Cassette di verdura esposte a agenti atmosferici e gas di scarico, e’ cattiva conservazione

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Cassazione penale, sentenza n. 6108 del 10 febbraio 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b, l. 283/1962)

Integra il reato di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione l’esposizione di cassette di verdura agli agenti atmosferici e ai gasi di scarico delle auto.

Torno spesso sulla fattispecie della commercializzazione di alimenti in cattivo stato di conservazione per la semplice ragione che è questa l’ipotesi più ricorrente di notizia di reato in campo alimentare. Ma questa decisione offre in più all’attenzione la specificità del caso giudicato. Peraltro, non per la sua eccezionalità o stravaganza. Al contrario, proprio per la sua quotidianità, anche se, a mia memoria, non era ancora approdato a una sentenza di condanna, almeno in questi termini.
Come più volte ricordato su queste colonne, il “cattivo stato di conservazione” – che dà luogo al reato di cui all’art. 5, lett. b), l. 283/1962 – non investe necessariamente l’intrinseco del prodotto, ma si riferisce alle (cattive) modalità estrinseche di conservazione, inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario.
I parametri di riferimento per valutare tale in/idoneità sono costituiti da disposizioni legislative o regolamentari o, in loro mancanza, anche da regole di comune esperienza nello specifico campo alimentare di cui si controverte.
Pertanto, integrano il reato, per esempio, la conservazione di alimenti in un frigorifero o in locali sporchi, la conservazione a temperatura difforme da quanto prescritto e molte altre situazioni in cui sussista un generico pericolo sul piano della garanzia di igienicità del prodotto.
Nel caso in oggetto la Corte ha confermato la condanna dell’imputato per avere detenuto per la vendita tre cassette di verdura all’aperto ed esposte agli agenti atmosferici e ai gas di scarico dei veicoli in transito.
La decisione richiama sinteticamente ma in maniera completa i principi fissati dalla giurisprudenza precedente e ne fa una coerente applicazione al caso concreto. Dunque, essa non ha nulla in sé di sorprendente e, anzi, appare ineccepibile sul piano giuridico. Ciò non toglie che essa cela qualcosa di vagamente imbarazzante, anche in chi in sviavate occasioni è stato convinto assertore e propugnatore della efficacia della norma penale in questione e della sua capacità espansiva al fine di contrastare fenomeni piccoli e grandi di malcostume igienico-sanitario.
Infatti, se non tanto i principi quanto la loro concreta applicazione dovesse prendere la strada tracciata dalla Cassazione, pressoché tutti i mercati rionali, che si montano di prima mattina su piazze e strade e si smontano a fine mattina, dovrebbero chiudere. E così i negozietti di quartiere, verdurieri e fruttivendoli, che spesso per ragioni di spazio espongono la merce anche su banchi esterni. E forse anche quei (pochi) mercati coperti e i supermercati, che non offrano merce confezionata, perché come si fa ad escludere – sul piano del pericolo di contaminazione – che anche soltanto l’affollamento dei clienti, il loro muoversi a ridosso della merce sfusa esposta, magari il ricambio non perfetto dell’aria nei locali ecc. possano costituire un rischio igienico tale da integrare il reato?
È vero che parecchi anni fa la Cassazione (sentenze Thirez e Radice Fossati) escluse la sussistenza del reato nel caso di esposizione di alimenti al diretto consumo degli avventori (come il buffet a self-service degli antipasti in molti ristoranti). Più di recente è stata, però, censurata l’esposizione di bottiglie d’acqua minerale (dunque prodotto confezionato) all’aperto e al sole per il rischio di proliferazione fungina. E altrettanto per le bottiglie d’olio.
È indubbio che, a maggior ragione se si tratta di prodotti sfusi, l’inquinamento atmosferico a cui vengano esposti ovvero la polvere, l’irradiazione solare ecc. creano una situazione di pericolo per la salubrità dell’alimento. Ma, ripeto, non mi risulta che fino a oggi la giurisprudenza si fosse spinta fino a questo punto.
Gli organi accertatori possono effettivamente imbattersi in situazioni davvero così igienicamente precarie da suscitare un giusto intervento repressivo, come potrebbe avvenire per quei venditori ambulanti che piazzano la loro mercanzia priva di alcuna protezione al lato di strade molto trafficate e polverose. Nel caso di specie, si apprende della motivazione, l’imputato si era limitato a collocare le cassette di verdura “sul marciapiede antistante l’esercizio commerciale”, come avviene sempre e ovunque. Né si cita una qualsiasi circostanza specifica che rendesse realmente pericolosa l’esposizione della merce in quelle condizioni (almeno la sentenza non lo segnala). Dobbiamo pensare, allora, che il fatto ritenuto illecito sia proprio l’esposizione in sé del prodotto sulla strada.
È, però, la stessa sentenza in parola che ricorda che precedente giurisprudenza ha affermato essere “comunque necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze”. Del resto questa impostazione non fa che ricalcare altre decisioni che hanno messo in guardia l’interprete dall’applicare la norma sanzionatoria a qualsiasi stato di conservazione sia soggettivamente ritenuto inadeguato. Occorre, invece, un ancoraggio o a disposizioni normative o amministrative o almeno alle buone prassi igienico-sanitarie.
Sembra, allora, di dover concludere – in contrasto con il principio ricavabile dalla decisione in commento – che la pura e semplice esposizione all’aperto di prodotti alimentari sfusi non può comportare l’applicazione della disciplina sanzionatoria, a meno che non ricorrano particolari circostanze tali da potere compromettere effettivamente l’igienicità del prodotto (per esempio: prodotti detenuti in prossimità di officine, industrie ecc. da cui si propaghino gas di scarico, prodotti appoggiati per terra senza protezione sottostante, alimenti deperibili esposti al sole e simili).
Decisioni come questa rischiano di essere controproducenti. Mettendo apparentemente al bando, in più con la ghigliottina della sanzione penale, un metodo di commercializzazione che è comunemente praticato senza avere mai destato particolari preoccupazioni sanitarie (se non, eventualmente, in casi limite), essa fornisce carburante a chi insiste per la depenalizzazione di fattispecie come quella dell’art. 5. Scelta che sarebbe sbagliata, poiché il problema non è della norma, quanto di come viene talvolta applicata. Come sempre deve essere nelle aule giudiziarie, il diritto non va calato dall’alto e meccanicamente, ma va plasmato sul fatto portato a giudizio con buon senso.

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