È vietata e integra il reato di cui all’art. 517 del codice penale la commercializzazione di confezioni di concentrato di pomodoro con la dicitura “Made in Italy” se la materia prima proviene dalla Cina.
Prima di addentrarci nella disamina della elaborata sentenza del giudice di Nocera conviene spendere qualche parola sul “Made in Italy”.
La previsione dell’utilizzo di tale indicazione e delle condizioni alle quali essa è legittima è stata introdotta dalla l. 350/2003 in ragione, da una parte, dell’importanza economica dei prodotti italiani e, dall’altra, dalla volontà di dotare le autorità preposte ai controlli – ma anche gli imprenditori onesti e i consumatori – di strumenti più efficaci che in passato per il contrasto alle contraffazioni.
Il problema riguarda senz’altro i prodotti a denominazione d’origine, ma più in generale quelli originari del nostro Paese, che costituiscono una fonte estremamente importante in termini economici sia nel mercato interno che, forse più ancora, nel mercato internazionale. Infatti, il c.d. “Italian sounding” costituisce una forte attrattiva di consumo di qualità.
È noto che i settori in cui maggiormente è apprezzata l’italianità dei beni di consumo sono le automobili sportive e di lusso, la moda e, ovviamente, i prodotti alimentari. In particolare, per questi ultimi dai dati Eurispes 2012 si ricava che l’Italia è il Paese che ha ottenuto il maggior numero di registrazioni comunitarie (ben 248) di Dop e Igp, pari al 22% del totale europeo.
“Grana Padano” e “Prosciutto di Parma” sono marchi riconosciuti (almeno sulla carta) perfino in Cina.
Nel nostro Paese i consumi di prodotti a denominazione d’origine sono in aumento (nonostante la crisi, si potrebbe dire: ma fino a quando?), soprattutto nel campo dei formaggi e degli insaccati.
Guida la classifica interna il “Parmigiano Reggiano” con 153.000 tonnellate all’anno e il 34% del totale dei prodotti registrati.
Questo invidiabile primato, che significa anche grandi fatturati e grandi volumi di esportazione e, quindi, creazione di ricchezza e posti di lavoro, è però continuamente messa in scacco dalla contraffazione, spesso sistematica, non occasionale e ben organizzata.
L’allarme non riguarda solo il fenomeno in sé, ma anche la tipologia di criminalità che “lavora” in questo settore. Come, infatti, mettono in evidenza le analisi del fenomeno, è la criminalità organizzata, sono le mafie, che dominano questo mercato parallelo. Non per niente è invalso l’uso appropriato del termine “Agromafie” per intendere il coinvolgimento diretto in questo campo delle mafie, che hanno scoperto relativamente di recente questa nuova fonte di guadagno illecito.
Il fenomeno, in mano com’è a gente senza scrupoli, rappresenta non solo un grave danno commerciale, ma in determinati casi può diventare addirittura un pericolo per la salute. Si pensi soltanto a quel prodotto di eccellenza che, tra molti, è la Mozzarella di bufala campana e al rinvenimento di diossine nel latte utilizzato per la loro produzione in una delle zone più inquinate del Paese. Non solo, dunque, le mafie hanno contribuito ad inquinare pesantemente una delle terre più ricche dal punto di vista agroalimentare (la c.d. “Campania felix”, forse solo “ex” ormai), ma sfruttano quelle stesse materie prime inquinate per ottenere a basso costo prodotti molto appetiti dal mercato, che però rischiano di attentare al benessere dei consumatori.
Ne è stato ben consapevole, forse tardivamente, il legislatore quando con la l. 99/2009 – peraltro in un’ottica di tutela prettamente commerciale, non solo ha introdotto nuove aggravanti e nuove sanzioni per la contraffazione delle Dop, Igp ecc. (chiusura temporanea dell’esercizio, revoca della licenza), ma ha inserito la contraffazione dei marchi (art. 473 c.p.) tra i delitti per i quali è competente la Direzione distrettuale Antimafia e ha previsto un forte sconto di pena per coloro che, collaborando con l’autorità giudiziaria, l’aiutano nelle indagini. Qualcosa che è già previsto per il traffico di stupefacenti e lo era nella legislazione antiterrorismo, a segnare la pericolosità del fenomeno criminale anche nel settore agroalimentare, per sua natura particolarmente delicato.
Per altro verso non è che sia facile districarsi nella normativa a tutela della italianità dei prodotti. E valga una rapida carrellata delle norme di riferimento a rendersene conto.
Il “Made in Italy” è, come si è detto, disciplinato in via generale dalla l. 350/2003, che riguarda qualsiasi tipo di prodotto, ma ha poi anche alcune disposizioni riferite espressamente agli alimenti.
L’utilizzo mendace della dicitura è punito ai sensi dell’art. 517 c.p., ma sono pure previste sanzioni amministrative.
La l. 134/2012 riguarda gli oli italiani, che devono presentare un certo tasso di acidità, secondo parametri che, peraltro, sono più restrittivi di quelli previsti dalla Unione europea, con il rischio di infrazione comunitaria.
Il d.l. 135/2009 ha previsto all’art. 16 il prodotto interamente italiano, sancendo l’applicazione dell’art. 517 c.p., con pena aumentata, in caso di violazione.
La l. 4/2011 prevede l’obbligo di riportare in etichetta il luogo di origine o di provenienza, ma ancora una volta incontrando l’ostilità della UE, in particolare quanto ai prodotti preconfezionati.
Esistono marchi collettivi di qualità. Esiste una disciplina dei “prodotti tradizionali” ai sensi del d.lgs. 173/1998.
Il d.lgs. 297/2004 prevede sanzioni amministrative per l’uso decettivo di denominazioni di vendita tali da evocare prodotti a denominazione protetta, salvo che il fatto non costituisca reato.
Per non dire, poi, sul versante dei controlli, della pletora degli organi abilitati, con conseguente rischio di confusione, di duplicazioni, all’insegna inoltre di una scarsa propensione alla comunicazione tra gli stessi.
Come si vede, un quadro di protezione molto ricco, forse troppo, e poco coordinato.
Ma veniamo al caso affrontato dalla sentenza.
Veniva scoperto in Angri uno stabilimento che importava dalla Cina del triplo concentrato di pomodoro, lo lavorava con le modalità che vedremo e lo rivendeva in confezioni di doppio concentrato di pomodoro, che riportavano in etichetta l’indicazione “Made in Italy”.
Il prodotto, destinato all’esportazione e ritenuto illegale quanto a informazione rivolta ai consumatori, veniva sequestrato (ben 2 milioni di confezioni), ma il tribunale del riesame annullava il provvedimento, ritenendo che l’operazione commerciale della ditta fosse lecita.
Ciò nonostante, il pubblico ministero rinviava a giudizio il legale rappresentante dello stabilimento e il giudice gli dava questa volta ragione, condannando l’imputato.
Come si diceva, la sentenza è molto articolata e contiene un excursus veramente interessante della normativa nazionale e comunitaria applicabile alla risoluzione del caso. Qui dovremo limitarci ai profili essenziali, sufficienti a descrivere il percorso argomentativo del giudizio di colpevolezza.
Innanzitutto va ricordato in fatto che la lavorazione a cui la materia prima veniva sottoposta nello stabilimento si limitava alla sua diluzione con acqua, in modo da ottenere del doppio concentrato di pomodoro, e ad aggiungere del sale. Il punto era di verificare, norme vigenti alla mano, se una simile trasformazione, avvenuta in Italia, fosse idonea a fregiare con il “Made in Italy” il prodotto, nonostante l’origine cinese della materia prima.
Il giudice ha ricordato che occorre partire dall’art. 61 della l. 350/2003, secondo cui può essere usata l’indicazione di italianità quando, tra l’altro, gli ingredienti abbiano subito una trasformazione sostanziale, rinviando in tal modo al concetto espresso dall’art. 24 del Codice doganale comunitario. Orbene, tale disposizione prevede che quando alla produzione abbiano concorso due o più Paesi la merce è considerata originaria di quel Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Tenendo da conto la nozione di trasformazione sostanziale e la necessità che essa determini l’esistenza di un prodotto diverso da quello originario e altresì evocando ulteriori riferimenti normativi nazionali e comunitari (che qui sarebbe troppo “faticoso” ripercorrere), il giudice conclude nel senso che quella effettuata in Italia sul concentrato di pomodoro cinese non era una operazione “sostanziale”, perché non dava luogo a un prodotto fondamentalmente diverso. Infatti, da una parte non si può dare rilievo normativo al mero inscatolamento e confezionamento avvenuto in Italia. Si tratta di interventi che, pur essenziali per la commercializzazione, non hanno niente a che vedere con la qualità del prodotto e con la sua natura.
D’altra parte, per quanto riguarda la vera e propria lavorazione della materia prima, il prodotto finito messo in commercio dall’imprenditore italiano non era altro che il concentrato cinese, soltanto diluito con acqua con l’aggiunta di sale, operazione non “sostanziale”.
Tanto è vero, ricorda il giudice, che quando l’acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione con il solo scopo di consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata, non ne è richiesta l’indicazione in etichetta. Il che non può significare altro se non che in questi casi l’acqua è irrilevante da un punto di vista dell’informazione al consumatore.
Del resto, anche il nuovo Codice Doganale, per quanto non ancora esecutivo, ma utilizzabile già oggi a fini interpretativi secondo il giudice, esclude che la semplice aggiunta d’acqua sia sufficiente a conferire carattere originario al prodotto.
Un ulteriore carattere da accertare è la giustificazione economica dell’operazione a tenore dell’art. 24 del codice doganale.
Il giudice si chiede perché l’imputato avesse acquistato in Cina del triplo concentrato anziché del doppio concentrato, se era questa tipologia di prodotto che intendeva rivendere. Tanto più che trasformare la materia prima nel prodotto da rivendere aveva un costo.
L’unica ragione poteva allora essere quella di trovare una giustificazione per “italianizzare” il prodotto, cosa che però – come si è visto – non era ammissibile nella specie.
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Se la materia prima non è italiana è reato indicare in etichetta la dicitura “Made in Italy”
Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 404 del 28 marzo 2012
È vietata e integra il reato di cui all’art. 517 del codice penale la commercializzazione di confezioni di concentrato di pomodoro con la dicitura “Made in Italy” se la materia prima proviene dalla Cina.
Prima di addentrarci nella disamina della elaborata sentenza del giudice di Nocera conviene spendere qualche parola sul “Made in Italy”.
La previsione dell’utilizzo di tale indicazione e delle condizioni alle quali essa è legittima è stata introdotta dalla l. 350/2003 in ragione, da una parte, dell’importanza economica dei prodotti italiani e, dall’altra, dalla volontà di dotare le autorità preposte ai controlli – ma anche gli imprenditori onesti e i consumatori – di strumenti più efficaci che in passato per il contrasto alle contraffazioni.
Il problema riguarda senz’altro i prodotti a denominazione d’origine, ma più in generale quelli originari del nostro Paese, che costituiscono una fonte estremamente importante in termini economici sia nel mercato interno che, forse più ancora, nel mercato internazionale. Infatti, il c.d. “Italian sounding” costituisce una forte attrattiva di consumo di qualità.
È noto che i settori in cui maggiormente è apprezzata l’italianità dei beni di consumo sono le automobili sportive e di lusso, la moda e, ovviamente, i prodotti alimentari. In particolare, per questi ultimi dai dati Eurispes 2012 si ricava che l’Italia è il Paese che ha ottenuto il maggior numero di registrazioni comunitarie (ben 248) di Dop e Igp, pari al 22% del totale europeo.
“Grana Padano” e “Prosciutto di Parma” sono marchi riconosciuti (almeno sulla carta) perfino in Cina.
Nel nostro Paese i consumi di prodotti a denominazione d’origine sono in aumento (nonostante la crisi, si potrebbe dire: ma fino a quando?), soprattutto nel campo dei formaggi e degli insaccati.
Guida la classifica interna il “Parmigiano Reggiano” con 153.000 tonnellate all’anno e il 34% del totale dei prodotti registrati.
Questo invidiabile primato, che significa anche grandi fatturati e grandi volumi di esportazione e, quindi, creazione di ricchezza e posti di lavoro, è però continuamente messa in scacco dalla contraffazione, spesso sistematica, non occasionale e ben organizzata.
L’allarme non riguarda solo il fenomeno in sé, ma anche la tipologia di criminalità che “lavora” in questo settore. Come, infatti, mettono in evidenza le analisi del fenomeno, è la criminalità organizzata, sono le mafie, che dominano questo mercato parallelo. Non per niente è invalso l’uso appropriato del termine “Agromafie” per intendere il coinvolgimento diretto in questo campo delle mafie, che hanno scoperto relativamente di recente questa nuova fonte di guadagno illecito.
Il fenomeno, in mano com’è a gente senza scrupoli, rappresenta non solo un grave danno commerciale, ma in determinati casi può diventare addirittura un pericolo per la salute. Si pensi soltanto a quel prodotto di eccellenza che, tra molti, è la Mozzarella di bufala campana e al rinvenimento di diossine nel latte utilizzato per la loro produzione in una delle zone più inquinate del Paese. Non solo, dunque, le mafie hanno contribuito ad inquinare pesantemente una delle terre più ricche dal punto di vista agroalimentare (la c.d. “Campania felix”, forse solo “ex” ormai), ma sfruttano quelle stesse materie prime inquinate per ottenere a basso costo prodotti molto appetiti dal mercato, che però rischiano di attentare al benessere dei consumatori.
Ne è stato ben consapevole, forse tardivamente, il legislatore quando con la l. 99/2009 – peraltro in un’ottica di tutela prettamente commerciale, non solo ha introdotto nuove aggravanti e nuove sanzioni per la contraffazione delle Dop, Igp ecc. (chiusura temporanea dell’esercizio, revoca della licenza), ma ha inserito la contraffazione dei marchi (art. 473 c.p.) tra i delitti per i quali è competente la Direzione distrettuale Antimafia e ha previsto un forte sconto di pena per coloro che, collaborando con l’autorità giudiziaria, l’aiutano nelle indagini. Qualcosa che è già previsto per il traffico di stupefacenti e lo era nella legislazione antiterrorismo, a segnare la pericolosità del fenomeno criminale anche nel settore agroalimentare, per sua natura particolarmente delicato.
Per altro verso non è che sia facile districarsi nella normativa a tutela della italianità dei prodotti. E valga una rapida carrellata delle norme di riferimento a rendersene conto.
Il “Made in Italy” è, come si è detto, disciplinato in via generale dalla l. 350/2003, che riguarda qualsiasi tipo di prodotto, ma ha poi anche alcune disposizioni riferite espressamente agli alimenti.
L’utilizzo mendace della dicitura è punito ai sensi dell’art. 517 c.p., ma sono pure previste sanzioni amministrative.
La l. 134/2012 riguarda gli oli italiani, che devono presentare un certo tasso di acidità, secondo parametri che, peraltro, sono più restrittivi di quelli previsti dalla Unione europea, con il rischio di infrazione comunitaria.
Il d.l. 135/2009 ha previsto all’art. 16 il prodotto interamente italiano, sancendo l’applicazione dell’art. 517 c.p., con pena aumentata, in caso di violazione.
La l. 4/2011 prevede l’obbligo di riportare in etichetta il luogo di origine o di provenienza, ma ancora una volta incontrando l’ostilità della UE, in particolare quanto ai prodotti preconfezionati.
Esistono marchi collettivi di qualità. Esiste una disciplina dei “prodotti tradizionali” ai sensi del d.lgs. 173/1998.
Il d.lgs. 297/2004 prevede sanzioni amministrative per l’uso decettivo di denominazioni di vendita tali da evocare prodotti a denominazione protetta, salvo che il fatto non costituisca reato.
Per non dire, poi, sul versante dei controlli, della pletora degli organi abilitati, con conseguente rischio di confusione, di duplicazioni, all’insegna inoltre di una scarsa propensione alla comunicazione tra gli stessi.
Come si vede, un quadro di protezione molto ricco, forse troppo, e poco coordinato.
Ma veniamo al caso affrontato dalla sentenza.
Veniva scoperto in Angri uno stabilimento che importava dalla Cina del triplo concentrato di pomodoro, lo lavorava con le modalità che vedremo e lo rivendeva in confezioni di doppio concentrato di pomodoro, che riportavano in etichetta l’indicazione “Made in Italy”.
Il prodotto, destinato all’esportazione e ritenuto illegale quanto a informazione rivolta ai consumatori, veniva sequestrato (ben 2 milioni di confezioni), ma il tribunale del riesame annullava il provvedimento, ritenendo che l’operazione commerciale della ditta fosse lecita.
Ciò nonostante, il pubblico ministero rinviava a giudizio il legale rappresentante dello stabilimento e il giudice gli dava questa volta ragione, condannando l’imputato.
Come si diceva, la sentenza è molto articolata e contiene un excursus veramente interessante della normativa nazionale e comunitaria applicabile alla risoluzione del caso. Qui dovremo limitarci ai profili essenziali, sufficienti a descrivere il percorso argomentativo del giudizio di colpevolezza.
Innanzitutto va ricordato in fatto che la lavorazione a cui la materia prima veniva sottoposta nello stabilimento si limitava alla sua diluzione con acqua, in modo da ottenere del doppio concentrato di pomodoro, e ad aggiungere del sale. Il punto era di verificare, norme vigenti alla mano, se una simile trasformazione, avvenuta in Italia, fosse idonea a fregiare con il “Made in Italy” il prodotto, nonostante l’origine cinese della materia prima.
Il giudice ha ricordato che occorre partire dall’art. 61 della l. 350/2003, secondo cui può essere usata l’indicazione di italianità quando, tra l’altro, gli ingredienti abbiano subito una trasformazione sostanziale, rinviando in tal modo al concetto espresso dall’art. 24 del Codice doganale comunitario. Orbene, tale disposizione prevede che quando alla produzione abbiano concorso due o più Paesi la merce è considerata originaria di quel Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Tenendo da conto la nozione di trasformazione sostanziale e la necessità che essa determini l’esistenza di un prodotto diverso da quello originario e altresì evocando ulteriori riferimenti normativi nazionali e comunitari (che qui sarebbe troppo “faticoso” ripercorrere), il giudice conclude nel senso che quella effettuata in Italia sul concentrato di pomodoro cinese non era una operazione “sostanziale”, perché non dava luogo a un prodotto fondamentalmente diverso. Infatti, da una parte non si può dare rilievo normativo al mero inscatolamento e confezionamento avvenuto in Italia. Si tratta di interventi che, pur essenziali per la commercializzazione, non hanno niente a che vedere con la qualità del prodotto e con la sua natura.
D’altra parte, per quanto riguarda la vera e propria lavorazione della materia prima, il prodotto finito messo in commercio dall’imprenditore italiano non era altro che il concentrato cinese, soltanto diluito con acqua con l’aggiunta di sale, operazione non “sostanziale”.
Tanto è vero, ricorda il giudice, che quando l’acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione con il solo scopo di consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata, non ne è richiesta l’indicazione in etichetta. Il che non può significare altro se non che in questi casi l’acqua è irrilevante da un punto di vista dell’informazione al consumatore.
Del resto, anche il nuovo Codice Doganale, per quanto non ancora esecutivo, ma utilizzabile già oggi a fini interpretativi secondo il giudice, esclude che la semplice aggiunta d’acqua sia sufficiente a conferire carattere originario al prodotto.
Un ulteriore carattere da accertare è la giustificazione economica dell’operazione a tenore dell’art. 24 del codice doganale.
Il giudice si chiede perché l’imputato avesse acquistato in Cina del triplo concentrato anziché del doppio concentrato, se era questa tipologia di prodotto che intendeva rivendere. Tanto più che trasformare la materia prima nel prodotto da rivendere aveva un costo.
L’unica ragione poteva allora essere quella di trovare una giustificazione per “italianizzare” il prodotto, cosa che però – come si è visto – non era ammissibile nella specie.
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