La messa in vendita di confezioni di pelati con la dicitura “prodotto della regione Dop San Marzano Pomodori Pelati Italiani”, in realtà di produzione pugliese, integra il reato di cui all’art. 517 c.p., in relazione all’art. 4, c. 49, l. 350/2003, e non il reato di cui all’art. 517 quater, c.p.
Il giudice per le indagini preliminari di Salerno disponeva il sequestro di oltre 300.000 barattoli di pomodoro destinati all’esportazione e recanti l’etichettatura “prodotto della regione Dop San Marzano Pomodori Pelati Italiani”, ipotizzando la violazione dell’art. 517 quater, cod. pen., poiché il prodotto era in realtà originario della Regione Puglia, anziché della Campania.
Il tribunale del riesame manteneva il sequestro, ma riqualificava il reato ai sensi dell’art. 517, cod. pen. in relazione all’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 (sulla protezione del “Made in Italy”).
Il caso veniva portato davanti ai giudici di Cassazione dagli indagati, che lamentavano il non corretto riferimento alla legge del 2003 e, comunque, la prevalenza della violazione amministrativa ai sensi del d.lgs. 297/2004 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari).
La decisione in commento ha confermato il provvedimento del tribunale, osservando che era stata fatta corretta applicazione della normativa speciale sul “Made in Italy”, dal momento che il riferimento alla “origine” del prodotto, ivi menzionata a fianco della “provenienza”, andava inteso con riguardo alla sua origine geografica. Si tratta di una corretta accezione del termine impiegato dal legislatore e perciò il giusto superamento di un precedente orientamento della Cassazione, che equiparava origine e provenienza come esclusivo riferimento al produttore.
Questa argomentazione è, dunque, astrattamente esatta. Non si capisce, però, il riferimento alla legge n. 350, poiché non era in questione l’italianità del prodotto, quanto la sua origine, pur sempre italiana, da una Regione o da un’altra. In effetti, il richiamo alla norma speciale appare un fuor d’opera. La condotta imprenditoriale descritta già ricade perfettamente e in via diretta nella sfera applicativa dell’art. 517 cod. pen., che riguarda la vendita di prodotti industriali (tra questi anche quelli agricoli trasformati) con segni mendaci, cioè con indicazioni di etichettatura false o fuorvianti.
Aveva a sua volta sbagliato il gip, e prima di lui il pm, a qualificare il fatto come violazione dell’art. 517 quater, cod. pen.
Quest’ultima disposizione è stata introdotta nel codice penale solo di recente, con decorrenza dal 15 agosto 2009, a specifica e più severa tutela dei prodotti a denominazione d’origine protetta e delle indicazioni geografiche dalle contraffazioni e alterazioni. L’oggetto materiale del reato riguarda, pertanto, solo i prodotti registrati.
Quanto al pomodoro San Marzano, la Dop è “Prodotto San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino”, diversa quindi dalla etichettatura apposta sulle confezioni incriminate. In proposito si ritiene che la tutela dell’art. 517 quater non possa essere accordata nel caso di uso del termine generico (nella specie “pomodoro San Marzano”) senza ulteriori specificazioni alla denominazione Dop (anche se qui, per la verità, era esplicitamente evocata la “Dop”).
Quanto alla pretesa difensiva di vedere prevalere la sanzione amministrativa di cui all’art. 2, d.lgs. 297/2004 rispetto alla sanzione penale, essa non poteva essere accolta poiché proprio il citato articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia per il caso che il fatto costituisca reato.
Ultima notazione. Gli indagati sono stati individuati nell’amministratore della società committente e fornitrice della materia prima e nel rappresentante legale della società che aveva curato il confezionamento.
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Tutela del Made in Italy e origine geografica
Cassazione penale, sentenza n. 28740 del 19 luglio 2011 (riferimenti normativi: art. 517, c.p.; art. 4, c. 49, l. 350/2003)
La messa in vendita di confezioni di pelati con la dicitura “prodotto della regione Dop San Marzano Pomodori Pelati Italiani”, in realtà di produzione pugliese, integra il reato di cui all’art. 517 c.p., in relazione all’art. 4, c. 49, l. 350/2003, e non il reato di cui all’art. 517 quater, c.p.
Il giudice per le indagini preliminari di Salerno disponeva il sequestro di oltre 300.000 barattoli di pomodoro destinati all’esportazione e recanti l’etichettatura “prodotto della regione Dop San Marzano Pomodori Pelati Italiani”, ipotizzando la violazione dell’art. 517 quater, cod. pen., poiché il prodotto era in realtà originario della Regione Puglia, anziché della Campania.
Il tribunale del riesame manteneva il sequestro, ma riqualificava il reato ai sensi dell’art. 517, cod. pen. in relazione all’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 (sulla protezione del “Made in Italy”).
Il caso veniva portato davanti ai giudici di Cassazione dagli indagati, che lamentavano il non corretto riferimento alla legge del 2003 e, comunque, la prevalenza della violazione amministrativa ai sensi del d.lgs. 297/2004 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari).
La decisione in commento ha confermato il provvedimento del tribunale, osservando che era stata fatta corretta applicazione della normativa speciale sul “Made in Italy”, dal momento che il riferimento alla “origine” del prodotto, ivi menzionata a fianco della “provenienza”, andava inteso con riguardo alla sua origine geografica. Si tratta di una corretta accezione del termine impiegato dal legislatore e perciò il giusto superamento di un precedente orientamento della Cassazione, che equiparava origine e provenienza come esclusivo riferimento al produttore.
Questa argomentazione è, dunque, astrattamente esatta. Non si capisce, però, il riferimento alla legge n. 350, poiché non era in questione l’italianità del prodotto, quanto la sua origine, pur sempre italiana, da una Regione o da un’altra. In effetti, il richiamo alla norma speciale appare un fuor d’opera. La condotta imprenditoriale descritta già ricade perfettamente e in via diretta nella sfera applicativa dell’art. 517 cod. pen., che riguarda la vendita di prodotti industriali (tra questi anche quelli agricoli trasformati) con segni mendaci, cioè con indicazioni di etichettatura false o fuorvianti.
Aveva a sua volta sbagliato il gip, e prima di lui il pm, a qualificare il fatto come violazione dell’art. 517 quater, cod. pen.
Quest’ultima disposizione è stata introdotta nel codice penale solo di recente, con decorrenza dal 15 agosto 2009, a specifica e più severa tutela dei prodotti a denominazione d’origine protetta e delle indicazioni geografiche dalle contraffazioni e alterazioni. L’oggetto materiale del reato riguarda, pertanto, solo i prodotti registrati.
Quanto al pomodoro San Marzano, la Dop è “Prodotto San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino”, diversa quindi dalla etichettatura apposta sulle confezioni incriminate. In proposito si ritiene che la tutela dell’art. 517 quater non possa essere accordata nel caso di uso del termine generico (nella specie “pomodoro San Marzano”) senza ulteriori specificazioni alla denominazione Dop (anche se qui, per la verità, era esplicitamente evocata la “Dop”).
Quanto alla pretesa difensiva di vedere prevalere la sanzione amministrativa di cui all’art. 2, d.lgs. 297/2004 rispetto alla sanzione penale, essa non poteva essere accolta poiché proprio il citato articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia per il caso che il fatto costituisca reato.
Ultima notazione. Gli indagati sono stati individuati nell’amministratore della società committente e fornitrice della materia prima e nel rappresentante legale della società che aveva curato il confezionamento.
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