Il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all’interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti integranti la colpa contravvenzionale (art. 5, lett. b, l. 283/1962), senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante.
Oggetto del giudizio arrivato in Cassazione era la messa in vendita di molluschi bivalvi non vivi e, quindi, in cattivo stato di conservazione presso uno dei quattro punti vendita di una società per azioni. Ciò aveva determinato la condanna per violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962 del legale rappresentante della società.
Il fatto oggettivo non era messo in discussione. Il tema difensivo era, invece, quello della corretta individuazione del responsabile della violazione.
Il giudice di merito aveva ritenuto che l’amministratore della società, cioè il suo organo apicale, pur non avendo materialmente partecipato alla commissione del reato, ne dovesse rispondere per la propria “posizione di garanzia”, con il conseguente obbligo di efficacemente vigilare per impedire il fatto che si era verificato.
Ora, è vero che a determinate condizioni la giurisprudenza conferisce valore deresponsabilizzante alla delega delle funzioni, come altre volte abbiamo illustrato su queste colonne. Ma nella specie non risultava alcuna delega espressa e, comunque, nessuna delega formale e scritta. Infatti, secondo certe pronunce è questo uno dei requisiti che si pretendono per attribuire validità alla delega.
Altra giurisprudenza, già da anni, ha seguito un diverso percorso argomentativo per giungere al medesimo risultato, che la presente sentenza non esplicita più di tanto, ma resta chiaramente sotteso all’impianto motivazionale.
Il concetto essenziale della responsabilità penale, che si ricava direttamente dalla Costituzione, è che essa è “personale”. Questo significa che non si può essere chiamati a rispondere penalmente per fatto altrui (per la responsabilità civile il discorso è diametralmente opposto, perché altri sono gli interessi in gioco).
Ciò non significa che solo chi commette materialmente la violazione deve risponderne. Per i reati colposi in particolare (com’ è quello di cui all’art. 5 citato) si può essere puniti anche a causa di una omissione colpevole. Così, nel nostro caso l’amministratore della società è stato condannato per non avere vigilato diligentemente affinché non venissero venduti mitili in cattivo stato di conservazione.
Esiste, però, un limite alla pretesa punitiva anche di situazioni di questo genere. Infatti, come dice il latinorum dei giuristi: “ad impossibilia nemo tenetur”. Volgarmente tradotto: “Non si può pretendere l’impossibile”.
Se un soggetto ha responsabilità apicali all’interno di una struttura aziendale complessa, divisa in più unite produttive o commerciali (come nella specie), con propri responsabili e una catena di competenze a cascata, non si può pretendere che quel soggetto vigili su ogni minima fase del ciclo di commercializzazione di ogni unità in ogni momento della giornata.
Si ha, quindi, inevitabilmente uno spostamento di responsabilità verso i gradi via via più bassi della catena delle responsabilità a seconda di quale sia, per così dire, il livello della violazione commessa. Questa distribuzione delle responsabilità non richiede, però, necessariamente una delega formale, poiché il trasferimento della responsabilità è automatico, a determinate condizioni (azienda di grosse dimensioni, a struttura complessa ecc.).
È, dunque, all’interno della singola unità aziendale che va individuato l’autore del reato in base alle mansioni effettivamente svolte. Quanto al titolare dell’azienda o al vertice esecutivo dell’impresa – continua la Cassazione – restano a suo carico quei fatti che, pur materialmente commessi da altri (nel caso, la messa in vendita dei mitili), derivino causalmente da profili di colpa al medesimo ascrivibili sul piano organizzativo generale.
La sentenza è stata, perciò, annullata con rinvio al giudice di primo grado per verificare se, alla luce dei principi di cui sopra, potesse effettivamente muoversi all’amministratore un rimprovero di colpa nella vigilanza.
Nulla si dice in merito, ma si ha motivo di pensare che il responsabile del punto vendita non sia stato inquisito. Quando, invece, avrebbe dovuto essere il primo a rispondere di quel fatto che ricadeva certamente sotto la sua diretta e immediata competenza e responsabilità.
Purtroppo, da quello che si vede dalle sentenze pubblicate, non sembra che sempre la polizia giudiziaria, ma neppure certi pubblici ministeri e gli stessi giudici, abbiano perfettamente contezza delle questioni che si agitano intorno alla corretta individuazione del responsabile nei reati alimentari colposi.
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Deleghe aziendali
Cassazione penale, sentenza n. 28541 del 17 luglio 2012 (riferimento normativo: l. 283/1962, art. 5)
Il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all’interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti integranti la colpa contravvenzionale (art. 5, lett. b, l. 283/1962), senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante.
Oggetto del giudizio arrivato in Cassazione era la messa in vendita di molluschi bivalvi non vivi e, quindi, in cattivo stato di conservazione presso uno dei quattro punti vendita di una società per azioni. Ciò aveva determinato la condanna per violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962 del legale rappresentante della società.
Il fatto oggettivo non era messo in discussione. Il tema difensivo era, invece, quello della corretta individuazione del responsabile della violazione.
Il giudice di merito aveva ritenuto che l’amministratore della società, cioè il suo organo apicale, pur non avendo materialmente partecipato alla commissione del reato, ne dovesse rispondere per la propria “posizione di garanzia”, con il conseguente obbligo di efficacemente vigilare per impedire il fatto che si era verificato.
Ora, è vero che a determinate condizioni la giurisprudenza conferisce valore deresponsabilizzante alla delega delle funzioni, come altre volte abbiamo illustrato su queste colonne. Ma nella specie non risultava alcuna delega espressa e, comunque, nessuna delega formale e scritta. Infatti, secondo certe pronunce è questo uno dei requisiti che si pretendono per attribuire validità alla delega.
Altra giurisprudenza, già da anni, ha seguito un diverso percorso argomentativo per giungere al medesimo risultato, che la presente sentenza non esplicita più di tanto, ma resta chiaramente sotteso all’impianto motivazionale.
Il concetto essenziale della responsabilità penale, che si ricava direttamente dalla Costituzione, è che essa è “personale”. Questo significa che non si può essere chiamati a rispondere penalmente per fatto altrui (per la responsabilità civile il discorso è diametralmente opposto, perché altri sono gli interessi in gioco).
Ciò non significa che solo chi commette materialmente la violazione deve risponderne. Per i reati colposi in particolare (com’ è quello di cui all’art. 5 citato) si può essere puniti anche a causa di una omissione colpevole. Così, nel nostro caso l’amministratore della società è stato condannato per non avere vigilato diligentemente affinché non venissero venduti mitili in cattivo stato di conservazione.
Esiste, però, un limite alla pretesa punitiva anche di situazioni di questo genere. Infatti, come dice il latinorum dei giuristi: “ad impossibilia nemo tenetur”. Volgarmente tradotto: “Non si può pretendere l’impossibile”.
Se un soggetto ha responsabilità apicali all’interno di una struttura aziendale complessa, divisa in più unite produttive o commerciali (come nella specie), con propri responsabili e una catena di competenze a cascata, non si può pretendere che quel soggetto vigili su ogni minima fase del ciclo di commercializzazione di ogni unità in ogni momento della giornata.
Si ha, quindi, inevitabilmente uno spostamento di responsabilità verso i gradi via via più bassi della catena delle responsabilità a seconda di quale sia, per così dire, il livello della violazione commessa. Questa distribuzione delle responsabilità non richiede, però, necessariamente una delega formale, poiché il trasferimento della responsabilità è automatico, a determinate condizioni (azienda di grosse dimensioni, a struttura complessa ecc.).
È, dunque, all’interno della singola unità aziendale che va individuato l’autore del reato in base alle mansioni effettivamente svolte. Quanto al titolare dell’azienda o al vertice esecutivo dell’impresa – continua la Cassazione – restano a suo carico quei fatti che, pur materialmente commessi da altri (nel caso, la messa in vendita dei mitili), derivino causalmente da profili di colpa al medesimo ascrivibili sul piano organizzativo generale.
La sentenza è stata, perciò, annullata con rinvio al giudice di primo grado per verificare se, alla luce dei principi di cui sopra, potesse effettivamente muoversi all’amministratore un rimprovero di colpa nella vigilanza.
Nulla si dice in merito, ma si ha motivo di pensare che il responsabile del punto vendita non sia stato inquisito. Quando, invece, avrebbe dovuto essere il primo a rispondere di quel fatto che ricadeva certamente sotto la sua diretta e immediata competenza e responsabilità.
Purtroppo, da quello che si vede dalle sentenze pubblicate, non sembra che sempre la polizia giudiziaria, ma neppure certi pubblici ministeri e gli stessi giudici, abbiano perfettamente contezza delle questioni che si agitano intorno alla corretta individuazione del responsabile nei reati alimentari colposi.
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