Dosi elevate di pesticida nella lattuga: se il sistema di monitoraggio e’ efficace, non e’ reato

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Tribunale di Bologna, sentenza del 14 ottobre 2013 (riferimento normativo: art. 5, lett. h), l. 283/1962)

Va assolto dal reato di cui all’art. 5, lett. h), l. 283/1962 il rappresentante legale di una società di intermediazione nel settore ortofrutticolo che abbia commercializzato cassette di lattuga contaminata da mepanipirim oltre i limiti consentiti, avendo dimostrato di avere istituito un efficace sistema di monitoraggio della merce trattata.

La sentenza del tribunale di Bologna si segnala sia per l’approfondimento istruttorio che ha portato alla conclusione assolutoria sia perché abbraccia quell’orientamento giurisprudenziale che assegna valore liberatorio alla dimostrazione di un adeguato sistema di autocontrollo.
Il presidente del consiglio di amministrazione della società A di Bologna veniva rinviato a giudizio per la violazione di cui all’epigrafe per avere confezionato e rivenduto alla società B di Forlì quattro cassette di lattuga (poco più di 2 kg di prodotto), che risultava non regolamentare per la presenza di un fitofarmaco in dosi superiori (oltre 60 volte) al consentito. La revisione di analisi confermava la non conformità, ma il quantitativo rinvenuto di mepanipirim risultava nettamente inferiore rispetto alla prima analisi – poco meno di tre volte il limite autorizzato – con ogni probabilità per effetto del normale decadimento nel tempo della sostanza, come spiegato da un tecnico sentito dal giudice.
In dibattimento veniva spiegato che il mepanipirim è una sostanza che non viene usata per la lattuga, ma appropriata per le fragole. Dal momento che il produttore della verdura contaminata, con sede in Calabria, coltivava anche fragole si ipotizzava che potesse essersi verificata una contaminazione per contatto tra i due prodotti ovvero che la contaminazione fosse dovuta all’ “effetto deriva”, ossia al trasporto della sostanza da parte del vento da una coltivazione all’altra nella fase di atomizzazione del fitofarmaco.
Questo aspetto è stato, come si vede, approfondito dal giudice, ma non ha costituito, né poteva costituire, un reale elemento di discriminazione a favore dell’imputato. Infatti, comunque la contaminazione fosse avvenuta, rimane il fatto che anche il mero rivenditore di prodotti alimentari sfusi – come l’imputato – è tenuto a garantire la salubrità del prodotto, salvo che dimostri di essere esente da qualsiasi profilo di colpa in caso di riscontrata irregolarità. In altri termini, che la contaminazione fosse imputabile, con ogni ragionevole probabilità, al produttore e non al commerciante non spostava la posizione processuale di quest’ultimo. Semmai, ove si fosse potuto dimostrare che la contaminazione era imputabile anche solo per negligenza allo stesso commerciante, è molto probabile che l’esito del processo sarebbe stato diverso.
Dunque, acclarata l’irregolarità del prodotto, si trattava di scrutinare se l’imputato avesse fatto tutto quanto necessario e possibile per evitare di metterlo in circolazione in quelle condizioni. È su questo profilo che si è appuntata la minuziosa istruttoria dibattimentale.
Si è così accertato che, essendo la lattuga merce particolarmente deperibile, la società A la faceva transitare il più velocemente possibile per il proprio magazzino, dopo averla sottoposta in entrata a un controllo esclusivamente visivo (ad esempio, presenza di terra, di corpi estranei ecc.). Il consorzio all’interno del quale operava detta società faceva effettuare numerosissime analisi di routine alla ricerca di fitofarmaci nei prodotti commercializzati. Del resto, la stessa Asl effettuava regolari controlli sulla filiera dei prodotti.
Su quest’ultimo punto va subito precisato che l’attività di controllo della Asl è un dato di fatto non solo assolutamente normale, ma soprattutto del tutto neutro sul piano della responsabilità dell’Operatore del settore alimentare (Osa). Infatti, dalla normativa (specie comunitaria) e dalla giurisprudenza si ricava il principio che, ovviamente, i controlli degli organi pubblici non sgravano l’operatore delle sue responsabilità.
Nel caso di specie, è stato invece rilevante il fatto che si è potuta dimostrare l’esistenza di un Piano di autocontrollo per il monitoraggio della merce anche per mezzo di analisi di laboratorio. Per la verità, nella sentenza non si dice nulla degli esiti pregressi dei controlli effettuati, il che avrebbe rilievo per determinare la “storia” aziendale sul piano del rispetto della conformità igienico-sanitaria, ma è probabile che nulla di negativo fosse emerso.
Il giudice ha quindi valorizzato il fatto che la società A seguiva la procedura di sottoporre a frequenti controlli i prodotti che commercializzava e che altrettanto veniva praticato all’interno della struttura del mercato ortofrutticolo all’interno del quale detta società operava. Il giudice ha pertanto richiamato la giurisprudenza della Cassazione, che ha riconosciuto la mancanza di colpa dell’imputato qualora siano state effettuate analisi almeno a campione sulle partite di merce (Cassazione penale 44016/2009 e 37835/2001). Nel caso della lattuga, poi, dato il brevissimo tempo di permanenza nel magazzino della società A, a cagione della sua estrema deperibilità, le analisi diventavano di fatto impossibili.
La sentenza ha perciò concluso per la mancanza di qualsiasi profilo di colpa dell’imputato in relazione al reato ascrittogli.

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