Traffico illecito di bovini, reato di ricettazione per il detentore dei “pendagli” auricolari

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Cassazione penale, sentenza n. 17979 del 19 aprile 2013 (riferimenti normativi: artt. 440, 444, 648 c.p.)

Risponde del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) il detentore di “pendagli” auricolari di animali macellati.
I reati di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 440 c.p.) devono essere provati dimostrando l’effettiva pericolosità della sostanza alimentare sottoposta ad accertamento, tra cui rientra anche l’animale vivo.

La sentenza in commento si occupa di un traffico illecito di bovini. Ciò fornisce il destro per osservare che il settore dell’allevamento degli animali da macello presenta tradizionalmente, specie in determinate aree geografiche – che non sono solo nel Meridione! -, aspetti di spiccata vulnerabilità a gestioni criminali, anche in forma di vere e proprie associazioni delinquenziali. Come è dimostrato da numerose vicende giudiziarie, tale area si presta per la sua rilevante profittabilità economica a una vasta gamma di illeciti penali e amministrativi, che svaria dalle frodi in commercio ai delitti contro la salute pubblica, dal falso al contrabbando alla frode fiscale.
Se si vuole guardare la questione da questo punto di vista, occorre ricordare come in plurimi casi l’ambiente degli allevatori si manifesta ostile ai controlli veterinari e se talvolta sfodera atteggiamenti intimidatori nei confronti del personale di vigilanza riducendo la propria già scarsa penetrabilità agli accertamenti, tal’altra riesce ad avvalersi della complicità (magari estorta) degli stessi controllori, come accenna anche la sentenza in questione.
Questa premessa non intende criminalizzare un intero settore economico, estremamente importante per l’economia del Paese, e tanto meno i veterinari, la cui professionalità è tra le più alte d’Europa, ma soltanto non far dimenticare che in esso si annidano anche comportamenti illegali e talvolta pericolosi per la salute pubblica. Può servire, invece, a inquadrare la vicenda giudiziaria che ha condotto la Cassazione ad enunciare i principi di diritto riportati in rubrica.
Il contesto è quello di un commercio illegale delle carni, in cui spicca come motore, sembra di capire, dell’intero meccanismo fraudolento l’utilizzo illecito di marche auricolari già appartenute a bestiame macellato.
Come è noto, tali “pendagli” servono a identificare ufficialmente un singolo specifico animale in modo da poterne tracciare per ragioni sanitarie il percorso dalla nascita alla macellazione o comunque alla morte. È, perciò, prescritta la distruzione della marca auricolare al decesso dell’animale in modo da impedirne il riutilizzo per identificare abusivamente altro animale (per esempio perché, malato, non potrebbe essere altrimenti condotto al macello o con finalità di contrabbando o frode fiscale).
Nel nostro caso uno degli imputati era stato trovato in possesso di “orecchini” (come vengono chiamati in una intercettazione telefonica) riferibili a bovini già abbattuti, dal che la contestazione di ricettazione. Questo delitto sussiste quando si entra in possesso di una cosa proveniente da altro delitto. La sentenza di merito aveva individuato il delitto presupposto nel furto, ipotizzando che le marche auricolari fossero state sottratte illegittimamente. Dal momento che in realtà non si era accertato come fossero finite nelle mani dell’imputato, la Cassazione “blinda” la motivazione osservando che, se anche non provato il furto, non sarebbe stato possibile il recupero delle matricole se non fossero stati commessi i reati di falso nei registri e di omissione in atti d’ufficio da parte del veterinario ufficiale, individuando pertanto in tali delitti l’origine “mediata” della detenzione illecita delle matricole. Queste erano poi servite per camuffare il traffico illecito di bestiame attraverso l’abusivo abbinamento ad animali anonimi, con la conseguente commissione, tra l’altro, di ulteriori reati di falso nella alterazione dei moduli e dei registri che attestano il trasporto, la consegna e la macellazione.
In questo modo venivano macellati animali di cui in realtà nulla si sapeva in termini sanitari. Ne scaturiva, pertanto, l’ulteriore contestazione cumulativa di violazione degli artt. 440 c.p. e 444 c.p., in ragione del pericolo per la salute pubblica che da tale macellazione irregolare si ipotizzava potesse derivare.
La Corte, dopo avere incidentalmente ricordato che anche l’animale vivo costituisce “sostanza alimentare” secondo la legge penale in quanto comunque destinato all’alimentazione, ha ribadito un orientamento consolidato nell’interpretazione dei due reati citati, ossia che per la loro sussistenza deve essere accertata positivamente in giudizio la concreta pericolosità della sostanza alimentare. Ciò significa che essa deve essere provatamente idonea a produrre danno alla salute, anche se non è necessario che tale danno si verifichi realmente, secondo una valutazione scientifica normalmente rimessa a un perito, che terrà conto della natura della sostanza, del suo quantitativo, della tipologia di consumatore a cui era destinata e di ogni altra circostanza concreta del caso.
Pertanto, secondo la Corte non è sufficiente a integrare il reato il superamento di limiti legali (poiché questi sono fissati in maniera estremamente prudenziale) o l’applicazione di modalità scorrette di trattamento della sostanza alimentare (come appunto nell’ipotesi di macellazione irregolare).
Sembra di capire che, correttamente, non fosse contestato il reato di macellazione clandestina, poiché il bestiame dovette essere inoltrato ai macelli autorizzati (altrimenti non avrebbe avuto senso la frode delle marche auricolari). Ricordo che la macellazione clandestina, dopo essere stata prevista come reato dall’art. 20 del d.lgs. 286/1994, poi depenalizzato dal d.lgs. 507/1999, è stata ripenalizzata con l’art. 6/1 del d.lgs. 193/2007.
Tornando ai delitti di cui agli artt. 440 e 444 c.p., la Cassazione ha precisato che i due reati non sono cumulabili rispetto al medesimo fatto per incompatibilità. Infatti, il primo reato prevede la “adulterazione” dell’alimento (intesa come “modificazione della natura della sostanza, tramite aggiunta, sottrazione, sostituzione di sue componenti”: ad esempio, somministrazione di DES) o la “contraffazione” (intesa come “utilizzo di elementi non genuini, anche se dotati di una ingannevole apparenza di genuinità”) o la “corruzione” (intesa come “alterazione della res, che tuttavia mantiene la sua apparente identità”). Viceversa, l’art. 444 c.p. si realizza per effetto di una spontanea “alterazione” dell’alimento.
La Corte rimette, pertanto, al giudice di merito di verificare la ricorrenza dell’uno o dell’altro reato, anche sotto il profilo della prova concreta della pericolosità delle carni, cosa di difficile esperimento considerata la già avvenuta macellazione degli animali.

 

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