OGM, per coltivare le sementi è necessaria un’autorizzazione pubblica

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Cassazione penale, sentenza n. 19251 del 21 maggio 2012

La semina di OGM richiede l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 212/2001 anche se detto OGM è già stato autorizzato a livello comunitario per l’immissione in commercio.
L’art. 1, comma 5, del d.lgs. 212/2001, che sanziona la messa a coltura di OGM senza autorizzazione, è conforme alla normativa comunitaria.

La puntuale e densa pronuncia della Cassazione affronta un aspetto specifico della disciplina degli OGM, in particolare le disposizioni del decreto legislativo n. 212/2001.
Occorre ricordare che il secondo comma dell’art. 1 del decreto stabilisce: «La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del ministro della Salute, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche».
Il tratto saliente di questa disposizione è, dunque, che occorre un’autorizzazione pubblica per poter procedere alla coltivazione di sementi OGM, con la conseguenza che l’inosservanza di tale obbligo integra il reato descritto al comma 5 del medesimo articolo: «Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l’autorizzazione di cui al comma 2 è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni o dell’ammenda fino a € 51.700. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell’autorizzazione».
Nel caso vagliato dalla Cassazione il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro di due fondi agricoli e delle piante di mais messe a coltura, ravvisando il reato di cui al citato art. 1 per avervi l’agricoltore proceduto in assenza della necessaria autorizzazione.
Il tribunale del riesame, investito del controllo di legalità sul sequestro da parte dell’indagato, respingeva il ricorso, osservando – con una serie di argomentazioni che saranno riprese più approfonditamente dalla Cassazione – che il previo ottenimento dell’autorizzazione comunitaria all’immissione in commercio per quel tipo di semente OGM non escludeva la necessità di dotarsi della diversa e ulteriore autorizzazione di cui al d.lgs. 212/2001.
L’indagato ha, allora, proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del tribunale, deducendo che l’interpretazione fornita da tale organo giudiziario non era aderente al sistema comunitario. Infatti, secondo il ricorrente, la direttiva 2001/18/CE sugli OGM distingue tra emissione deliberata di OGM a scopo diverso dall’immissione in commercio e immissione in commercio, attività entrambe sottoposte ad autorizzazione. Con la precisazione interpretativa che l’autorizzazione all’immissione in commercio – di cui quel tipo di OGM era dotato – deve ritenersi comprensiva anche della semina e della successiva coltivazione. Ragionando altrimenti, secondo il ricorrente si dovrebbe riconoscere l’esistenza di un vuoto normativo in quanto la direttiva non prevederebbe alcuna procedura autorizzativa per la semina per motivi commerciali. Inoltre, sempre a dire della difesa, quando pure si volesse aderire alla interpretazione del tribunale sulla portata applicativa del decreto legislativo 212/2001, esso sarebbe inapplicabile in quanto non notificato come “regola tecnica” alla Commissione europea.
La Corte ha respinto tutte le argomentazioni della difesa.
Il punto fondamentale della questione è stabilire se e perché l’inserimento nel catalogo comunitario di OGM per la sua messa in commercio non esima l’operatore dal richiedere la (ulteriore) autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 212 qualora intenda coltivare quella semente.
Per arrivare a tale conclusione il primo passaggio della motivazione investe la diversità di procedure comunitarie di autorizzazione per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM non a fini commerciali e per l’immissione in commercio di OGM. La prima è disciplinata dall’art. 6 della direttiva 2001/18/CE e prevede un’autorizzazione nazionale, la seconda è disciplinata dai successivi articoli da 12 a 19 e riguarda un’autorizzazione a livello comunitario.
Il punto è che nell’ambito di questo sistema la semina e la successiva coltivazione di una semente OGM non rientra nella nozione di “immissione in commercio”, diversamente da quanto preteso dalla difesa. Infatti, l’art. 2 della direttiva definisce la “immissione in commercio” come la «messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente». Appare evidente, chiosa la Corte, che “la semina certamente non è un’operazione che possa essere ricompressa in tale definizione”.
D’altra parte, l’art. 26-bis della direttiva 2001/18/CE ha rimesso agli Stati membri il potere di adottare tutte le misure ritenute opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Tale nuovo articolo è stato introdotto nella direttiva dal regolamento CE 1829/2003, che faceva seguito alla raccomandazione 2003/556/CE della Commissione europea. Quest’ultima, per quanto qui occorre sottolineare, metteva in evidenza che la direttiva 2001/18/CE aveva preso in considerazione soltanto gli aspetti relativi alla salute e all’ambiente dell’utilizzo di OGM, ma non aveva valutato le ricadute economiche derivanti dalla coesistenza di colture transgeniche, tradizionali e biologiche, coesistenza che doveva essere salvaguardata per consentire al consumatore la più ampia scelta di prodotti. Quel vuoto normativo stigmatizzato dalla raccomandazione veniva così colmato con il citato art. 26-bis. È vero che la raccomandazione 2003/556/CE è stata abrogata, ma è stata sostituita dalla raccomandazione 2010/C200/01 del 13 luglio 2010, che ha ulteriormente ribadito la necessità di conservare agli Stati membri la libertà di decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM sul loro territorio.
La Corte tira le somme di questo excursus concludendo che il d.lgs. 212/2001 è orientato anche ai profili di carattere economico della coesistenza tra colture diverse.
Si sottolinea, altresì, che esso è coerente con i successivi sviluppi normativi in materia. In particolare, con la l. 5/2005 la quale, in attuazione della raccomandazione 2003/556/CE, ha disciplinato a livello nazionale la coesistenza tra i vari tipi di colture. Né il principio base di tale normativa è stato scardinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006, che ha dichiarato l’illegittimità soltanto di quelle disposizioni che non riconoscevano la competenza regionale in materia.
Quanto alla conformità comunitaria del d.lgs. 212/2001, la Cassazione osserva che, in ossequio alle decisioni della Commissione europea e della giurisprudenza comunitaria, sarebbe contrastante con la legislazione comunitaria l’imposizione di un divieto assoluto all’utilizzo di sementi OGM in assenza di nuove evidenze scientifiche che lo giustificassero.
Diverso è, però, il caso del d.lgs. 212, poiché esso demanda alla autorità competente una valutazione volta a verificare caso per caso il rispetto del principio di coesistenza e ad evitare il rischio di contaminazione tra colture transgeniche e tradizionali.
L’ultimo motivo di ricorso contro la decisione del tribunale riguardava la presunta natura di norma tecnica del d.lgs. 212/2001, con la conseguenza dell’obbligo di notifica alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE.
Anche su questo punto la Corte ha dato torto al ricorrente, richiamandosi alla nozione restrittiva di norma tecnica di cui all’art. 1 della direttiva citata.
D’altra parte, si è aggiunto, l’art. 8 della direttiva deroga all’obbligo di immediata notifica nel caso che la norma costituisca semplice recepimento di una norma internazionale e europea. E come si è visto, sostiene la Cassazione, il d.lgs. 212 è conforme alla disciplina comunitaria sulla coesistenza tra colture diverse, in particolare all’art. 26-bis della direttiva 2001/18/CE.

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