La miscelazione di oli d’oliva di origine greca con presenza di ftalati (sostanza tossica) non costituisce il delitto di adulterazione di sostanze alimentari in maniera pericolosa per la salute pubblica (art. 440 c.p.) se non venga provata, tramite consulenza tecnica, la loro effettiva pericolosità.
Il caso in questione presenta diversi profili di interesse. Innanzitutto, non ci risultano casi giudiziari in cui sia emersa la contaminazione di oli d’oliva con questa sostanza. Inoltre, viene affrontata la problematica ad alta intensità del pericolo per la salute e, conseguentemente, delle condizioni probatorie alle quali è contestabile il grave delitto di cui all’art. 440 del codice penale (pena compresa tra tre e dieci anni di reclusione). Infine, la vicenda permette di fare qualche considerazione riassuntiva sui reati eventualmente configurabili, pur dopo avere escluso quello sopra menzionato.
Nel corpo del provvedimento si riportano alcuni dati tecnici e scientifici e altri di fonte normativa, che costituiscono l’indispensabile premessa dell’argomentazione svolta per chiedere l’archiviazione su quello specifico capo di addebito.
Così apprendiamo che gli ftalati vengono utilizzati, tra l’altro, nel trattamento delle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e l’elasticità, sicché se ne può trovare traccia nei tubi di gomma, compresi quelli utilizzati per il trasporto/travaso degli oli commestibili. Peraltro, il “DEHP”, prodotto di degradazione degli ftalati, è riconosciuto come sostanza mutagena con effetti di tossicità epatica, testicolare e riproduttiva, specialmente a carico dei bambini in ragione della particolare permeabilità intestinale esistente a quell’età.
A ragione di ciò il regolamento CE 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 ne vieta la produzione senza autorizzazione. Per parte sua, la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 30 marzo 2007, relativa ai materiali plastici destinati a venire a contatto con gli alimenti, fissa un Lms (Limite di trasferimento della sostanza nel prodotto alimentare) di 1,5 mg/kg per i prodotti non grassi, con la conseguenza che le materie plastiche destinate a venire a contatto con alimenti grassi (come sono gli oli d’oliva) non debbono contenere DEHP, data la sua facile solubilità lipdica. Del resto, prudenzialmente, il pubblico ministero aveva contestato al titolare dell’impresa olearia soltanto quelle partite il cui tenore di DEHP era superiore al limite suddetto.
L’indagato aveva acquistato da vari produttori greci diverse tonnellate di olio d’oliva, nell’ordine di svariate centinaia di tonnellate, e le aveva poi assemblate nei propri serbatoi. Dalle intercettazioni telefoniche era emerso che egli era perfettamente a conoscenza della presenza degli ftalati nei lotti acquistati. Infatti, secondo un commento intercettato, si voleva evitare di pagare un prezzo maggiore per oli con minore percentuale di ftalati.
Ai fini della richiesta di archiviazione è stata decisiva la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e affidata a un esperto del settore, il quale ha concluso che l’assunzione giornaliera da parte di un adulto del quantitativo di DEHP presente nelle partite di olio sotto sequestro sarebbe risultata innocua anche se protratta per anni. Al contrario, è noto che per potersi ravvisare il reato di cui all’art. 440 c.p. deve essere dimostrata in concreto la potenzialità lesiva per la salute della sostanza alimentare incriminata. È per questo che il mero superamento di limiti precauzionali di determinati contaminanti in un alimento non integra di per sé il delitto in questione.
Perciò, non dubito che la richiesta di archiviazione del pubblico ministero fosse fondata, all’esito dell’accertamento citato. Ciò non toglie che si possa muovere per lo meno un appunto al fatto che la consulenza – almeno per quanto riportato nella narrativa del provvedimento – ha preso in considerazione come parametro di confronto un ipotetico soggetto adulto. Abbiamo, invece, visto più sopra che sono i bambini i soggetti più vulnerabili, non solo in generale, ma proprio con specifico riguardo all’ingestione di ftalati. Perciò, sarebbe stato opportuno che il consulente valutasse l’innocuità del tenore di DEHP riscontrato anche riguardo alla categoria più debole di consumatori (per non dire degli anziani, dei malati, delle donne incinte). È, infatti, evidente che tanto maggiore deve essere il livello di tutela della salute del consumatore quanto maggiore è la sua vulnerabilità all’agente pericoloso.
C’è poi una difficoltà endogena di più ampia portata, cui posso solo far cenno in questa sede. Siamo sicuri che giudice e consulente tecnico parlino sempre la stessa lingua? O, in altri termini, siamo sicuri che le premesse giuridiche – inevitabili, visto che si tratta di applicare o meno una norma giuridica (sanzionatoria) – in cui il consulente deve comunque incasellare la sua risposta tecnico-scientifica siano le stesse valide ex lege per il giudice? Infatti, se è evidente che il giudice (ma, naturalmente, anche il pubblico ministero) deve adeguarsi, almeno tendenzialmente e di regola, alla risposta al quesito tecnico che formula il consulente (per esempio, la sostanza di cui al processo è/non è pericolosa per la salute), d’altra parte il consulente deve sapere in quale senso giuridico (secondo la legge e l’interpretazione che la giurisprudenza ne dà) una sostanza può essere definita “pericolosa” e cosa si intende per “salute” (la salute dell’adulto sano ovvero del bambino malato ecc.). Continuare su questo tasto ci porterebbe troppo lontano; conviene perciò ritornare al nostro caso.
Dalla richiesta del pubblico ministero si capisce che vi erano altri reati contestati, ma non sappiamo quali. Proviamo a immaginare quali fossero o quali potrebbero essere.
Dal momento che la presenza di DEHP nell’olio di oliva è vietata, e comunque nella specie superava i limiti consentiti (per le sostanze non grasse), ne deriva che il prodotto pronto per essere commercializzato in Italia (e in parte all’estero) era “non genuino” ai sensi dell’art. 516 c.p. È questa la norma da evocare, anziché l’art. 5, lett. a), l. 283/1962 in ragione della dolosità della condotta, poiché l’imprenditore sapeva della irregolarità del prodotto.
Non sappiamo neppure come quell’olio veniva commercializzato, ossia se veniva spacciato per olio di origine nazionale, anziché greca, come era in realtà. Nel primo caso sarebbe ravvisabile la frode in commercio (art. 515 c.p.) in merito all’origine del prodotto.
Non sarebbe, invece, applicabile il d.lgs. 133/2009, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE 1907/2006 in materia di sostanze chimiche – e in particolare l’art. 16, che prevede la pena dell’arresto o dell’ammenda – in quanto il regolamento non riguarda gli alimenti.
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Miscelazione di oli di oliva, quando non è delitto di adulterazione
Procura della Repubblica, richiesta di archiviazione del 10 settembre 2012 (riferimento normativo: art. 440 c.p.)
La miscelazione di oli d’oliva di origine greca con presenza di ftalati (sostanza tossica) non costituisce il delitto di adulterazione di sostanze alimentari in maniera pericolosa per la salute pubblica (art. 440 c.p.) se non venga provata, tramite consulenza tecnica, la loro effettiva pericolosità.
Il caso in questione presenta diversi profili di interesse. Innanzitutto, non ci risultano casi giudiziari in cui sia emersa la contaminazione di oli d’oliva con questa sostanza. Inoltre, viene affrontata la problematica ad alta intensità del pericolo per la salute e, conseguentemente, delle condizioni probatorie alle quali è contestabile il grave delitto di cui all’art. 440 del codice penale (pena compresa tra tre e dieci anni di reclusione). Infine, la vicenda permette di fare qualche considerazione riassuntiva sui reati eventualmente configurabili, pur dopo avere escluso quello sopra menzionato.
Nel corpo del provvedimento si riportano alcuni dati tecnici e scientifici e altri di fonte normativa, che costituiscono l’indispensabile premessa dell’argomentazione svolta per chiedere l’archiviazione su quello specifico capo di addebito.
Così apprendiamo che gli ftalati vengono utilizzati, tra l’altro, nel trattamento delle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e l’elasticità, sicché se ne può trovare traccia nei tubi di gomma, compresi quelli utilizzati per il trasporto/travaso degli oli commestibili. Peraltro, il “DEHP”, prodotto di degradazione degli ftalati, è riconosciuto come sostanza mutagena con effetti di tossicità epatica, testicolare e riproduttiva, specialmente a carico dei bambini in ragione della particolare permeabilità intestinale esistente a quell’età.
A ragione di ciò il regolamento CE 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 ne vieta la produzione senza autorizzazione. Per parte sua, la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 30 marzo 2007, relativa ai materiali plastici destinati a venire a contatto con gli alimenti, fissa un Lms (Limite di trasferimento della sostanza nel prodotto alimentare) di 1,5 mg/kg per i prodotti non grassi, con la conseguenza che le materie plastiche destinate a venire a contatto con alimenti grassi (come sono gli oli d’oliva) non debbono contenere DEHP, data la sua facile solubilità lipdica. Del resto, prudenzialmente, il pubblico ministero aveva contestato al titolare dell’impresa olearia soltanto quelle partite il cui tenore di DEHP era superiore al limite suddetto.
L’indagato aveva acquistato da vari produttori greci diverse tonnellate di olio d’oliva, nell’ordine di svariate centinaia di tonnellate, e le aveva poi assemblate nei propri serbatoi. Dalle intercettazioni telefoniche era emerso che egli era perfettamente a conoscenza della presenza degli ftalati nei lotti acquistati. Infatti, secondo un commento intercettato, si voleva evitare di pagare un prezzo maggiore per oli con minore percentuale di ftalati.
Ai fini della richiesta di archiviazione è stata decisiva la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e affidata a un esperto del settore, il quale ha concluso che l’assunzione giornaliera da parte di un adulto del quantitativo di DEHP presente nelle partite di olio sotto sequestro sarebbe risultata innocua anche se protratta per anni. Al contrario, è noto che per potersi ravvisare il reato di cui all’art. 440 c.p. deve essere dimostrata in concreto la potenzialità lesiva per la salute della sostanza alimentare incriminata. È per questo che il mero superamento di limiti precauzionali di determinati contaminanti in un alimento non integra di per sé il delitto in questione.
Perciò, non dubito che la richiesta di archiviazione del pubblico ministero fosse fondata, all’esito dell’accertamento citato. Ciò non toglie che si possa muovere per lo meno un appunto al fatto che la consulenza – almeno per quanto riportato nella narrativa del provvedimento – ha preso in considerazione come parametro di confronto un ipotetico soggetto adulto. Abbiamo, invece, visto più sopra che sono i bambini i soggetti più vulnerabili, non solo in generale, ma proprio con specifico riguardo all’ingestione di ftalati. Perciò, sarebbe stato opportuno che il consulente valutasse l’innocuità del tenore di DEHP riscontrato anche riguardo alla categoria più debole di consumatori (per non dire degli anziani, dei malati, delle donne incinte). È, infatti, evidente che tanto maggiore deve essere il livello di tutela della salute del consumatore quanto maggiore è la sua vulnerabilità all’agente pericoloso.
C’è poi una difficoltà endogena di più ampia portata, cui posso solo far cenno in questa sede. Siamo sicuri che giudice e consulente tecnico parlino sempre la stessa lingua? O, in altri termini, siamo sicuri che le premesse giuridiche – inevitabili, visto che si tratta di applicare o meno una norma giuridica (sanzionatoria) – in cui il consulente deve comunque incasellare la sua risposta tecnico-scientifica siano le stesse valide ex lege per il giudice? Infatti, se è evidente che il giudice (ma, naturalmente, anche il pubblico ministero) deve adeguarsi, almeno tendenzialmente e di regola, alla risposta al quesito tecnico che formula il consulente (per esempio, la sostanza di cui al processo è/non è pericolosa per la salute), d’altra parte il consulente deve sapere in quale senso giuridico (secondo la legge e l’interpretazione che la giurisprudenza ne dà) una sostanza può essere definita “pericolosa” e cosa si intende per “salute” (la salute dell’adulto sano ovvero del bambino malato ecc.). Continuare su questo tasto ci porterebbe troppo lontano; conviene perciò ritornare al nostro caso.
Dalla richiesta del pubblico ministero si capisce che vi erano altri reati contestati, ma non sappiamo quali. Proviamo a immaginare quali fossero o quali potrebbero essere.
Dal momento che la presenza di DEHP nell’olio di oliva è vietata, e comunque nella specie superava i limiti consentiti (per le sostanze non grasse), ne deriva che il prodotto pronto per essere commercializzato in Italia (e in parte all’estero) era “non genuino” ai sensi dell’art. 516 c.p. È questa la norma da evocare, anziché l’art. 5, lett. a), l. 283/1962 in ragione della dolosità della condotta, poiché l’imprenditore sapeva della irregolarità del prodotto.
Non sappiamo neppure come quell’olio veniva commercializzato, ossia se veniva spacciato per olio di origine nazionale, anziché greca, come era in realtà. Nel primo caso sarebbe ravvisabile la frode in commercio (art. 515 c.p.) in merito all’origine del prodotto.
Non sarebbe, invece, applicabile il d.lgs. 133/2009, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE 1907/2006 in materia di sostanze chimiche – e in particolare l’art. 16, che prevede la pena dell’arresto o dell’ammenda – in quanto il regolamento non riguarda gli alimenti.
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