La detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce reato di danno rispetto al c.d. “ordine alimentare”. Peraltro, ciò non comporta sostanziali differenze rispetto alla giurisprudenza che lo qualifica come reato di pericolo presunto.
Questa recentissima sentenza della Cassazione ritorna per l’ennesima volta sul cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari (art. 5, lett. b, l. 283/1962), fornendo una puntualizzazione tecnico-giuridica che, pur contraddicendo formalmente altra giurisprudenza, non immuta nella sostanza l’individuazione della condotta punibile.
La precisazione nasce in risposta ai motivi del ricorso contro la decisione del primo giudice. L’imputato era stato condannato a una modesta pena pecuniaria (ricordo che la pena irrogabile può essere anche quella detentiva) per avere detenuto alimenti mal conservati in una mensa aziendale da lui gestita.
Il difensore si è lamentato, del tutto formalisticamente, che la sentenza impugnata aveva qualificato il reato come di pericolo presunto, tale cioè da essere provato anche in assenza di qualsiasi accertamento sulla non commestibilità dell’alimento. Per contro, questa l’obiezione del difensore, fin dal 2002 le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la violazione in questione rappresenta un reato di danno.
Ma no, dice la Corte respingendo il ricorso. Il ricorrente cita bene la giurisprudenza, ma dire che quel reato è di danno o di pericolo è la stessa cosa.
“Dove sta il trucco?”, viene da chiedersi.
Tutto sta a intendersi. I giuristi sono bravissimi a dire la stessa cosa con parole dal significato opposto, coltivando un antico vezzo di bizantinismo che non solo la gente c.d. comune non capisce, ma neppure – c’è da immaginare – molti degli operatori del settore, che giuristi non sono, ma che quelle norme devono applicare, per esempio in sede ispettiva.
Quando la giurisprudenza affermava, come ancora talvolta afferma, che di fronte ad alimenti mal conservati si è in presenza di un reato di pericolo e, come non bastasse, pure presunto, si riferisce al fatto che non occorre che il prodotto sia dannoso per la salute del consumatore. Quando, invece, lo stesso “Supremo Consesso” pontifica sul danno inerente al reato, non si riferisce più al bene della salute, ma a quel bene impalpabile ed evanescente che con un colpo di genio linguistico viene chiamato l’ “ordine alimentare”. Cambiato, come dicono i giuristi, il “bene giuridico” protetto dalla disposizione penale, cambia tutta la prospettiva e si può tranquillamente parlare di danno invece che di pericolo e viceversa. Viene davvero da chiedersi se tutto questo spellarsi le meningi serva a qualche cosa.
Ma torniamo al dunque. Il difensore ha torto perché la Cassazione ribadisce quello che ha sempre detto e cioè che per la configurazione del reato non occorre la prova di una qualche alterazione dell’intrinseco dell’alimento, essendo sufficiente la violazione delle regole che prescrivono le modalità estrinseche di conservazione, regole che possono essere normative o anche soltanto di esperienza.
Nella specie si addebitava all’imputato che i prodotti erano detenuti “confezionati in modo anonimo e senza alcuna etichettatura”. Detto così, francamente, è un po’ difficile ravvisare il reato se non si aggiunge, per esempio, che erano detenuti in locali o frigoriferi sporchi o in modo promiscuo (carni con verdure ecc.) o a temperatura non consentita ecc.. Ma probabilmente si tratta soltanto di un difetto di informazione della motivazione della sentenza.
L’altro motivo di ricorso contestava che il primo giudice aveva dato per scontato, senza provarlo, che gli alimenti in questione fossero destinati a terzi. Anche qui il difensore è incappato nelle maglie granitiche di una giurisprudenza che valuta sulla base di indizi la destinazione a terzi degli alimenti non conformi. Così è logico ritenere che del cibo conservato in una mensa aziendale debba servire per la somministrazione e altrettanto che siano destinati alla vendita, per esempio, i prodotti detenuti non solo nei locali di vendita di uno spaccio, ma anche in quelli attigui. Infatti, a tacer d’altro, se non sono destinati a terzi i prodotti debbono essere separati e identificati con apposito cartello.
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Cattiva conservazione, nessuna differenza tra reato di danno e di pericolo
Cassazione penale, sentenza n. 41383 del 6 ottobre 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b, l. 283/1962)
La detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce reato di danno rispetto al c.d. “ordine alimentare”. Peraltro, ciò non comporta sostanziali differenze rispetto alla giurisprudenza che lo qualifica come reato di pericolo presunto.
Questa recentissima sentenza della Cassazione ritorna per l’ennesima volta sul cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari (art. 5, lett. b, l. 283/1962), fornendo una puntualizzazione tecnico-giuridica che, pur contraddicendo formalmente altra giurisprudenza, non immuta nella sostanza l’individuazione della condotta punibile.
La precisazione nasce in risposta ai motivi del ricorso contro la decisione del primo giudice. L’imputato era stato condannato a una modesta pena pecuniaria (ricordo che la pena irrogabile può essere anche quella detentiva) per avere detenuto alimenti mal conservati in una mensa aziendale da lui gestita.
Il difensore si è lamentato, del tutto formalisticamente, che la sentenza impugnata aveva qualificato il reato come di pericolo presunto, tale cioè da essere provato anche in assenza di qualsiasi accertamento sulla non commestibilità dell’alimento. Per contro, questa l’obiezione del difensore, fin dal 2002 le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la violazione in questione rappresenta un reato di danno.
Ma no, dice la Corte respingendo il ricorso. Il ricorrente cita bene la giurisprudenza, ma dire che quel reato è di danno o di pericolo è la stessa cosa.
“Dove sta il trucco?”, viene da chiedersi.
Tutto sta a intendersi. I giuristi sono bravissimi a dire la stessa cosa con parole dal significato opposto, coltivando un antico vezzo di bizantinismo che non solo la gente c.d. comune non capisce, ma neppure – c’è da immaginare – molti degli operatori del settore, che giuristi non sono, ma che quelle norme devono applicare, per esempio in sede ispettiva.
Quando la giurisprudenza affermava, come ancora talvolta afferma, che di fronte ad alimenti mal conservati si è in presenza di un reato di pericolo e, come non bastasse, pure presunto, si riferisce al fatto che non occorre che il prodotto sia dannoso per la salute del consumatore. Quando, invece, lo stesso “Supremo Consesso” pontifica sul danno inerente al reato, non si riferisce più al bene della salute, ma a quel bene impalpabile ed evanescente che con un colpo di genio linguistico viene chiamato l’ “ordine alimentare”. Cambiato, come dicono i giuristi, il “bene giuridico” protetto dalla disposizione penale, cambia tutta la prospettiva e si può tranquillamente parlare di danno invece che di pericolo e viceversa. Viene davvero da chiedersi se tutto questo spellarsi le meningi serva a qualche cosa.
Ma torniamo al dunque. Il difensore ha torto perché la Cassazione ribadisce quello che ha sempre detto e cioè che per la configurazione del reato non occorre la prova di una qualche alterazione dell’intrinseco dell’alimento, essendo sufficiente la violazione delle regole che prescrivono le modalità estrinseche di conservazione, regole che possono essere normative o anche soltanto di esperienza.
Nella specie si addebitava all’imputato che i prodotti erano detenuti “confezionati in modo anonimo e senza alcuna etichettatura”. Detto così, francamente, è un po’ difficile ravvisare il reato se non si aggiunge, per esempio, che erano detenuti in locali o frigoriferi sporchi o in modo promiscuo (carni con verdure ecc.) o a temperatura non consentita ecc.. Ma probabilmente si tratta soltanto di un difetto di informazione della motivazione della sentenza.
L’altro motivo di ricorso contestava che il primo giudice aveva dato per scontato, senza provarlo, che gli alimenti in questione fossero destinati a terzi. Anche qui il difensore è incappato nelle maglie granitiche di una giurisprudenza che valuta sulla base di indizi la destinazione a terzi degli alimenti non conformi. Così è logico ritenere che del cibo conservato in una mensa aziendale debba servire per la somministrazione e altrettanto che siano destinati alla vendita, per esempio, i prodotti detenuti non solo nei locali di vendita di uno spaccio, ma anche in quelli attigui. Infatti, a tacer d’altro, se non sono destinati a terzi i prodotti debbono essere separati e identificati con apposito cartello.
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