutela al salame effettivamente prodotto in loco.
La Cassazione ha invece osservato che la definizione di “indicazione geografica” contenuta nell’art. 31 del d.lgs. 198/1996 è sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’art. 2 del reg. CEE 2081/92, che richiama anche il legame reputazionale tra prodotto e origine geografica. Ma se questo è vero – ragiona la Corte – allora non può esservi spazio per l’applicazione autonoma della normativa nazionale, in quanto questa si esaurisce nella disciplina comunitaria, senza ritagliarsi spazi ulteriori di protezione (come pure, a determinate condizioni, potrebbe astrattamente fare). La Corte ne conclude che in assenza di registrazione comunitaria (avvenuta per il Salame Felino solo nel marzo 2013 come IGP) non può essere accordata alcuna tutela.
Il secondo comma dell’art. 31 del d.lgs. 198/1996 recita che «costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d’origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica». E in effetti, in origine, il ricorso dei produttori del Felino fu accolto anche sotto questo profilo.
La Cassazione ha osservato che la disposizione contempla due casi distinti: nel primo, l’ingannevolezza deriva semplicemente dall’indicazione di una provenienza geografica non veritiera; nel secondo, la distorsione della concorrenza si coagula intorno alla attribuzione al prodotto di caratteristiche connesse a una certa origine territoriale, ma che esso in realtà non possiede. Ora, in quest’ultima evenienza ci si trova nuovamente nell’ambito di applicazione del regolamento comunitario e se manca la registrazione non c’è tutela. Nel primo caso, invece, in cui non vengono in considerazione le qualità del prodotto, ma semplicemente la mendace indicazione di provenienza geografica, lì può ravvisarsi concorrenza sleale. Nella specie, però, non erano invocabili i rimedi propri di tale violazione perché i produttori del Felino avevano fondato le proprie ragioni sulle peculiari qualità del prodotto, ragioni che, come si è visto, non erano vittoriosamente spendibili in giudizio.

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