Protezione dei marchi

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Cassazione civile, sentenza n. 21023 del 13 settembre 2013

La protezione dei marchi relativi alla provenienza geografica di un prodotto va accordata quando la notorietà della denominazione geografica perdura, anche se essa non sia più ufficialmente utilizzata.

È stata portata davanti al giudice civile italiano una controversia che ha contrapposto la società americana produttrice della birra “BUDWEISER” e l’ente pubblico della Repubblica ceca produttore di birra con il medesimo marchio, distribuita sul mercato italiano.
La società americana otteneva una pronuncia favorevole nel giudizio di merito in ragione del fatto che, affermava la sentenza, il riferimento geografico alla città di Budweiser non era più attualmente in uso.
La Cassazione ha respinto questa conclusione. Ha ricordato, innanzitutto, che il nome della città boema Budejovice discende dall’antico nome tedesco Budweiser. Questo, però, non significa che il nome originario fosse ormai privo di notorietà, nonostante che fosse stato ufficialmente abbandonato.
Secondo l’art. 29 del codice della proprietà industriale, «sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un Paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione».
Orbene, nulla si dice a proposito della (presunta) necessaria attualità dell’uso di una determinata denominazione. L’importante, secondo la Corte, è che la denominazione conservi notorietà.
D’altra parte, si aggiunge, l’art. 14 del codice vieta l’utilizzo di segni idonei a ingannare il pubblico sulla “provenienza geografica” del prodotto, termine che è ancora più generico di quello di “indicazione geografica” utilizzato dal successivo art. 29.
La Corte osserva che non sono infrequenti i casi in cui un certo toponimo subisca delle modificazioni linguistiche in conseguenza delle vicende storiche che lo coinvolgono, senza peraltro che il nome originario perda la sua riconoscibilità per le popolazioni che insistono su quella località.
La Corte ne fa discendere in punto di diritto che la denominazione “BUDWEISER” ha conservato la sua capacità di identificazione di una determinata zona geografica, con la conseguenza di meritare la protezione accordatale dal diritto nazionale, oltre che dal Trattato di Atene del 2003.
Questa, dunque, la decisione nella specifica causa sottoposta al vaglio della Cassazione.
Ma la vicenda sottostante è in realtà più complessa dal momento che, come si apprende dalla narrativa della sentenza, il produttore ceco aveva concesso al produttore americano la licenza d’uso del marchio nei primi decenni del ‘900.
Sosteneva, però, che il marchio era stato usurpato in quanto il licenziatario sarebbe stato autorizzato al suo utilizzo solo sul territorio americano, contrariamente a quanto avvenuto.
Peraltro, la società americana aveva in altro giudizio ottenuto la nullità del marchio BUDWEISER uso dal produttore ceco, dimostrandone il preuso.

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