Cassazione penale, sentenza n. 3107 del 22 gennaio 2014 (riferimento normativo: art. 5, l. 283/1962)
All’interno di un ipermercato, destinatario delle disposizioni relative al controllo sulla messa in vendita di sostanze alimentari è il responsabile del relativo reparto e non il direttore della struttura.
La delega al controllo non deve essere necessariamente conferita per scritto, essendo sufficiente che ne sia provata l’esistenza.
Nelle società di notevoli dimensioni la delega di funzioni si presume.
In meno di due paginette di motivazione, la Corte compendia alcuni dei principi correnti in materia di responsabilità degli organi di vertice di strutture aziendali complesse, formatasi in materia alimentare e infortunistica, e che in più occasioni – come questa – alcuni pubblici ministeri e alcuni tribunali continuano a ignorare, si direbbe in una burocratica e formalistica identificazione del responsabile nel soggetto a capo dell’organigramma.
Nella specie, il direttore e legale rappresentante di un punto di vendita di una catena di ipermercati veniva condannato per avere consentito la detenzione per la vendita di 92 confezioni regalo contenenti burro e salmone affumicato custodite fuori frigorifero e perciò a una temperatura difforme da quella prescritta (corrispondente alla violazione dell’art. 5, lett. b), della l. 283/1962, sebbene la sentenza non espliciti la norma violata).
L’impugnazione della difesa verteva, appunto, sulla mancanza di responsabilità del direttore in ragione della sua posizione apicale, a fronte dell’esistenza di altro soggetto preposto al settore in cui l’irregolarità si era manifestata.
La Corte ha dato ragione a questa impostazione del problema dal momento che i testi avevano confermato l’attribuzione ad altra persona dell’incarico di supervisore dei capi reparto per il settore del fresco. Secondo la Corte, il giudice aveva perciò mancato di approfondire l’effettivo organigramma aziendale, accertando chi fosse il diretto responsabile del reparto dove erano custodite le confezioni irregolari. La sentenza è stata conseguentemente annullata con rinvio al tribunale per un nuovo esame della questione, richiamandolo ad attenersi anche agli altri principi sopra enunciati.
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Delega di funzioni, nelle società di notevoli dimensioni si presume
Cassazione penale, sentenza n. 3107 del 22 gennaio 2014 (riferimento normativo: art. 5, l. 283/1962)
All’interno di un ipermercato, destinatario delle disposizioni relative al controllo sulla messa in vendita di sostanze alimentari è il responsabile del relativo reparto e non il direttore della struttura.
La delega al controllo non deve essere necessariamente conferita per scritto, essendo sufficiente che ne sia provata l’esistenza.
Nelle società di notevoli dimensioni la delega di funzioni si presume.
In meno di due paginette di motivazione, la Corte compendia alcuni dei principi correnti in materia di responsabilità degli organi di vertice di strutture aziendali complesse, formatasi in materia alimentare e infortunistica, e che in più occasioni – come questa – alcuni pubblici ministeri e alcuni tribunali continuano a ignorare, si direbbe in una burocratica e formalistica identificazione del responsabile nel soggetto a capo dell’organigramma.
Nella specie, il direttore e legale rappresentante di un punto di vendita di una catena di ipermercati veniva condannato per avere consentito la detenzione per la vendita di 92 confezioni regalo contenenti burro e salmone affumicato custodite fuori frigorifero e perciò a una temperatura difforme da quella prescritta (corrispondente alla violazione dell’art. 5, lett. b), della l. 283/1962, sebbene la sentenza non espliciti la norma violata).
L’impugnazione della difesa verteva, appunto, sulla mancanza di responsabilità del direttore in ragione della sua posizione apicale, a fronte dell’esistenza di altro soggetto preposto al settore in cui l’irregolarità si era manifestata.
La Corte ha dato ragione a questa impostazione del problema dal momento che i testi avevano confermato l’attribuzione ad altra persona dell’incarico di supervisore dei capi reparto per il settore del fresco. Secondo la Corte, il giudice aveva perciò mancato di approfondire l’effettivo organigramma aziendale, accertando chi fosse il diretto responsabile del reparto dove erano custodite le confezioni irregolari. La sentenza è stata conseguentemente annullata con rinvio al tribunale per un nuovo esame della questione, richiamandolo ad attenersi anche agli altri principi sopra enunciati.
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