Alimenti congelati non indicati nel meu’, e’ frode in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. 44643 del 5 novembre 2013 (riferimento normativo: art. 515 c.p.)

La detenzione di alimenti congelati nel frigorifero
di un ristorante integra in ogni caso il tentativo
di frode in commercio quando sul menù non
è indicato lo stato fisico di quegli alimenti.

La decisione conferma un orientamento ormai
consolidato della giurisprudenza. Da questo
punto di vista non presenta novità. È, però, interessante
ritornare su questa tipologia di reato
non solo per la diffusione del fenomeno (in effetti
esso continua ad essere portato frequentemente
all’attenzione dell’autorità giudiziaria),
ma anche perché il giudice di prima istanza si era
“ribellato” all’insegnamento della Cassazione e
aveva assolto l’imputato, sostenendo che la mera detenzione della merce congelata non integra
il reato ipotizzato. La Corte dì appello ribaltò la
decisione, condannando l’imputato.
Il difensore ha, allora, presentato ricorso, deducendo
che:

• l’indicazione nel menù di determinati alimenti
non costituisce un’offerta al pubblico irrevocabile,
perché, anche se una certa pietanza
è elencata nel menù, potrebbe non essere
disponile e in tal caso il ristoratore non sarebbe
obbligato a servirla;
• se manca un inizio di contrattazione con un
qualche cliente, il reato non sussiste;
• ciò a maggior ragione in quanto l’ispezione
venne eseguita in orario di chiusura del locale;
• non vi era certezza che il menù si riferisse alle
pietanze trovate congelate.
La Cassazione ha respinto tutte queste argomentazioni,
alcune tipiche della difese in questi
casi, altre più innovative.
In breve, i giudici di legittimità hanno osservato
che la questione civilistica dell’offerta al pubblico
non è rilevante rispetto al tentativo di frode in
commercio, in quanto ove il ristoratore richiesto
di una certa pietanze ne rifiuti la consegna (per
esempio, proprio al fine di non commettere il
reato), ciò sarebbe rilevante come “desistenza”,
atta cioè a impedire il perfezionamento del reato
di frode in commercio, ma non il suo tentativo.
Sul resto la Corte si è limitata a ribadire l’orientamento
maggioritario, secondo cui tra l’altro
non occorre che ci sia stato un contatto con un
qualche cliente. Per tale ragione, anche la circostanza
che il ristorante fosse chiuso a quell’ora
non elimina la illiceità della condotta.

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