Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-35/13, sentenza dell’ 8 maggio 2014 (riferimenti normativi: reg. CEE 2081/92, d.lgs. 198/1996)
Il regolamento CEE 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione ad una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria. Quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. Occorre, inoltre, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento CEE 2081/92 e che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE.
Commentando la sentenza della Corte UE non può sfuggire una sconsolata notazione sui tempi della giustizia civile, imputabili esclusivamente ai giudici italiani. Infatti, la causa che vede contrapposte Kraft all’Associazione del “Salame Felino” risale al gennaio del 1998, quando la multinazionale fu citata davanti al Tribunale di Parma per avere commercializzato con tale denominazione del salame prodotto al di fuori della zona di Felino (in provincia di Parma). Il Tribunale condannò Kraft per concorrenza sleale nel febbraio 2001. Soltanto più di cinque anni dopo la Corte d’appello confermò la decisione. È stato poi solo nel dicembre 2012 che la Corte di Cassazione ha sollevato la questione pregiudiziale, su cui si è ora pronunciata la Corte UE (in poco meno di un anno e mezzo, un tempo piuttosto celere rispetto a quello impiegato da ciascuno dei giudici nazionali). E la causa non è finita, poiché la Cassazione dovrà a sua volta decidere in base al dettato della Corte europea e potrà eventualmente rinviare gli atti al giudice di appello. Alla fine saranno trascorsi poco meno di 20 anni, attraversati tra l’altro da una evoluzione normativa che rende oggettivamente anacronistica qualsiasi decisione verrà in definitiva presa. Tanto più che nel frattempo il “Salame Felino” ha ottenuto il riconoscimento comunitario come Igp, cioè proprio quella denominazione protetta la cui mancanza originò il contenzioso con Kraft.
Venendo ora al merito della questione, l’Associazione dei produttori del Salame Felino lamentava il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di Kraft sulla base del d.lgs. 198/1996 sulla proprietà industriale (poi sostituito dal d.lgs. 30/2005), non potendo rivendicare la protezione di cui al reg. CEE 2081/92 sui prodotti a denominazione protetta, in quanto, all’epoca, il Salame Felino non era registrato come Igp. La Cassazione ha però sollevato il dubbio interpretativo pregiudiziale se la normativa nazionale venga a porsi in contrasto con il regolamento comunitario, dubbio che la Corte d’appello aveva risolto negativamente.
La Corte di Giustizia ha affermato che, sebbene il reg. CEE 2081/92 abbia (o meglio avesse, dato che è stato poi sostituito dal reg. CE 510/2006) la funzione di uniformare a livello di Stati membri la normativa sui prodotti a denominazione geografica protetta, ciò nondimeno esso non osta a che gli Stati nazionali prevedano una legislazione a tutela di tali prodotti non registrati, a condizione, però, che essa non interferisca con le condizioni alle quali il regolamento è applicabile. Ciò comporta che la protezione nazionale può essere accordata solo se manca un nesso tra le qualità peculiari del prodotto e la sua origine geografica.
Ulteriore condizione che la normativa nazionale deve rispettare per non confliggere con quella accordata a livello comunitario dal reg. CEE 2081/92 consiste nel fatto che la prima non deve garantire ai consumatori che il prodotto che si intende proteggere presenti determinate specificità qualitative, ma soltanto che proviene da una certa zona geografica. Altrimenti si creerebbe una sovrapposizione con le caratteristiche ricorrendo le quali può essere concessa la registrazione ai sensi del regolamento.
La Corte rivela, peraltro, che una legislazione interna di tal fatta è idonea a creare una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati e si risolve in una (vietata) misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Tale vincolo può essere superato, si aggiunge, purché l’attuazione della disciplina interna “persegua un’esigenza imperativa di interesse generale, sia applicata in modo non discriminatorio, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per il raggiungimento dello stesso”.
Tali valutazioni sono rimesse al giudice nazionale, ma di primo acchito non sembra facile che nella specie ricorrano tutte le condizioni sotto l’imperio delle quali la Corte di Giustizia consente l’applicazione della normativa nazionale a protezione di una indicazione geografica priva di registrazione comunitaria.
Infatti, secondo l’art. 31 del d.lgs. 198/1996 – applicato dal giudice nazionale per dare ragione all’associazione dei produttori basati nella zona di Felino: «Per indicazione geografica si intende quella che identifica un Paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.». Tale disposizione impone l’esistenza di un legame tra zona di produzione e caratteristiche del prodotto, che è poi la ragione di fondo della protezione. Ma ciò sembra già subito contrastare con la condizione richiesta dalla Corte europea affinché la norma nazionale non vada a interferire con la disciplina del reg. CEE 2081/92. Siamo curiosi di vedere come la Cassazione uscirà da questo nodo interpretativo e dagli altri che la decisione del Lussemburgo ha stretto intorno al caso di specie.
Home » Dop e Igp possono essere disciplinate da norme nazionali
Dop e Igp possono essere disciplinate da norme nazionali
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-35/13, sentenza dell’ 8 maggio 2014 (riferimenti normativi: reg. CEE 2081/92, d.lgs. 198/1996)
Il regolamento CEE 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione ad una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria. Quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. Occorre, inoltre, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento CEE 2081/92 e che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE.
Commentando la sentenza della Corte UE non può sfuggire una sconsolata notazione sui tempi della giustizia civile, imputabili esclusivamente ai giudici italiani. Infatti, la causa che vede contrapposte Kraft all’Associazione del “Salame Felino” risale al gennaio del 1998, quando la multinazionale fu citata davanti al Tribunale di Parma per avere commercializzato con tale denominazione del salame prodotto al di fuori della zona di Felino (in provincia di Parma). Il Tribunale condannò Kraft per concorrenza sleale nel febbraio 2001. Soltanto più di cinque anni dopo la Corte d’appello confermò la decisione. È stato poi solo nel dicembre 2012 che la Corte di Cassazione ha sollevato la questione pregiudiziale, su cui si è ora pronunciata la Corte UE (in poco meno di un anno e mezzo, un tempo piuttosto celere rispetto a quello impiegato da ciascuno dei giudici nazionali). E la causa non è finita, poiché la Cassazione dovrà a sua volta decidere in base al dettato della Corte europea e potrà eventualmente rinviare gli atti al giudice di appello. Alla fine saranno trascorsi poco meno di 20 anni, attraversati tra l’altro da una evoluzione normativa che rende oggettivamente anacronistica qualsiasi decisione verrà in definitiva presa. Tanto più che nel frattempo il “Salame Felino” ha ottenuto il riconoscimento comunitario come Igp, cioè proprio quella denominazione protetta la cui mancanza originò il contenzioso con Kraft.
Venendo ora al merito della questione, l’Associazione dei produttori del Salame Felino lamentava il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di Kraft sulla base del d.lgs. 198/1996 sulla proprietà industriale (poi sostituito dal d.lgs. 30/2005), non potendo rivendicare la protezione di cui al reg. CEE 2081/92 sui prodotti a denominazione protetta, in quanto, all’epoca, il Salame Felino non era registrato come Igp. La Cassazione ha però sollevato il dubbio interpretativo pregiudiziale se la normativa nazionale venga a porsi in contrasto con il regolamento comunitario, dubbio che la Corte d’appello aveva risolto negativamente.
La Corte di Giustizia ha affermato che, sebbene il reg. CEE 2081/92 abbia (o meglio avesse, dato che è stato poi sostituito dal reg. CE 510/2006) la funzione di uniformare a livello di Stati membri la normativa sui prodotti a denominazione geografica protetta, ciò nondimeno esso non osta a che gli Stati nazionali prevedano una legislazione a tutela di tali prodotti non registrati, a condizione, però, che essa non interferisca con le condizioni alle quali il regolamento è applicabile. Ciò comporta che la protezione nazionale può essere accordata solo se manca un nesso tra le qualità peculiari del prodotto e la sua origine geografica.
Ulteriore condizione che la normativa nazionale deve rispettare per non confliggere con quella accordata a livello comunitario dal reg. CEE 2081/92 consiste nel fatto che la prima non deve garantire ai consumatori che il prodotto che si intende proteggere presenti determinate specificità qualitative, ma soltanto che proviene da una certa zona geografica. Altrimenti si creerebbe una sovrapposizione con le caratteristiche ricorrendo le quali può essere concessa la registrazione ai sensi del regolamento.
La Corte rivela, peraltro, che una legislazione interna di tal fatta è idonea a creare una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati e si risolve in una (vietata) misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Tale vincolo può essere superato, si aggiunge, purché l’attuazione della disciplina interna “persegua un’esigenza imperativa di interesse generale, sia applicata in modo non discriminatorio, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per il raggiungimento dello stesso”.
Tali valutazioni sono rimesse al giudice nazionale, ma di primo acchito non sembra facile che nella specie ricorrano tutte le condizioni sotto l’imperio delle quali la Corte di Giustizia consente l’applicazione della normativa nazionale a protezione di una indicazione geografica priva di registrazione comunitaria.
Infatti, secondo l’art. 31 del d.lgs. 198/1996 – applicato dal giudice nazionale per dare ragione all’associazione dei produttori basati nella zona di Felino: «Per indicazione geografica si intende quella che identifica un Paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.». Tale disposizione impone l’esistenza di un legame tra zona di produzione e caratteristiche del prodotto, che è poi la ragione di fondo della protezione. Ma ciò sembra già subito contrastare con la condizione richiesta dalla Corte europea affinché la norma nazionale non vada a interferire con la disciplina del reg. CEE 2081/92. Siamo curiosi di vedere come la Cassazione uscirà da questo nodo interpretativo e dagli altri che la decisione del Lussemburgo ha stretto intorno al caso di specie.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’