Per “frode tossica o comunque dannosa alla salute” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto. In tal caso, il giudice non può concedere i benefici di legge.
Il caso riguarda la condanna del legale rappresentante di un caseificio per avere detenuto per la vendita una forma di formaggio Raschera contaminata da enterotossina staffilococcica. Veniva contestato il reato dell’art. 5, lett. d). l. 283/1962 sotto il profilo dell’insudiciamento e comunque della nocività della sostanza alimentare.
L’imputato ha presentato ben sette motivi diversi di ricorso. Tra questi ha invocato la normativa comunitaria, in particolare il reg. UE 2073/05, che limiterebbe, secondo la difesa, gli accertamenti microbiologici ai soli prodotti già immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. Dal momento che, al contrario, i campionamenti erano avvenuti nello stabilimento di produzione, essi sarebbero stati effettuati illegittimamente. Infatti, il formaggio campionato non si poteva considerare immesso in commercio, trovandosi ancora all’interno del caseificio e sotto il diretto controllo dell’operatore.
La Corte ha respinto questa interpretazione, osservando che la normativa comunitaria, e in particolare il reg. CE 882/2004, impone agli Stati membri misure di prevenzione adottabili anche nella fase di produzione e di trasformazione del prodotto, oltre che ovviamente nella fase della distribuzione, in modo da garantire una maggiore ed anticipata tutela della salute del consumatore.
L’imputato aveva avanzato un’ulteriore critica alla sentenza che lo aveva condannato, sostenendo che al momento del prelievo non era ancora terminata la stagionatura del formaggio e che, pertanto, il prodotto poteva essere ancora sottoposto a verifiche in sede di autocontrollo.
La Corte ha rigettato anche questo motivo di ricorso per il fatto che la circostanza dedotta dalla difesa non era stata provata e rimaneva perciò una mera allegazione della parte.
Incidentalmente chiediamoci se la decisione sarebbe stata diversa qualora effettivamente il prodotto avesse dovuto subire un’ulteriore maturazione.
Bisogna ricordare che il reato di cui all’art. 5 della l. 283/1962 può perfezionarsi in qualsiasi fase del ciclo produttivo. Quindi, non solo esso può riguardare un prodotto non conforme non ancora circuitato nel mercato (come la sentenza ribadisce), ma a rigore può essere accertato in qualsiasi momento della lavorazione.
Occorre, però, ammettere che se il campionamento con esito sfavorevole viene effettuato a monte di un processo di lavorazione che, secondo le specifiche tecniche ed il Piano di autocontrollo, porterebbe per esempio alla bonifica della contaminazione riscontrata o all’esclusione del prodotto dal ciclo produttivo, ecco che allora dovrebbe negarsi la sussistenza del reato, almeno dal punto di vista soggettivo.
La sentenza esplora il significato della nozione di sostanze alimentari “comunque nocive” di cui alla lett. d) dell’art. 5 per affermare una volta di più che a tal fine è necessario e sufficiente l’accertamento della presenza di agenti patogeni, come nella specie le enterotossine stafilococciche, che abbiano l’attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana.
Tocca ripetere a mia volta che dove si configuri la pericolosità in concreto dell’alimento dovrebbe essere messa in campo la violazione dell’art. 444 del c.p., quantomeno nella forma colposa. Tanto più dove, come si argomenta nella motivazione, si ritiene ricorrere l’ipotesi della frode tossica.
Le conseguenze della condanna per frode tossica sono particolarmente rigorose in quanto non possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
L’imputato si lamentava che, contrariamente al disposto di legge, tali benefici gli fossero stati riconosciuti (si può avere interesse a non ottenere la sospensione condizionale quando la pena irrogata è soltanto quella pecuniaria, per non “bruciarsi” la condizionale).
La Cassazione ha ricordato che “per “frode tossica o comunque dannosa alla salute” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto”. Si aggiunge che due sono gli aspetti che integrano la fattispecie: uno soggettivo (consistente in un comportamento fraudolento) ed uno oggettivo (riassumibile nella dannosità dell’alimento). Il fatto contestato rientrava certamente, per quanto detto sopra, in un’ipotesi di frode tossica, da cui l’annullamento della sentenza di merito nella parte in cui aveva erroneamente concesso i cosiddetti “doppi benefici di legge”.
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Frode tossica: nessun beneficio di legge
Cassazione penale, sentenza n. 6621 del 12 febbraio 2014 (riferimenti normativi: art. 5 e 6, l. 283/1962)
Per “frode tossica o comunque dannosa alla salute” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto. In tal caso, il giudice non può concedere i benefici di legge.
Il caso riguarda la condanna del legale rappresentante di un caseificio per avere detenuto per la vendita una forma di formaggio Raschera contaminata da enterotossina staffilococcica. Veniva contestato il reato dell’art. 5, lett. d). l. 283/1962 sotto il profilo dell’insudiciamento e comunque della nocività della sostanza alimentare.
L’imputato ha presentato ben sette motivi diversi di ricorso. Tra questi ha invocato la normativa comunitaria, in particolare il reg. UE 2073/05, che limiterebbe, secondo la difesa, gli accertamenti microbiologici ai soli prodotti già immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. Dal momento che, al contrario, i campionamenti erano avvenuti nello stabilimento di produzione, essi sarebbero stati effettuati illegittimamente. Infatti, il formaggio campionato non si poteva considerare immesso in commercio, trovandosi ancora all’interno del caseificio e sotto il diretto controllo dell’operatore.
La Corte ha respinto questa interpretazione, osservando che la normativa comunitaria, e in particolare il reg. CE 882/2004, impone agli Stati membri misure di prevenzione adottabili anche nella fase di produzione e di trasformazione del prodotto, oltre che ovviamente nella fase della distribuzione, in modo da garantire una maggiore ed anticipata tutela della salute del consumatore.
L’imputato aveva avanzato un’ulteriore critica alla sentenza che lo aveva condannato, sostenendo che al momento del prelievo non era ancora terminata la stagionatura del formaggio e che, pertanto, il prodotto poteva essere ancora sottoposto a verifiche in sede di autocontrollo.
La Corte ha rigettato anche questo motivo di ricorso per il fatto che la circostanza dedotta dalla difesa non era stata provata e rimaneva perciò una mera allegazione della parte.
Incidentalmente chiediamoci se la decisione sarebbe stata diversa qualora effettivamente il prodotto avesse dovuto subire un’ulteriore maturazione.
Bisogna ricordare che il reato di cui all’art. 5 della l. 283/1962 può perfezionarsi in qualsiasi fase del ciclo produttivo. Quindi, non solo esso può riguardare un prodotto non conforme non ancora circuitato nel mercato (come la sentenza ribadisce), ma a rigore può essere accertato in qualsiasi momento della lavorazione.
Occorre, però, ammettere che se il campionamento con esito sfavorevole viene effettuato a monte di un processo di lavorazione che, secondo le specifiche tecniche ed il Piano di autocontrollo, porterebbe per esempio alla bonifica della contaminazione riscontrata o all’esclusione del prodotto dal ciclo produttivo, ecco che allora dovrebbe negarsi la sussistenza del reato, almeno dal punto di vista soggettivo.
La sentenza esplora il significato della nozione di sostanze alimentari “comunque nocive” di cui alla lett. d) dell’art. 5 per affermare una volta di più che a tal fine è necessario e sufficiente l’accertamento della presenza di agenti patogeni, come nella specie le enterotossine stafilococciche, che abbiano l’attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana.
Tocca ripetere a mia volta che dove si configuri la pericolosità in concreto dell’alimento dovrebbe essere messa in campo la violazione dell’art. 444 del c.p., quantomeno nella forma colposa. Tanto più dove, come si argomenta nella motivazione, si ritiene ricorrere l’ipotesi della frode tossica.
Le conseguenze della condanna per frode tossica sono particolarmente rigorose in quanto non possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
L’imputato si lamentava che, contrariamente al disposto di legge, tali benefici gli fossero stati riconosciuti (si può avere interesse a non ottenere la sospensione condizionale quando la pena irrogata è soltanto quella pecuniaria, per non “bruciarsi” la condizionale).
La Cassazione ha ricordato che “per “frode tossica o comunque dannosa alla salute” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto”. Si aggiunge che due sono gli aspetti che integrano la fattispecie: uno soggettivo (consistente in un comportamento fraudolento) ed uno oggettivo (riassumibile nella dannosità dell’alimento). Il fatto contestato rientrava certamente, per quanto detto sopra, in un’ipotesi di frode tossica, da cui l’annullamento della sentenza di merito nella parte in cui aveva erroneamente concesso i cosiddetti “doppi benefici di legge”.
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