Vitellone trattato con desamentazone, e’ tentata frode in commercio

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Tribunale di Cuneo, sentenza n. 222 del 22 maggio 2013 (riferimenti normativi: art. 5, lett. a, l. 283/1962; art. 515 c.p.)

La messa in vendita di un vitellone trattato con desamentazone integra il reato di commercializzazione di alimenti variati nella loro composizione naturale e di tentata frode in commercio.

Il Tribunale di Cuneo ha per ragioni economico-geografiche una cospicua e continuativa produzione giurisprudenziale sul trattamento illecito di animali d’azienda e fa sicuramente “scuola” in materia.
La “Granda” è, infatti, zona ricchissima di allevamenti, che apportano un contributo economico notevolissimo a quella che è una delle province del Paese a più alto reddito. Dove insistono interessi economici così rilevanti non è difficile che possa allignare, tra molti allevatori onesti, anche la tentazione di qualcuno a commettere delle frodi.
Il tema del trattamento illecito degli animali da ingrasso, destinati alla macellazione, è molto complesso sul piano giuridico e qui se ne può dare solo un sintetico panorama.
Innanzitutto, in passato è stato a lungo contestato dalle difese che gli animali in vita potessero essere ricondotti alla nozione di sostanza alimentare. La giurisprudenza ha fatto sempre quadrato su questo punto, argomentando che l’animale destinato al consumo umano rientra in quella nozione, così come è ormai ricavabile anche dalla regolamentazione comunitaria.
In secondo luogo, dal tipo di sostanza somministrata e/o dal dosaggio della stessa dipende la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 440 c.p. ovvero dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962. Ricorre la prima fattispecie se la sostanza è in grado di rendere concretamente pericolose per la salute pubblica le carni dell’animale (come può dirsi per il dietilstilbestrolo, gli anabolizzanti e altre). Ricorre il secondo reato se manca questo requisito, vuoi per il tipo di sostanza vuoi per il basso dosaggio rinvenuto.
Infine, esiste un complesso problema di rapporto tra disposizioni penali e sanzioni amministrative, che la sentenza affronta optando per la concorrente punibilità a titolo di entrambe le normative, ma che specie in passato non è stato sempre di univoca soluzione.
Nel nostro caso un campione di fegato di bovino destinato alla vendita a una certa azienda di lavorazione delle carni era risultato contaminato da desametazone in percentuale infinitamente superiore al limite consentito.
Il desametazone è un glicocorticoide di sintesi, della famiglia dei cortisonici, che può avere un utilizzo terapeutico (antinfiammatorio, antiallergico), ma anche fraudolento, finalizzato all’aumento ponderale dell’animale per effetto della ritenzione di acqua, sali e proteine. Come medicinale veterinario il desametazone è utilizzabile solo dietro prescrizione medico-veterinaria.
Nel caso di specie, a dimostrazione dell’impiego non terapeutico della sostanza, stavano sia la concentrazione di residui riscontrata sia la mancanza di prescrizioni veterinarie.
Del resto il reato – nella specie quello di cui all’art. 5, l. 283/1962 – sarebbe stato ugualmente integrato, trattandosi di reato colposo, anche se l’uso del desametazone fosse avvenuto dietro ricetta veterinaria, in quanto alla macellazione l’animale non deve presentare residui della sostanza al di sopra di un certo valore. Peraltro, come si è detto, tutto deponeva per un uso fraudolento della sostanza (il che, tra l’altro, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: v. art. 6, l. 283/1962).
È stato ritenuto, inoltre, sussistente il delitto di tentata frode in commercio, perché l’imputato aveva tentato di vendere a terzi della carne adulterata.

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